Sentenza 29 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/01/2002, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
E се 60664 A 6 N 8 I 0 4 096/ 02 5 O 9 R I 1 / Z A N 4 A / T R 6 U PUBBLICA B 2 T . B S . I I R L 1 . L G R P . E A T D . R B L E A A D A T ᎡᎢTE ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE D I I 1 S R E 3 N T E 1 E S N T . SEZIONE QUINTA CIVILE I E N A S A E M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale Reale Presidente R.G.N.12784/98 Dott. Eugenio Amari Consigliere Di Nubila Consigliere 2789 Dott. Vincenzo Cron. Dott Achille Meloncelli Consigliere Rep. Dott. Francesco TIRELLI Cons. Rel. Ud. 02/10/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: CAMPIONE CIVILE SENTENZA 60664 | N. sul ricorso proposto da: Amministrazione delle Finanze dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato , che la rappresenta e difende per legge;
- ricorrente-
contro
CE ER;
intimato - avverso la sentenza n. 166/50/97, depositata il 19/5/1997 dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Oggetto. Contributi CASMEZ. Tassazione. Periodo 5 8 8 1 d'imposta. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2/10/2001 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti, che ha concluso per il rigetto del primo e l'accoglimento del secondo motivo del ricorso, La Corte, osserva quanto segue. Con atto notificato il 4/7/1998, l'Amministrazione delle Finanze proponeva ricorso contro la sentenza " in epigrafe indicata con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva accolto l'appello presentato da CE ER avversO la decisione con cui la Commissione Tributaria di 1° Grado di Rieti gli aveva respinto il ricorso a suo tempo avanzato contro un avviso di accertamento relativo al recupero a tassazione di ammortamenti non deducibili. Esponeva la ricorrente che il contribuente non aveva contestato la legittimità della ripresa, ma si era limitato a sostenere che dai ricavi dell'esercizio avrebbe dovuto essere detratto il contributo CASMEZ erroneamente incluso nel reddito 2 imponibile. Accortosi dello sbaglio -aveva proseguito il CE- si era preoccupato di presentare una dichiarazione sostitutiva che benchè compilata in ritardo, avrebbe dovuto essere presa ugualmente in considerazione perché successivamente alla stessa aveva sanato ogni irregolarità ai sensi della legge n. 154/1989. I giudici di 1° Grado erano però andati di contrario avviso ed il contribuente aveva allora riproposto la sua tesi davanti alla Commissione Tributaria Regionale che senza entrare nel merito dell' assunto dell'appellante, aveva riformato la decisione impugnata per un motivo completamente diverso da quello dedotto e, cioè, per l'asserita necessità di operare la tassazione "nel rispetto dei presupposti impositivi specificamente e tassativamente fissati dalla legge". Così statuendo, i giudici a quo avevano tuttavia violato non soltanto il principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, ma anche il chiaro disposto dell'art. 55 del DPR n. 597/1973, secondo il quale i contributi in conto capitale avrebbero dovuto concorrere a formare il reddito imponibile a meno che non fossero stati accantonati 3 in apposito fondo. Tenuto conto di quanto sopra e ricordato, altresì, che il CE aveva appostato il contributo CASMEZ fra i ricavi di esercizio, così optando per la sua tassazione immediata, concludeva per l'annullamento della sentenza impugnata con ogni consequenziale statuizione. L'intimato non svolgeva nessuna attività difensiva e la controversia veniva decisa all'esito della pubblica udienza del 2/10/2001. MOTIVI DELLA DECISIONE Il primo motivo del ricorso non risulta fondato in quanto non sembra possibile addebitare alla Commissione Tributaria Regionale di avere esorbitato dai limiti della domanda, che come già visto nella parte narrativa, consisteva appunto nella impossibilità di tener conto del contributo CASMEZ ai fini della determinazione del reddito tassabile. Ed anche se per una ragione ancora più a monte di quella dedotta dal CE, i giudici di secondo grado si sono limitati a stabilire in conformità, senza così travalicare dai limiti della questione ad sottoposta dal contribuente, che sia pureessi sotto il profilo della successiva eliminazione del 4 primitivo errore, aveva comunque concluso per l'abbattimento dell'imponibile mediante l'esclusione, da esso, del contributo CASMEZ. Rigettato perciò il primo mezzo di gravame, non resta che passare all'esame del secondo con il quale l'Amministrazione ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 55 del DPR n. 597/1973, all'epoca vigente. A questo proposito conviene preliminarmente ricordare che al pari di quello attuale, anche il precedente TUIR distingueva tra contributi in conto esercizio e contributi in conto capitale e, cioè, fra erogazioni finalizzate a soddisfare delle specifiche esigenze di gestione e finanziamenti destinati all'ampliamento od al rafforzamento della consistenza aziendale e del suo apparato produttivo. Per tali ultimi contributi, che comportando in ogni caso un arricchimento del beneficiario, avrebbero dovuto comunque concorrere a formare il reddito imponibile come sopravvenienze attive "assimilate", era però prevista la possibilità di evitare la immediata attraverso un particolaretassazione regime di sospensione d'imposta. Prevedeva, infatti, il succitato art. 55 (con S sostanzialmente riprodotta nella disposizione originaria formulazione del nuovo TUIR), che nell'ipotesi in cui i predetti contributi fossero stati accantonati in un apposito fondo del passivo, i medesimi non avrebbero concorso a formare il reddito imponibile fino a quando il fondo non fosse stato utilizzato per fini diversi dalla copertura di perdite di esercizio (o, nel caso di sovvenzioni in natura, fino a quando i beni non fossero stati assegnati ai soci o destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore). In altre parole, l'ordinamento riconosceva all'interessato la facoltà di scegliere il trattamento tributario da riservare ai contributi, subordinando però la sospensione d'imposta all'accantonamento degli stessi in un apposito fondo del passivo. Ciò posto e pacifica essendo in causa la riconducibilità di quello fruito dal CE fra i contributi in conto capitale, non può davvero negarsi che la sentenza impugnata, con la quale il giudice a quo ha dato ragione all'appellante sulla 11base del generico rilievo per cui la tassazione del reddito del contribuente deve essere operata in ogni caso nel rispetto dei presupposti impositivi specificamente e tassativamente fissati dalla legge", ha sostanzialmente finito con l'ignorare del tutto la norma sopra richiamata, per cui va senz'altro cassata con rinvio degli atti, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della medesima Commissione Tributaria Regionale.
P.Q.M.
la Corte, rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il cassa la sentenza impugnata e rinvia,secondo, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Roma, il 2/10/2001 поискоfelt. IICONSIGLIERE Fapte der IL PRESIDENTE IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Innocence Battista Oggi 29 GEN. 2002 E 6 N A 8 I O 5 9 IL CANCELLIERE C1 1 I . R / N 4 A A / - 6 R T 2 T B U S . . B I R . L I G L P A . R E A D D R T . L B E E A T D T A N I I S 1 E 3 S N R 1 E E E S . T I N A A 7 M