Sentenza 20 maggio 2003
Massime • 2
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la proposizione dell'appello si perfeziona, ai sensi dell'art. 435 cod. proc. civ., con il deposito, nei termini previsti dalla legge, del ricorso nella cancelleria del giudice "ad quem", che impedisce ogni decadenza dall'impugnazione, con la conseguenza che la nullità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all'impugnazione (ormai perfezionatasi) e non ne determina l'inammissibilità, ma impone al giudice che rilevi il vizio di indicarlo all'appellante ex art. 421, primo comma, cod. proc. civ., e di assegnare allo stesso, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine per provvedere a notificare il ricorso con il decreto di fissazione dell'udienza (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che aveva deciso nel merito il gravame, senza disporre la rinnovazione della notificazione, che era viziata da nullità, essendo stata effettuata presso il procuratore dell'appellato, che, nel corso del giudizio di primo grado aveva rinunziato al mandato ed era stato sostituito da altro procuratore).
Le prestazioni rese, secondo le modalità previste dalla legge n. 740 del 1970, dai medici incaricati presso gli istituti di prevenzione e pena, non integrano un rapporto di pubblico impiego, bensì una prestazione d'opera professionale caratterizzata dagli elementi tipici della parasubordinazione, e pertanto le controversie relative sono devolute alla cognizione del giudice ordinario, anche qualora l'ammissione all'incarico abbia avuto luogo all'esito di un concorso per titoli e della formazione di apposita graduatoria da parte di una commissione valutatrice (Fattispecie sottratta, 'ratione temporis' alla disciplina del riparto di giurisdizione stabilito dall'art. 68, D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 29, D.Lgs. n. 80 del 1998).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/05/2003, n. 7901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7901 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Primo Presidente f.f. -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi NC - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere -
Dott. EVANGELISTA Stefanomaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DU SC, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 18, presso lo studio dell'avvocato GENEROSO BENIGNI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2795/00 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 05/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/03 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo, giurisdizione del giudice ordinario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ritenuto che con ricorso del 14 aprile 1997 al Pretore di Avellino NC UA, medico presso la Casa circondariale di Bellizzi fin dal 1986, esponeva di aver ricevuto nel 1992 incarico formale provvisorio ma sosteneva di essere stato in realtà assunto stabilmente, onde chiedeva accertarsi il suo diritto ad essere nominato medico incaricato ai sensi della legge 9 ottobre 1970 n. 740, divenendo così titolare di un rapporto di lavoro autonomo, ma con collaborazione continuativa e coordinata, ossia di un rapporto cosiddetto parasubordinato;
che nel corso del giudizio egli sostituiva il proprio difensore, avvocato Pennetta, con gli avvocati Benigni e Foti, eletti domiciliatari, i quali dichiaravano tale sostituzione in udienza, aggiungendo di aver ricevuto la procura a margine di un atto processuale;
che, costituitosi il convenuto, il Pretore dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario con decisione del 16 marzo 1999, impugnata dal Ministero, il quale notificava il ricorso in appello presso lo studio dell'avv. Pennetta;
che l'appellato UA non si costituiva;
che con sentenza del 5 maggio 2000 il Tribunale di Napoli dichiarava il difetto della giurisdizione ordinaria;
che contro questa sentenza ricorre per Cassazione il UA, mentre l'intimato Ministero non si è costituito;
che il ricorrente ha presentato memoria.
Considerato che col primo motivo egli lamenta la violazione degli artt. 24 Cost. e 101 cod. proc. civ. nonché nullità della sentenza impugnata, per avere il Tribunale deciso nonostante la nullità della notifica del ricorso d'appello all'appellato (lo stesso attuale ricorrente);
che infatti la notifica venne eseguita non già ai procuratori costituiti (art. 170, primo comma, cod. proc. civ.), avvocati Benigni e Foti, bensì nel domicilio dell'avvocato Pennetta, il quale aveva rinunziato il mandato;
che ad avviso del ricorrente tale vizio determina la inesistenza, e non la semplice nullità, della notifica e quindi l'inammissibilità, invece che la semplice improcedibilità, dello appello, con la conseguente necessità che questa Corte cassi ora la sentenza impugnata, senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ.;
che la tesi della inammissibilità, e non semplice improcedibilità, dell'appello viene sostenuta dal ricorrente (che insiste sul punto in memoria) anche con riferimento a vizi dello stesso atto d'impugnazione, privo degli estremi della sentenza impugnata, dell'autorità giudiziaria che l'aveva emanata e dell'indicazione dei difensori dell'appellato;
che la stessa censura il ricorrente ripete sostanzialmente nel secondo motivo di ricorso, con cui sostiene la violazione degli artt. 141, 170, 330 e 435 cod. proc. civ.;
che i due motivi, da esaminare insieme perché sostanzialmente dello stesso contenuto, sono fondati solo in parte;
che dopo la costituzione in giudizio il procuratore è, ai sensi dell'art. 170 cit., destinatario di tutte le notificazioni e comunicazioni, con la conseguenza che queste, quando l'atto non sia ricevuto personalmente dal procuratore, ovunque reperito, possono essere eseguite solo nel domicilio da lui eletto, mediante consegna a persona addetta o obbligata a ricevere l'atto (Cass. 27 aprile 1994 n. 7012, 17 gennaio 1997 n. 479);
che la nullità della notificazione non determina tuttavia, nel processo del lavoro, la inammissibilità dell'appello, come vorrebbe ora il ricorrente, ma la sua improcedibilità;
che infatti la proposizione dell'appello si perfeziona, ai sensi dell'art. 435 cod. proc. civ., con il deposito, nei termini previsti dalla legge, del ricorso nella cancelleria del giudice ad quem, che impedisce ogni decadenza dall'impugnazione, con la conseguenza che ogni eventuale vizio o inesistenza - giuridica o di fatto - della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all'impugnazione (ormai perfezionatasi), ma impone al giudice, che rilevi il vizio, di indicarlo all'appellante ex art. 421; primo comma, cod. proc. civ. e di assegnare allo stesso, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine - necessariamente perentorio - per provvedere a notificare il ricorso-decreto (Cass. Sez. un. 29 luglio 1996 n. 6841);
che, nel caso di specie, durante il giudizio che si svolgeva davanti al Pretore, e precisamente nell'udienza del 30 ottobre 1998, gli avvocati Generoso Benigni e Roberta Foti si costituirono "in sostituzione dell'avvocato Pennetta, che ha rinunziato al mandato, giusta procura a margine dell'atto di costituzione, a cui ci riportiamo";
che questo documento, del 26 ottobre 1998, è in atti;
che il ricorso in appello, proposto dal Ministero della giustizia e depositato il 27 maggio 1999, fu notificato all'avvocato Donato Pennetta il successivo 15 settembre;
che il vizio della notificazione di questa vocatio in ius rese l'impugnazione improcedibile per la ragione detta sopra;
che non possono, tuttavia, ravvisarsi i vizi dell'atto d'appello ossia della editio actionis denunziati dall'attuale ricorrente poiché l'errore di indicazione dell'autorità giudiziaria autrice della sentenza impugnata non bastò ad escludere la conoscibilità di essa, esattamente indicata nella data (16 marzo 1999) e nel contenuto, e perciò non impedì all'atto di raggiungere il suo scopo (art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.);
che, pertanto, deve negarsi l'inammissibilità dell'appello ed affermarsi la sua improcedibilità, la quale avrebbe dovuto indurre il Tribunale ad ordinare la rinnovazione della notificazione viziata;
che la cassazione, sul punto, della sentenza qui impugnata ed il conseguente rinvio ad altro giudice debbono tuttavia essere preceduti, per le esigenze di economia processuale tutelate dall'art. 111, secondo comma, Cost., dalla verifica della giurisdizione, giacché l'eventuale difetto della giurisdizione ordinaria escluderebbe il rinvio ad altro collegio di merito e porterebbe alla possibilità di immediato inizio del processo davanti alla giurisdizione competente;
che perciò occorre esaminare il terzo motivo di ricorso;
che con questo il ricorrente lamenta la violazione della legge 9 ottobre 1970 n. 740 (ordinamento delle categorie del personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici della amministrazione penitenziaria) e dell'art. 409 cod. proc. civ., sostenendo che le controversie aventi ad oggetto il rapporto di lavoro del "medico incaricato" ex art. 1 l. cit. appartengono alla giurisdizione ordinaria, siccome relative a rapporto di diritto privato;
che il motivo è fondato;
che ratione temporis la questione va risolta alla stregua dell'ordinamento vigente, in materia di riparto della giurisdizione, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 80 del 1998 (cfr. art. 68, comma 7, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165);
che alla stregua di detto ordinamento le prestazioni rese ex l. n. 740 del 1970 dai medici incaricati presso gli istituti di prevenzione e pena non attuano un rapporto di pubblico impiego bensì una prestazione d'opera professionale caratterizzata dalla cosiddetta parasubordinazione onde le relative controversie sono devolute alla giurisdizione ordinaria (Cass. 17 dicembre 1998 n. 12618);
che ciò vale anche se, ai sensi dell'art. 4 l. cit., l'ammissione all'incarico ha luogo mediante concorso per titoli, con formazione di graduatoria da parte di una commissione valutatrice (art. 12);
che infatti l'ente pubblico esprime la propria natura sicuramente nel momento organizzativo, ossia di predisposizione della propria struttura e delle regole di funzionamento, con provvedimenti generali ed astratti, ma, nel regime anteriore al d.lgs. n. 80 del 1998 e quando si trattasse di costituire rapporti di lavoro privatistici, le controversie dovevano essere decise dall'autorità giudiziaria ordinaria anche con riguardo all'assunzione per concorso, sottoposta a criteri di discrezionalità tecnica e possibile anche nelle imprese private (Cass. 1^ 1976 n. 3207, 18 settembre 1978, n. 4153, 27 giugno 1981 n. 4181, 27 settembre 1982 n. 4942, 9 marzo 1982 n. 1509);
che, affermata la giurisdizione ordinaria, la sentenza dev'essere cassata, con rinvio ad altro collegio d'appello, che si designa nella Corte di Salerno e che provvedere anche in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione i primi due motivi di ricorso nonché il terzo, dichiara la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Salerno, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2003