Sentenza 4 luglio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/07/2002, n. 9701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9701 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2002 |
Testo completo
0 9 70 1 / 02 cc 7471 сс 6 E 8 9 N 1 5 O / A . I 4 I / Z N R 6 A - 2 R A . B T T R . . S I L P U . L PUBBLI G B D A I E L R R Oggetto: IRPEF - Agevolazioni per E B T D A A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I T D S 1 N A i terremotati 3 E E I 1 S T R ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE I . N E A E N T S * E A SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N. 4176/2001 M composta dagli Ill. mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 26240 Presidente Rep. Dott. Enrico Papa Consigliere C.C. 29.01.2002 Dott. Eugenio Amari Consigliere Dott. Paolo Giuliani Consigliere Dott. Vittorio Ragonesi Dott. Achille Meloncelli Rel. Consigliere DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: CAMPIONE CIVILE SENTENZA V. 74762 sul ricorso proposto: dal MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, e dall'AGENZIA DELLE ENTRATE DI PERUGIA, in persona del direttore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano per legge in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
- ricorrenti -
contro il signor IO SC, residente in [...],
- intimato -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Perugia 1° di- cembre 1999, n. 260/02/99, depositata il 14 dicembre 1999; 17 12 udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio 2002 dal Cons. Achille Meloncelli;
vista la nota del 5 novembre 2001, con la quale il P.M., in persona del Sosti- tuto procuratore generale dottor Maurizio Velardi, chiede che il ricorso sia rigettato per manifesta infondatezza;
Svolgimento del processo e motivi della decisione 1. Il signor IO CO è destinatario di una cartella esattoriale, relativa a iscrizione a ruolo per il recupero IRPEF e ILOR 1985 sospesa ai sensi dell'art. 13 quinquies DL 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge 24 luglio 1984, n. 363. 2. Il ricorso del contribuente è accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Perugia con sentenza n. 717/02/96. 3. L'appello dell'Ufficio delle imposte dirette di Perugia è rigettato dalla Commissione tributaria regionale di Perugia con sentenza 1° dicembre 1999, n. 260/02/99. 4.1. Il Ministro delle finanze ricorre per la cassazione della senten- za della Commissione tributaria regionale di Perugia 24 novembre 1999, n. 367/05/99, denunciando la violazione e la falsa applicazione: dell'art. 28 L. 13 maggio 1999, n. 133; dell'art.
3.2 bis DL 30 dicembre 1985, n. 791; dell'art. 13.1 L. 27 dicembre 1997, n. 449; dell'art. 10 L. 28 febbraio 1986, n. 46; dell'art. 2 DPR 29 settembre 1973, n. 597; del DL 29 maggio 1989, n. 202, convertito in L. 28 luglio 1989, n. 263. 4.2. Il Ministro ricorrente conclude chiedendo la cassazione della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
5. Il contribuente intimato non si è costituito. سالك 6. Il ricorso del Ministro delle finanze è stato notificato al signor Sa- verio CO il 30 gennaio 2001, essendo il 29 gennaio lunedì non festivo. La notificazione è stata, dunque, posta in essere dopo un anno e 47 giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata, che si è realizzata il 14 di- 7. La tardività del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 327 cpc, cembre 1999. ne comporta l'inammissibilità.
8. Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato esime dalla pronuncia sulle spese processuali relative al giudizio di cassa- zione.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2002. Il Presidente مانده Il relatore for celled estensore VN CANCELLERIA Oggi - 4 LUG. 2002 IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE OT Deal Ascanio Osvaldo Ascanio E N 6 8 O I 9 5 1 Z . / A 4 N / R - 6 A T 2 I S B I . R . R . G L A P L E . T R A D . U L B A E B I A D D T R I A E S I 1 T T N 3 R E 1 N S E E . I T S N A E A M 3