Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/05/2003, n. 7901
CASS
Sentenza 20 maggio 2003

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Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la proposizione dell'appello si perfeziona, ai sensi dell'art. 435 cod. proc. civ., con il deposito, nei termini previsti dalla legge, del ricorso nella cancelleria del giudice "ad quem", che impedisce ogni decadenza dall'impugnazione, con la conseguenza che la nullità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all'impugnazione (ormai perfezionatasi) e non ne determina l'inammissibilità, ma impone al giudice che rilevi il vizio di indicarlo all'appellante ex art. 421, primo comma, cod. proc. civ., e di assegnare allo stesso, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine per provvedere a notificare il ricorso con il decreto di fissazione dell'udienza (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che aveva deciso nel merito il gravame, senza disporre la rinnovazione della notificazione, che era viziata da nullità, essendo stata effettuata presso il procuratore dell'appellato, che, nel corso del giudizio di primo grado aveva rinunziato al mandato ed era stato sostituito da altro procuratore).

Le prestazioni rese, secondo le modalità previste dalla legge n. 740 del 1970, dai medici incaricati presso gli istituti di prevenzione e pena, non integrano un rapporto di pubblico impiego, bensì una prestazione d'opera professionale caratterizzata dagli elementi tipici della parasubordinazione, e pertanto le controversie relative sono devolute alla cognizione del giudice ordinario, anche qualora l'ammissione all'incarico abbia avuto luogo all'esito di un concorso per titoli e della formazione di apposita graduatoria da parte di una commissione valutatrice (Fattispecie sottratta, 'ratione temporis' alla disciplina del riparto di giurisdizione stabilito dall'art. 68, D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 29, D.Lgs. n. 80 del 1998).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/05/2003, n. 7901
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7901
    Data del deposito : 20 maggio 2003

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