Sentenza 29 maggio 2001
Massime • 1
In tema di esecuzione di lodo arbitrale, l'opposizione che riflette la nullità del decreto di esecutorietà del lodo, risolvendosi nella contestazione circa la completezza del titolo esecutivo, configura non una opposizione agli atti esecutivi cui si ricorre per denunciare vizi formali che non escludono la sussistenza del titolo esecutivo ne' incidono sul diritto di procedere all'esecuzione, bensì un'opposizione all'esecuzione ex art.615 cod. proc. civ. la quale è predisposta all'accertamento che il titolo posto a fondamento dell'esecuzione abbia i requisiti indispensabili per l'efficacia esecutiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/05/2001, n. 7268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7268 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2001 |
Testo completo
[ 7268/0 1 REPUBBLICA ITALI IN NOME DEL POPOLNITAL ANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Opposizione ad SEZIONE TERZA CIVILE esecuzione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18810/98 Dott. Angelo GIULIANO Presidente 20896/98 Dott. IG Francesco DI NANNI Consigliere Cron. 16255 Dott. Francesco TRIFONE Rel. Consigliere 2675 MALZONE Consigliere - Rep. Dott. Ennio Ud. 26/01/01 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA CORTE SUPPENA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: Richiesta cola studio LD GI, elettivamente domiciliato in ROMA S IL SOLE 24 ORF 6000 per dirit PIAZZA VESCOVIO 217 presso 10 studio dell'avvocato 26 IL CANCELLIERE OC TO, che lo difende unitamente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE all'avvocato TOME' RICCARDO, giusta delega in atti;
UFFICIO COME Richiesta copia studio
- ricorrente -
dal Sig.FL Lper diritti 6.000 contro #29 200 AN ME;
IL CANCELLIERE intimato PORTE SUPREMA DI CASSAND e sul 2° ricorso n° 20896/98 proposto da: Richiesta cora studio dal Sig. Me AN ME, elettivamente domiciliato in ROMA per dirial 6000 2001 VIALE MAZZINI 13, presso lo studio dell'avvocato 29. 2001 IL CANCELLIERE 165 AL RI, che lo difende unitamente 1 при all'avvocato CHIARADIA FRANCESCO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè
contro
LD GI;
- intimato avverso la sentenza n. 1746/97 della Corte d'Appello di emessa 10/6/1997, Civile il VENEZIA Sezione II° depositata il 31/10/97; RG.1301/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/01 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato ALESSANDRO SPERATI (per delega avv. Gianrico Pittaluga); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il inammissibile quello rigetto del ricorso principale, incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In virtù di precetto intimato in forza di lodo ar- bitrale reso esecutivo dal Pretore di Pordenone, IG BA promuoveva esecuzione immobiliare con pigno- ramento del 7 aprile 1992 in danno di ME Zanchet- ton, il quale proponeva opposizione alla intrapresa esecuzione, assumendo che la esecutorietà del lodo era и 2 з stata erroneamente dichiarata dal pretore, trattandosi, arbitrato irrituale, da arbitri reso nella specie, di nominati in base a clausola compromissoria avente ad oggetto le controversie tra soci e società e non anche quelle tra i soli soci, onde il lodo era da ritenere nullo, anche perché il terzo arbitro non era stato eletto dagli altri due nominati dalle parti e non aveva accettato l'incarico. La opposizione era contrastata dal creditore proce- dente, che ne eccepiva la tardività, sotto il profilo che la domanda integrava la opposizione di forma ex il rigetto art. 617 c.p.c., e ne chiedeva, comunque, era stato impugnato nei modi e nei poiché il lodo non termini di cui all'art. 828 c.p.c.. L'adito tribunale di Treviso, con sentenza deposi- tata il 21 ottobre 1993, dichiarava la nullità del pi- gnoramento e la estinzione del processo esecutivo, con la condanna del creditore opposto alle spese. La impugnazione di IG BA era rigettata ottobre 1997 della Corte con sentenza depositata il 31 di appello di Venezia. I giudici d'appello, ai fini che ancora interessano in questa sede, qualificavano l'azione come opposizione di merito ex art. 615 c.p.c., perciò non soggetta al limite temporale dell'art. 617 stesso codice, in quanto 3 зи essa rifletteva la nullità del decreto di esecutorietà del lodo;
ritenevano che la pronuncia degli arbitri era conclusiva di un arbitrato irrituale, tanto deducendo dal significato letterale della clausola compromissoria e dal comportamento complessivo delle parti, anche suc- cessivo alla stipulazione di essa;
consideravano che il provvedimento degli arbitri non era impugnabile per nullità ai sensi dell'art. 828 c.p.c., ma, essendo ri- feribile ad arbitrato irrituale, non dava vita a sen- tenza arbitrale, anche se provvisto di decreto di ese- cutorietà erroneamente richiesto e concesso, e poteva essere oggetto di azione per eventuali vizi del nego- zio, da proporre con l'osservanza delle norme ordinarie sulla competenza e del doppio grado di giurisdizione. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricor- so principale IG BA, che affida la impugna- zione a tre mezzi di doglianza. Resiste con controricorso ME TT, che avanza ricorso incidentale in base ad unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi, impugnazioni distinte della medesima sentenza, vanno riuniti. Con il primo motivo di impu- gnazione il ricorrente denuncia la nullità della sen- tenza impugnata e dell'intero procedimento d'opposizione per preclusione da precedente giudicato, 4 assumendo che in altro giudizio-introdotto da ME TT innanzi al tribunale di Treviso nei suoi confronti ed avente ad l'accertamento oggetto della estinzione del debito, di cui alla pronuncia degli ar- bitri il giudice adito aveva rigettato la domanda, in tal modo confermando la sussistenza del suo credito. Rileva questa Corte che, trattandosi di questione proposta per la prima volta in questa sede di legitti- mità, il motivo di doglianza è inammissibile, onde non occorre precisare anche che, la comunque, censura sa- rebbe, eventualmente, potuta venire in rilievo, quale eccezione diretta a far valere nel giudizio di opposi- c.p.c. la sopravvenuta caducazione zione ex art. 615 del titolo esecutivo, solo subordinatamente al ricono- scimento che la esecuzione era stata iniziata in virtù di titolo ex art. 474 c.p.c.. Nella controversia in oggetto, invece, il giudice di merito, ritenuto che la domanda integrava la opposi- zione di merito ex art. 615 c.p.c. diretta a contestare il diritto del ricorrente di procedere "in executivis", ne ha dichiarato la fondatezza in base al rilievo che il creditore aveva proceduto al pignoramento senza es- sere munito di titolo esecutivo, per cui, esclusa per tale ragione la legittimazione all'azione esecutiva, l'accertamento della eventuale persistente attualità 5 ри del credito, il quale non risulti già da un atto di ac- un documento costituente anche certamento contenuto in titolo esecutivo ex art. 474 all'evidenza c.p.c., non avrebbe potuto influenzare la decisione della presente esecutivo deve preesistere causa, dato che il titolo alla esecuzione. Assume, tuttavia, il ricorrente, con il secondo mezzo di doglianza, che il giudice di merito aveva er- rato nel qualificare l'azione proposta come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non, invece, quale opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c. tardivamente avanzata, dato che, laddove si intenda contestare la validità e la ritualità del decreto di esecutività del lodo arbitrale, azionato quale titolo ex art. 474 c.p.c., il rimedio esperibile è quello della predetta opposizione ex art. 614 c.p.c.. La censura non è fondata. Questo giudice di legittimità, in tema di esecuzio- ne di lodo arbitrale, ha ritenutogià (Cass., n. 1553/95; Cass., n. 2305/88) che la opposizione, che ri- fletta la nullità del decreto di esecutorietà del lodo, risolvendosi nella contestazione circa la completezza del procedimento di formazione del titolo esecutivo, configura non una opposizione agli atti esecutivi, cui si ricorre per denunciare vizi formali che non escludo- 6 ри no la sussistenza del titolo esecutivo né incidono sul diritto di procedere ad esecuzione, bensì una opposi- zione alla esecuzione art.ex 615 c.p.c. la quale è predisposta all'accertamento che il titolo posto a fon- damento della esecuzione abbia i requisiti indispensa- bili per la efficacia esecutiva. La conclusione suddetta adottata già prima della novella del 1994 di riforma della disciplina dell'arbitrato, quando era presente nella previsione dell'art. 825 c.p.c. la diversa disposizione secondo cui del pretore alconferiva lodo 1'"exequatur” 13 a maggior ragione è valida "l'efficacia di sentenza nella attuale disciplina dell'istituto dell'arbitrato, nella quale terzo comma della medesima norma continua a sta- bilire che il pretore dichiara esecutivo il lodo con decreto dopo il deposito in cancelleria, mentre la di- sposizione aggiunta del 2° comma dell'art. 827 c.p.c. consente la impugnazione del lodo indipendentemente dal suo confermato comedeposito, risultandone da ciò l'attribuzione dell'efficacia esecutiva presuppone ne- cessariamente la omologazione ex art. 825 (oggi del tribunale ai sensi dell'art. 116 del decreto legislati- VO n. 51 del 1998, soppressivo dell'ufficio del preto- re), dato che la immediata efficacia di sentenza del 7 pu lodo rituale e la idoneità di esso ad acquistare il crisma del giudicato, decorso il termine per l'"actio nullitatis", più non dipendono del procedimento d'omologazione e del deposito. Con il terzo mezzo di doglianza il ricorrente - de- nunciando la violazione e la falsa applicazione delle 810, 816 ed 828 c.p.c. nonché norme di cui agli artt. contraddittoria motivazione su un la insufficiente e punto decisivo della controversia deduce che la in- terpretazione delle clausole contrattuali doveva indur- re il giudice di merito a ritenere sussistente, nella specie,, un arbitrato rituale e, comunque, una sentenza arbitrale suscettibile di dare inizio alla esecuzione, in quanto, a seguito della dichiarata esecutività del lodo, questo non era stato impugnato nel termine di trenta giorni dalla relativa notificazione ed era, per- ciò, divenuto definitivo. Anche detta censura non ha pregio. Premesso, infatti, che solo il lodo rituale omolo- titolo esecutivo ex art. 474, n. gato costituisce 1, arbitri mentre la decisione degli c.p.c., nell'arbitrato libero ○ irrituale assume per le parti efficacia negoziale, in quanto con essa gli arbitri pongono in essere un atto dispositivo di volontà ricon- ducibile allo schema ed alla disciplina contrattuale, 8 ри inidoneo come tale a costituire titolo esecutivo, OS- serva questa Corte che non è censurabile, sotto il pro- filo del vizio di motivazione, l'accertamento compiuto dal giudice circa la intenzione delle parti di conferi- re agli arbitri il potere di comporre nonla lite in via di mero accertamento della situazione giuridica controversa, per apprestare ad essa la giusta soluzio- ne, ma con una definizione conciliativa destinata a va- lere come espressione della volontà dei mandanti. Il giudice di merito a detta conclusione è pervenu- to in virtù del significato letterale delle espressioni adoperate dalle parti, le quali avevano stabilito che il collegio arbitrale avrebbe giudicato “irritualmente secondo equità, esonerato da ogni formalità di procedu- ra ed in forma inappellabile", valutando, altresì, il comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla stipulazione della clausola compromissoria, e ri- Levando ancora che, quando pure si potessero ravvisare elementi di residua e persistente incertezza circa la natura di arbitrato rituale o irrituale, il dubbio an- drebbe sciolto a favore della irritualità, secondo quanto questo giudice di legittimità conferma (Cass., n. 2315/90). La interpretazione cui la Corte di merito è perve- nuta, perfettamente aderente alle norme della ermeneu- 9 зи tica contrattuale (art. 1362 e segg. Cod. civ.) e sor- retta da coerente e bene argomentata motivazione, rien- tra nei compiti esclusivi di detto giudice e, risolven- dosi in un apprezzamento di fatto immune da vizi logici e giuridici, non è sindacabile in questa sede di legit- timità. Quanto, infine, all'altro argomento cui fa ricorso i l ricorrente - secondo cui, avendo il lodo irrituale e non essendo ottenuto l'"exequatur" ex art. 825 c.p.c. stato esso impugnato nei termini dell'art. 828 c.p.c., ne dovrebbe, perciò, ritenere la definitiva natura se di condanna azionabile come titolo di provvedimento anche di esso deve ribadirsi la infondatez- esecutivo za. Costituisce, infatti, principio pacifico nella giu- risprudenza di questa Corte che, se all'arbitro è stato emanare un lodo irrituale, il conferito l'incarico di deposito e l'eventuale decreto di esecutorietà emesso addare vitadal giudice non valgono a una pronuncia arbitrale rituale, con la conseguenza che il lodo erro- neamente omologato non è impugnabile per nullità ex ma esso è ammessa l'azione art. 828 c.p.c., contro di di accertamento della sua inefficacia quale sentenza esecutiva nonché, se del caso, la opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.C. (Cass., n. 11761/92; 10 ри Cass., n. 4834/84; Cass., n. 3956/83). Con l'unico motivo del ricorso incidentale il resi- stente TT ha eccepito che l'appello doveva es- sere dichiarato inammissibile, poiché si era già forma- to il giudicato (interno e, perciò, rilevabile anche d'ufficio in cassazione) sulla nullità dell'arbitrato e conseguente pignoramento, per il giudice di avere del primo grado, in base alla clausola n. 25 dello statuto della società di cui le parti erano soci, escluso che l'arbitrato irrituale potesse comprendere anche la ri- soluzione delle controversie tra soci, quale era quella nella specie oggetto di cognizione degli arbitri. Anche la impugnazione incidentale non è fondata. Il giudice di primo grado, secondo il tema che gli era stato proposto, ha deciso, con gli effetti del giu- dicato, solo in ordine alla inesistenza favorea del creditore procedente di valido titolo esecutivo, tale non essendo il lodo irrituale;
ma non ha preso anche in esame la questione di nullità del suddetto lodo, que- stione che sarebbe potuta venire in rilievo - siccome il tribunale argomenta con motivazione residua chiara- mente eventuale, priva a riguardo di ogni efficacia de- - solo nella ipotesi di accertatacisoria sussistenza di un evenienza questa che,lodo rituale;
una volta esclusa, rendeva irrilevante, perciò, definire la por- 11 ри tata della clausola n. 25, l'esame della quale era com- piuto al solo ristretto scopo di trarne ulteriore argo- mento a sostegno della tesi della natura irrituale del- la decisione arbitrale. essere riget- Entrambi i ricorsi debbono, pertanto, tra le parti delle tati con la totale compensazione spese di questo giudizio di legittimità. P. T. M. La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di cassa- zione. 600cc Roma, 26 gennaio 2001. 310 شانن IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. значи Лоут лёт, 11 30,94 4567 3067 600 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista 156.10 ении Depositata in Cancelleria oggi, lì 2-9-MAG: 2001 IL CANCELLIERE C1 | Giovanni Giambattista T R O C CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 23.7.2011 serie 4 al n. 38234 versate € 166,10 apposta in calce ala copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 12