Sentenza 22 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/01/2004, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
D E R E / T 5 S 2 I е 71333 . е G B R . E P . R L 1 03 1 /04 D L P A A L REPUBBLICA ITALIANA U . E D B D B I A I E S T T R A N LO ALIA O T 1 N I E 3 S E R 1 S I E E A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T N A M SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ugo Presidente R.G.N.17020/03]09 Favara Dott. Vittorio Glauco Ebner Consigliere Dott. Antonio Merone Cron. 2012 Consigliere Dott. Francesco Ruggiero Cons. Rel. Rep. DI CSSAZIONE Dott. Stefano Bielli Ud. 26-6-03 Consigliere 2 CRILE CORTE SUPREMA ha pronunciato la seguente: N CAMPIO SENTENZA 333 N. 74 sul ricorso proposto da: UF S.p.A., in persona del legale rappresentante pro SEZ.71 tempore, Amministratore Unico, assistita e difesa dall'Avv. Giuseppe Brini, come da procura in calce, elettivamente domiciliata in Roma, via Apuania n.12; - ricorrente
contro
Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro ་ པ tempore, e Ufficio delle Imposte Dirette di Pontedera, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello 2 Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, via dei Portoghesi n.12; J 1+34 controricorrente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana-Firenze n.59/21/99 del 14-6-99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/6/03 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Ruggiero;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Attilio Ennio Sepe, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo La società UF S.p.A., in data 15-7-83, presentava all'Ufficio Imposte Dirette di Empoli istanza di esenzione decennale dall'ILOR in relazione all'ampliamento dell'opificio di Calcinaia per il periodo dal 1-1-83 al 31-12-92, nella misura del 50% del reddito complessivamente prodotto. 2 L'Ispettorato Compartimentale delle Imposte Dirette di Firenze su proposta dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte di Empoli, con provvedimento del 31-7-89, concedeva l'esenzione decennale dall'ILOR per il maggiore reddito di impresa prodotto dalla società а dell'ampliamento, in quanto questo avevaseguito comportato un incremento del potenziale produttivo in A ragione di circa il 50%. Trasferitasi la sede legale da Empoli a Calcinaia, 2 l'Ufficio Distrettuale Imposte Dirette di Pontedera, in sede di controllo della dichiarazione dei redditi della società del 1988, constatava che per tale anno la UF aveva dedotto dal reddito complessivo un importo pari per 1' ampliamento in luogo del 33.33 % del al 50 reddito complessivamente prodotto;
pertanto, emetteva avviso di accertamento relativo all'anno 1987 con applicazione della percentuale di esenzione dall'ILOR in detta misura del 33,33 %. Avverso tale avviso la società proponeva opposizione, in quanto l'Ufficio dideducendone l'illegittim ità, Pontedera aveva travisato il contenuto del provvedimento di esenzione. La Commissione Tributaria di primo grado di Pisa, con sentenza n.154/02/96, accoglieva parzialmente il ricorso e riconosceva l'esenzione nella misura del 50 % del reddito complessivo di impresa. Questa decisione veniva appellata dall'Ufficio Imposte Dirette di Pontedera. La Commissione Tributaria Regionale della Toscana- Firenze, con la sentenza in epigrafe, accogliendo l'appello dell'Ufficio e riformando la decisione impugnata, confermava la validità dell'avviso di accertamento. per cassazione, M La società ha proposto ricorso 3 notificato il 17-7-2000, con l'articolazione di quattro complesse censure, ed ha depositato memoria ex art.378 c.p.c.. Il Ministero si costituito con controricorso, notificato il 15-9-2000. 2 3 Motivi della decisione 1 La società con il primo motivo (pag.4) ha dedotto . la violazione e falsa applicazione dell'art.8 L. n. 614/66 e dell'art. 30 D.P.R. n.601/73. Il motivo viene sviluppato sotto un triplice profilo di doglianza : era stato violato il principio di autotutela della pubblica amministrazione, ritenedosi di potere attribuire validità al provvedimento dell'Uffico di Pontedera che era di sostanziale modifica dell'originario atto di esenzione dell'omologo Ufficio di Empoli;
si era errato nel ritenere che l'atto di concessione dell'esenzione potesse essere revocato ○ modificato tramite meri avvisi di accertamento;
l'intervento del giudice а modifica parziale di amministrativo un atto concretizzava un'illegittima incursione in attività valutative rimesse alla discrezionalità della pubbl ica amministrazione. Con il secondo motivo stata rilevata la vio lazione e falsa applicazione dell'art.8 L. n. 614/66 e D.M. 18-11- 66 (pag.6). In particolare, si sostiene che la grav ata 4 'wah decisione non aveva valutato, nella fase applicativa della disciplina, l'impatto dell'investimento sul reddito. Con il terzo motivo (pag.7) stata censurata l'insufficienza della motivazione, rilevandosi che in modo alquanto sintetico, la Commissione Tribu taria Regionale aveva prospettato una sorta di interpretazione autentica del provvedimento di esenzione dell'Ufficio Imposte Dirette di Empol i, provvedimento che non era stato impugnato. Con il quarto motivo (pag. 9) viene denunziato l'assoluto difetto di motivazione. In modo specifico;
si sostiene che la Commissione Tributaria R egionale non aveva deciso nulla a riguardo del motivo di appello, con cui la UF aveva chiesto di essere ammessa alla maggiore esenzione nella misura del 80 % del reddito complessivo, in considerazione dell'aumento del redd ito imponibile e del volume di affari negli anni dal 1981, anno di inizio dei lavori di apmpliamento, al 1992, anno del termine di esenzione decennale. 2 Il Ministero, in controricorso, oltre a rep licare • in ordine a tutte le doglianze, in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, in quanto irritualmente notificato presso la sede del l'Ufficio e non presso la sede dell'Avvocatura Generale dello 5 Stato. Il rilievo è infondato. Il ricorso de quo risulta notificato all'Ufficio Imposte Dirette di Pontedera, in persona del lega le rappresentante pro tempore, mediante consegna a mani di A un impiegato, in data 17-7-2000. Tuttavia, dall'epigrafe del ricorso si evince che questo era diretto, innanzitutto, contro il Ministero delle Finanze, oltre che nei confronti di detto Ufficio. Quindi, la controparte (Ministero delle - Finanze) è stata correttamente individuata ed evocata in giudizio. Inoltre, com e innanzi detto, l'Amministrazione Finanziaria si costituita con controricorso. 3 . L'esaminato ricorso merita accogliment o per la fondatezza dei profili di censura che specificamente attengono ai dedotti vizi motivazionali : insufficiente motivazione ed assoluto difetto di motivazione. Quanto al primo profilo, in effetti, la Commissio ne Tributaria Regionale si limita - peraltro, in termini alquanto sintetici - а riportare il testo del provvedimento di "concessione" della esenzione, su cui si fonda l'accertamento. Viene espresso il dissenso dalla tesi formulata dalla Commissione di primo grado se nza formulare alcuna 6 valutazione critica. Inoltre, quanto al secondo profilo, giudici di secondo grado non si sono, in realtà, in alcun modo pronunciati in ordine alla richiesta di maggiore esenzione nella misura del 80 del reddito 5 complessivo, correlabile all'aumento del reddito imponibile e del volume di affari, riferiti al periodo 1981/1992, in quanto il 1981 era l'anno di inizio dei lavori di ampliamento ed il 1992 era l'ultimo anno dell'esenzione decennale : questa questione era stata 3 proposta sia in primo grado, sia in sede di gravame. In materia di difetto di motivazione, il principio desumibile dagli artt. 132 co.2° n.4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., secondo il quale la mancanza о estrema concisione della motivazione in diritto determi nano la nullità della sentenza allorquando rendano impossibile : l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo, è applicabile anche al nuovo rito tributario, come disciplinato dal D.Lgs. n.546/92, in forza del generale rinvio, contenuto nell'art.1 co.2° citato D.Lgs. (Cass. Sez. Trib., 12-2- 2001, n.1944). } - 4 In accolgimento delle esaminate censure afferenti rispetto ad ogni altra questione la Mn la cui la motivazione delibazione si rivela assorbente 7 decisione impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata. Rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana. Così deciso in Roma, il 26-6-2003, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione. Il Relatore Il Presidente Dott, Ugo FavaraYo Javara Dott. Francesco Ruggiero ранно мийка ILGANCELLIERE 13 dett. Luigi Blitano DEPOSITATO IN CANCELLERIA 22 GEN. 2004 IL CANCELLIERE C1 oggi, Cott. Luigi Riitano •