Cass. pen., sez. III, sentenza 08/03/2002, n. 15972
CASS
Sentenza 8 marzo 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La nozione normativa di raccolta dei rifiuti - come desumibile dall'art. 6 punto e) del d. lg. 5 febbraio 1997, n. 22 - presenta natura complessa, e comprende ogni comportamento univoco ed idoneo a culminare nell'accorpamento e nel trasporto dei rifiuti stessi, risultando così estesa anche alla cernita ed alla preparazione dei materiali in vista del successivo prelevamento. (Fattispecie in cui il direttore di una casa di cura non aveva impedito che rifiuti pericolosi, ospedalieri e no, fossero rinchiusi in sacchi forniti dall'azienda municipalizzata per la raccolta di rifiuti comuni, collocati in un sito nel quale, secondo l'uso, avrebbero dovuto essere prelevati a cura dell'azienda stessa, non autorizzata alla raccolta di rifiuti pericolosi, da personale non consapevole della natura effettiva del materiale. La Corte ha ritenuto la responsabilità del direttore, quale autore mediato, per il reato consumato di raccolta senza autorizzazione).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 08/03/2002, n. 15972
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15972
    Data del deposito : 8 marzo 2002

    Testo completo