Sentenza 8 marzo 2002
Massime • 1
La nozione normativa di raccolta dei rifiuti - come desumibile dall'art. 6 punto e) del d. lg. 5 febbraio 1997, n. 22 - presenta natura complessa, e comprende ogni comportamento univoco ed idoneo a culminare nell'accorpamento e nel trasporto dei rifiuti stessi, risultando così estesa anche alla cernita ed alla preparazione dei materiali in vista del successivo prelevamento. (Fattispecie in cui il direttore di una casa di cura non aveva impedito che rifiuti pericolosi, ospedalieri e no, fossero rinchiusi in sacchi forniti dall'azienda municipalizzata per la raccolta di rifiuti comuni, collocati in un sito nel quale, secondo l'uso, avrebbero dovuto essere prelevati a cura dell'azienda stessa, non autorizzata alla raccolta di rifiuti pericolosi, da personale non consapevole della natura effettiva del materiale. La Corte ha ritenuto la responsabilità del direttore, quale autore mediato, per il reato consumato di raccolta senza autorizzazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/03/2002, n. 15972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15972 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO GIUSEPPE - Presidente - 08/03/2002
1. Dott. QUITADAMO NICOLA - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DE MAIO GUIDO - Consigliere - N. 583
3. Dott. MARINI LUIGI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. TARDINO VINCENZO - Consigliere - N. 20703/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso di AM SC, n. a Sassari il 5/1/1925 avverso la sentenza (16/2/2001) della Corte d'Appello di Milano Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. V. Tardino;
Sentita la requisitoria del Proc. gen. presso la Corte di Cassazione, Dott. Izzo che richiedeva il rigetto del ricorso
Per la P.C., l'Avv. Maglia che conclude in conformità delle richieste del P.G..
Per la difesa, l'Avv. Grilli illustrata i motivi del ricorso, concludendo come in atti.
Considerazioni
La Corte d'appello di Milano, in parziale riforma di quella del Tribunale della stessa città, dichiarava AM SC responsabile anche del reato di cui al capo c) dell'imputazione (art. 51, co. 6 in relazione all'art. 45 co. 1 d.lgsvo 22/97, condannandolo, con la continuazione, e mesi e art. 51 co. 5 in relazione all'art. 9 d.lgsvo 22/97), condannandolo, con la continuazione, e mesi cinque di arresto e L. 600.000 di ammenda. Il Tribunale aveva condannato l'imputato, direttore sanitario del Centro Cardiologico Monzino di Milano, per il solo reato ascrittogli al capo e) - avere fatto effettuare attività di raccolte e smaltimento di rifiuti sanitari e non sanitari pericolosi, in assenza di autorizzazione;
- assolvendolo per i reati di cui ai capi b) e e) - quest'ultimo, in particolare, con riferimento alla "miscelazione di rifiuti pericolosi costituiti dai liquidi di sviluppo e fissaggio delle lastre radiologiche e dai reflui del laboratorio d'analisi". Ricorreva per cassazione il difensore, che eccepita la violazione di legge e il vizio di motivazione, osservando, tra l'altro:
1^) che l'atto d'impugnazione, sottoscritto dal P.M. e depositato nella Cancelleria del Tribunale di Milano da un soggetto non identificato, doveva dirsi inammissibile per violazione del disposto di cui all'art. 582 c.p.p.;
2^) che la sentenza andava annullata per mancanza di motivazione o illogicità della stessa sul punto dedotto sulla predetta inammissibilità.
3^) che l'azione posta in essere dall'imputato - così come descritta in sentenza - risultava diversa da quella tipica prevista dall'art.51, co. 1^ lett. b) L. 22/97 (riguardante l'attività di raccolta di rifiuti senza autorizzazione e non l'attività prodromica del prelievo);
4^) che la sentenza andava annullata "... per mancanza di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza secondo quanto previsto dagli artt. 521 e 522 c.p.p. con riferimento al reato previsto al capo e) dell'imputazione";
5^) che la parte della sentenza attinente la condanna con riferimento al capo c) dell'impugnazione e mancante di motivazione (... l'impugnata sentenza non avrebbe motivato sul perché non abbia ritenuto credibile la testimonianza dell'incaricato dei prelievi certo OV EL, in ordine al fatto che i reflui delle analisi venissero mantenuti in un apposito contenitore). Preliminarmente va esaminata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello del Procuratore, che va disattesa, osservando che le modalità di ricezione dell'atto di gravame siano dal legislatore dettate al fine di garantire la certezza in ordine alla provenienza dell'impugnazione da parte di un soggetto legittimato (... certezza che è conferita dall'attestazione del funzionario designato all'incombente e con riguardo all'eseguita identificazione del depositante, sia esso la stessa fonte interessata ovvero un suo incaricato - in tal caso munito di relativa delega); e come, parte che l'incombente grava specificamente sull'Ufficio addetto alla ricezione delle impugnazioni, non fosse ravvisarsi un onere di controllo del relativo operato da parte del soggetto titolare del diritto di impugnazione. Quanto, poi, al conferimento dell'incarico per la presentazione dell'impugnazione da parte del sottoscrittore del relativo atto, poiché non è prevista alcuna formalità, è plausibile la prassi giurisprudenziale di considerare ammissibile anche la forma orale, specialmente quando la relazione tra il presentatore e il sottoscrittore sia noto al pubblico ufficiale addetto alla ricezione. Più in particolare, e con riguardo all'impugnazione proposta del P.M. che si avvalga del collaboratore di segreteria, istituzionalmente addetto, nell'ambito delle sue mansioni, alla presentazione dell'atto, non occorre la delega:
dovendosi presumere che la persona e la qualità dell'incaricato siano conosciute dal p.m. competente alla ricezione dell'atto. Questo Collegio, benché consapevole dell'esistenza di altre pronunce di legittimità di segno contrario, privilegia l'indirizzo interpretativo volto a qualificare la ritenuta scelta legislativa del "favor impugnationis".
Nel merito, e con riferimento al reato contravvenzionale di cui al capo e) dell'imputazione (art. 51 co. 1 lett. b) d.lgs 22/97) s'impone una qualche riflessione relativamente alle doglianze del ricorrente, secondo la quale la fattispecie prevista del predetto disposto riguarderebbe tipicamente l'attività di raccolta di rifiuti senza autorizzazione e non anche la mera attività di posizionamento e deposito dei rifiuti... in vista del prelievo, che sarebbe penalmente irrilevante ("... non essendo ancora raccolta..., e non rientrando nell'ambito della fattispecie tipica prevista alla norma"). Per una migliore comprensione delle implicazioni giuridiche di una fattispecie obiettivamente problematica, ricapitolando il necessario collegamento alla premessa fattuale, va detto che l'azienda municipalizzata AMSA svolge per la città di Milano il servizio di smaltimento dei rifiuti con raccolte differenziate, e che, nello svolgimento del servizio, è funzionale alla raccolta una previa suddivisione dei rifiuti in appositi e distinti contenitori, quali i cassonetti e i sacchi - per i rifiuti di origine sanitarie assimilabili e quelli urbani;
- stabilendosi, altresì, nell'ambito di una prassi consolidata, che, all'avvenuto riempimento, i sacchi vengano collocati in siti idonei onde essere prelevati dai dipendenti. La fase di raccolta compete, poi, all'Amsa, nell'ambito di un servizio istituzionalizzato che, tuttavia, richiede, di fatto, la collaborazione degli utenti. Nel caso di specie è accaduto che i sacchi (... con la dicitura della natura del rifiuto) forniti dall'AMSA, erano stati apprestati e depositati nel cortile del Centro Cardiologico Monzino in vista del prelievo. Si discute se, all'atto dell'intervento della Polizia Municipale, la condotta tipica - così come descritta e sanzionata dall'art. 51 co. 1^ decreto Ronchi - si era obiettivata o meno, considerando, altresì, che nei sacchi erano presenti rifiuti pericolosi - ospedalieri e non, - per il cui smaltimento l'azienda in questione non fornita di autorizzazione;
e de poteva dirsi corretta la formulazione del capo d'imputazione, ex artt. 40 e 48 c.p., in capo al direttore sanitario, AM SC,
che, anche in forza dell'art. 45 del citato decreto, sarebbe stato tenuto alle sorveglianze e al rispetto della disciplina regolatrice dei rifiuti pericolosi prodotti dal Centro.
Sulla base di questa prima angolazione argomentativa le questioni di diritto investono i concetti di "raccolta" (... se, cioè, la condizione di posizionamento dei sacchi per il prelievo sia semplicemente prodromica per la raccolta - la cui attività di gestione è quella caratteristicamente rilevante ai fini dell'illiceità penale di cui al disposto richiamato, - e quindi ricorrerebbe, in concreto, l'ipotesi del mero tentativo, nel caso di specie penalmente irrilevante;
o non, invece un (?) momento della "raccolta"); e quello di "causalità omissiva" (art. 40, 2^ co. c.p.).
La definizione di "raccolta" - nel senso tecnico delle disposizioni direttive sui rifiuti - rinvia ad una nozione legislativa, che non consente ambiguità. E invero, all'art. 6 punto e) del d.lgs. n.22/97, sono identificate nel concetto di raccolta le operazioni di
"prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto: con la ovvia incidenza di una nozione concettualmente composita, ma giuridicamente rilevante nel quadro complessivo delle operazioni che la compongono: ciascuna rappresentando, non già un atto meramente preparativo", ma un tratto significativo di una più generale estrinsecazione della condotta penalmente rilevante;
e che per la sua univocità e idoneità - ai fini della qualificazione teleologica della condotta stessa - integra un segmento del suo processo d'esecuzione e consumazione. Va, pertanto, esclusa la prospettazione del tentativo - figura, peraltro difficilmente delineabile nei reati contravvenzionali aventi natura formale e di pericolo.
La responsabilità del direttore sanitario va attestata sul combinato disposto degli artt. 40, n.c. cod.pen. e 45, 1 e 2 d.lgs. 22/97. E infatti, l'omissione qualificata di atti doverosi è collegata alla ratio normativa dell'art. 45 del richiamato decreto: che prevede come il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi debba essere effettuato "in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute..."; e come al direttore o responsabile sanitario della struttura pubblica o privata competa "la sorveglianza e il rispetto della disposizione di cui al comma 1, fino al conferimento dei rifiuti all'operatore autorizzato al trasporto verso l'impianto di smaltimento". La problematica, cioè, della condotta omissiva colposa si supporta sulle qualifiche normative della fattispecie colposa, che sono tutte regole cautelari, predisposte dall'esperienza umana perché siano evitate lesioni volontarie e beni socialmente rilevanti. Intendiamo riferirci alle qualifiche sociali della negligenza, della imprudenza e della imperizia, ed ancor più delle violazioni di legge e delle altre fonti normative: e cioè, di regole che vengono cristallizzate nelle qualifiche giuridiche della inosservanza di "leggi, regolamenti, ordini o discipline". Tutte queste qualifiche si fondano sulla prevedibilità di taluni eventi e sulla possibilità di evitarli.
Di conseguenza, se l'imputato, nella sua qualità di direttore sanitario, era e doveva essere in grado d'adempiere al dovere di diligenza e/o di rispettare determinate norme, non c'è dubbio che l'imputato deve dirsi in colpa e, come tale, responsabile. In sostanza, quello che va valutato per l'eventuale individuazione di una fattispecie colposa è una cosa sola: l'identificazione di violazione di regole scritte o non scritte, o di un'omissione qualificata in relazione e tutti i mezzi offerti per evitare il risultato lesivo. Nel caso di specie il direttore sanitario è stato correttamente ritenuto responsabile in quanto titolare di una posizione di garanzie e del dovere di assicurare il rispetto del bene personalmente protetto.
Un'ulteriore censura delle difese rileverebbe sotto il profilo degli artt. 521 e 522 c.p.p., facendo osservare come l'imputato sarebbe stato condannato per non avere impedito che i dipendenti del Centro Monzino ponessero in essere in prima persona, un'attività che si ritiene essere quella attività di raccolta tipicamente rilevante ai sensi del c.d. decreto Ronchi;
e quindi, per un fatto nuovo e diverso rispetto all'imputazione - recepita nella sentenza di condanna di primo grado, - e che consisteva "nell'avere l'imputato fatto effettuare all'AMSA, da lui ingannata, attività di raccolta e smaltimento di rifiuti pericolosi senza la prescritta autorizzazione".
La pretesa discrasia non sussiste, anche perché, con riguardo al principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, perché si abbia un apprezzabile mutamento del fatto bisogna che sia stata obiettivata una trasformazione radicale della fattispecie concreta nei suoi elementi menzionati, così da omologare un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione, con un conseguente reale pregiudizio sui diritti della difesa. Pertanto, l'indagine volta ad accertare l'eventuale violazione del predetto principio non va esaurita nella mera conpontezione (?) del dato puramente formale tra contestazione e sentenza;
ma, bisogna soltanto vedere - controvertendosi in materia di garanzie e di difesa - se, come è indubbio nel caso di specie, l'imputato si sia trovato o meno nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. Nel caso in esame in fatto è rimasto lo stesso, ancorché la Corte di merito abbia disquisito, sul piano di una più approfondita razionalizzazione giuridica, il titolo di responsabilità del direttore sanitario: che, nella sostanza, è stato identificato nella mancata sorveglianza del personale dipendente in ordine al rispetto della disciplina regolatrice dei rifiuti pericolosi prodotti dal Centro stesso (... consentendo implicitamente al personale del Centro di immettere rifiuti pericolosi nei contenitori AMSA ad altro destinati;
e di fatto inducendo l'AMSA in errore, nelle persone dei suoi dipendenti, e così determinando la responsabile del servizio e commettere il reato ascritto).
Il ricorso è, invece, fondato;
e per l'effetto accoglibile sul punto relativo al reato di cui al capo c): con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché insussistente il reato di cui all'art. 51 co 5^ in relazione all'art. 9 del citato decreto (... con riferimento alla dedotta miscelazione dei rifiuti pericolosi, in assenza delle prescritta autorizzazione); ed eliminazione della relativa pena di mesi uno di arresto e L.
1.000.000 d'ammenda. E di tutte evidenza, infatti, come la sentenza impugnata, astraendo delle risultanze processuali e, in particolare delle dichiarazioni del teste EL, abbia, per congetture, e alla stregua di un mero discutibile opinamento, ritenuto la responsabilità del ricorrente anche per la detta imputazione:
nonostante dal test della sentenza impugnata non emerge, e livello di prove, alcunché sul fatto che liquidi di fissaggio e di sviluppo potessero essere stati miscelati;
e residuando agli atti, quale unico elemento d'accusa, la presenza di un liquido all'interno di due distinti contenitori, sul quale non era stato effettuato alcun campionamento e neppure un qualunque accertamento analitico e peritale.
P.T.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo c) - art. 51, co. 5 d.lgs. 22/97 - perché il fatto non sussiste;
ed elimina la relativa pena di mesi uno e L.
1.000.000 d'ammenda;
rigetta nel resto il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate nella misura di due terzi:
pari a 1.321 euro, di cui mille euro di onorari, oltre IVA e Cassa Avvocati, d'arresto dette spese nel residuo terzo compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2002