CASS
Sentenza 7 aprile 2026
Sentenza 7 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/04/2026, n. 12758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12758 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: XXXXXXXXXXXXXXX nato a [...] il [...] XXXXXXXXXXXXXXXXnato a APICE il 15/04/1967 avverso l'ordinanza del 04/12/2025 del TRIBUNALE di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ALFREDO POMPEO VIOLA, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Bologna, in sede di appello cautelare proposto dal Pubblico ministero avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, emessa il 18 settembre 2025, ha applicato ai coniugi odierni ricorrenti la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, con divieto di comunicazione con qualsiasi mezzo e con applicazione del braccialetto elettronico (art. 282-ter cod. proc. pen.). La misura è stata disposta in relazione al reato di circonvenzione di incapace, contestato come commesso dagli imputati con più condotte ai danni di XXXXXXXXXXXXX, persona anziana affetta da plurime patologie anche di tipo neuro-cognitivo. Allo stato è in corso il processo di primo grado. Il primo giudice aveva rigettato la richiesta di misura cautelare non ravvisando alcuna esigenza da tutelare. Il Tribunale, al contrario, ha ritenuto sussistente il pericolo di recidiva.
2. Ricorrono per cassazione XXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXX, a mezzo dei loro comuni difensori e con unico atto, attraverso il quale deducono: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del pericolo concreto ed attuale di reiterazione del reato. Il Tribunale, per ravvisare l’esigenza cautelare, si è basato sulle testimonianze di due collaboratrici domestiche della persona offesa, che avevano indicato condotte di pressione del ricorrente ER nei confronti della vittima di contenuto non patrimoniale. L’intero patrimonio della persona offesa, come dimostrato anche da produzione documentale difensiva, è gestito dall’amministratore di sostegno nominato dal Tribunale – che aveva ottenuto a suo favore, proprio per assenza di pericoli di interferenze gestionali, Penale Sent. Sez. 2 Num. 12758 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 25/02/2026 anche la revoca dei provvedimenti di sequestro di beni - sicché sarebbe impossibile per gli imputati reiterare la loro condotta illecita. Non vi sarebbe prova che la vittima sia in possesso di beni mobili e di denaro contante potenzialmente stornabili in favore dei ricorrenti, dal momento che ogni spesa sarebbe gestita dall’amministratore di sostegno e il ricorrente ER non avrebbe preteso più nulla, restituendo le chiavi dell’abitazione della vittima e limitandosi a brevi visite a costei sotto il controllo della domestica di turno. D’altra parte, così come aveva evidenziato il Giudice per le indagini preliminari nel provvedimento di rigetto della richiesta di misura, agli imputati non poteva attribuirsi alcun profilo idoneo a ravvisare il pericolo di reiterazione del reato al di fuori dal loro rapporto con la vittima, essendo soggetti incensurati inseriti in ambiti lavorativi, mentre la procedura di adozione del ricorrente XXXXXXXXda parte della persona offesa aveva avuto esito negativo. Infine, la condotta illecita si sarebbe snodata, come da imputazione, dal 4 gennaio 2023 al 24 luglio 2023, sicché, anche sotto questo profilo, mancherebbe l’attualità del pericolo, non potendosi valorizzare condotte, in ipotesi illecite, successive al tempus commissi delicti indicato;
2) vizio della motivazione per avere il Tribunale ritenuto attendibili le dichiarazioni delle due domestiche della persona offesa poste a base della decisione e che la difesa aveva confutato in udienza di trattazione dell’appello cautelare con specifiche argomentazioni riprodotte in ricorso e che non sono state tenute in considerazione (fgg. 14 e 15). Si dà atto che nell’interesse dei ricorrenti è stata depositata una memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, proposto con motivi complessivamente infondati, che possono essere trattati congiuntamente, deve essere rigettato.
1. Il Tribunale ha evidenziato le ragioni che lo hanno indotto a ritenere sussistente il pericolo di reiterazione del reato, essendosi basato su recenti acquisizioni testimoniali rese nell’aprile 2025, la cui attendibilità risiede, contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, nella loro convergenza, siccome volta a rappresentare l’ancor vivo comportamento induttivo illecito dei ricorrenti nei confronti della vittima, nonostante la nomina di un amministratore di sostegno posto alla cura del patrimonio di quest’ultima. Si osserva, in primo luogo, che ai fini di ravvisare il pericolo di reiterazione di reati e la necessità di disporre una misura cautelare, l’assunto difensivo secondo il quale le condotte illecite sarebbero fuori dal perimetro della imputazione, non ha rilievo, potendo essere significativo solo ai fini della condanna. In secondo luogo, non risponde a verità la circostanza, evidenziata in ricorso, secondo cui le dichiarazioni delle due accusatrici non avrebbero indicato condotte a contenuto patrimoniale di recente commissione. Al contrario, e con carattere troncante rispetto alla possibilità che la condotta illecita possa essere reiterata anche in presenza dell’amministratore di sostegno, rileva il fatto che, come ha sottolineato il Tribunale a fg. 12 dell’ordinanza impugnata, il ricorrente XXXXXXX, a detta di una delle badanti della vittima, avanzava richieste di acquisti a nome della persona offesa, fingendo che fossero di iniziativa di quest’ultima, spingendola ad avallare tali spese e così potendo colpire ancora una volta il patrimonio dell’interessata. Inoltre, le manovre dei ricorrenti volte ad allontanare la vittima dai proprio parenti, riferite dall’altra testimone – in uno con il fatto che il ricorrente XXXXXXXXaveva adito il 2 giudice civile per una procedura di adozione in suo favore della quale, allo stato, non si è in grado di stabilire la definitività in senso negativo – riconducono indirettamente le azioni commesse dagli imputati alla sfera patrimoniale della persona offesa, indotta, già in passato, a mutare, secondo l’accusa, la destinazione dei propri beni con atto testamentario in favore dei ricorrenti. Tanto assorbe e supera, sull’unico tema della concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione del reato, ogni altra argomentazione difensiva anche in relazione al contenuto della memoria depositata, da intendersi relegata al merito del giudizio. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così è deciso, 25/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ALFREDO POMPEO VIOLA, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Bologna, in sede di appello cautelare proposto dal Pubblico ministero avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, emessa il 18 settembre 2025, ha applicato ai coniugi odierni ricorrenti la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, con divieto di comunicazione con qualsiasi mezzo e con applicazione del braccialetto elettronico (art. 282-ter cod. proc. pen.). La misura è stata disposta in relazione al reato di circonvenzione di incapace, contestato come commesso dagli imputati con più condotte ai danni di XXXXXXXXXXXXX, persona anziana affetta da plurime patologie anche di tipo neuro-cognitivo. Allo stato è in corso il processo di primo grado. Il primo giudice aveva rigettato la richiesta di misura cautelare non ravvisando alcuna esigenza da tutelare. Il Tribunale, al contrario, ha ritenuto sussistente il pericolo di recidiva.
2. Ricorrono per cassazione XXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXX, a mezzo dei loro comuni difensori e con unico atto, attraverso il quale deducono: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del pericolo concreto ed attuale di reiterazione del reato. Il Tribunale, per ravvisare l’esigenza cautelare, si è basato sulle testimonianze di due collaboratrici domestiche della persona offesa, che avevano indicato condotte di pressione del ricorrente ER nei confronti della vittima di contenuto non patrimoniale. L’intero patrimonio della persona offesa, come dimostrato anche da produzione documentale difensiva, è gestito dall’amministratore di sostegno nominato dal Tribunale – che aveva ottenuto a suo favore, proprio per assenza di pericoli di interferenze gestionali, Penale Sent. Sez. 2 Num. 12758 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 25/02/2026 anche la revoca dei provvedimenti di sequestro di beni - sicché sarebbe impossibile per gli imputati reiterare la loro condotta illecita. Non vi sarebbe prova che la vittima sia in possesso di beni mobili e di denaro contante potenzialmente stornabili in favore dei ricorrenti, dal momento che ogni spesa sarebbe gestita dall’amministratore di sostegno e il ricorrente ER non avrebbe preteso più nulla, restituendo le chiavi dell’abitazione della vittima e limitandosi a brevi visite a costei sotto il controllo della domestica di turno. D’altra parte, così come aveva evidenziato il Giudice per le indagini preliminari nel provvedimento di rigetto della richiesta di misura, agli imputati non poteva attribuirsi alcun profilo idoneo a ravvisare il pericolo di reiterazione del reato al di fuori dal loro rapporto con la vittima, essendo soggetti incensurati inseriti in ambiti lavorativi, mentre la procedura di adozione del ricorrente XXXXXXXXda parte della persona offesa aveva avuto esito negativo. Infine, la condotta illecita si sarebbe snodata, come da imputazione, dal 4 gennaio 2023 al 24 luglio 2023, sicché, anche sotto questo profilo, mancherebbe l’attualità del pericolo, non potendosi valorizzare condotte, in ipotesi illecite, successive al tempus commissi delicti indicato;
2) vizio della motivazione per avere il Tribunale ritenuto attendibili le dichiarazioni delle due domestiche della persona offesa poste a base della decisione e che la difesa aveva confutato in udienza di trattazione dell’appello cautelare con specifiche argomentazioni riprodotte in ricorso e che non sono state tenute in considerazione (fgg. 14 e 15). Si dà atto che nell’interesse dei ricorrenti è stata depositata una memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, proposto con motivi complessivamente infondati, che possono essere trattati congiuntamente, deve essere rigettato.
1. Il Tribunale ha evidenziato le ragioni che lo hanno indotto a ritenere sussistente il pericolo di reiterazione del reato, essendosi basato su recenti acquisizioni testimoniali rese nell’aprile 2025, la cui attendibilità risiede, contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, nella loro convergenza, siccome volta a rappresentare l’ancor vivo comportamento induttivo illecito dei ricorrenti nei confronti della vittima, nonostante la nomina di un amministratore di sostegno posto alla cura del patrimonio di quest’ultima. Si osserva, in primo luogo, che ai fini di ravvisare il pericolo di reiterazione di reati e la necessità di disporre una misura cautelare, l’assunto difensivo secondo il quale le condotte illecite sarebbero fuori dal perimetro della imputazione, non ha rilievo, potendo essere significativo solo ai fini della condanna. In secondo luogo, non risponde a verità la circostanza, evidenziata in ricorso, secondo cui le dichiarazioni delle due accusatrici non avrebbero indicato condotte a contenuto patrimoniale di recente commissione. Al contrario, e con carattere troncante rispetto alla possibilità che la condotta illecita possa essere reiterata anche in presenza dell’amministratore di sostegno, rileva il fatto che, come ha sottolineato il Tribunale a fg. 12 dell’ordinanza impugnata, il ricorrente XXXXXXX, a detta di una delle badanti della vittima, avanzava richieste di acquisti a nome della persona offesa, fingendo che fossero di iniziativa di quest’ultima, spingendola ad avallare tali spese e così potendo colpire ancora una volta il patrimonio dell’interessata. Inoltre, le manovre dei ricorrenti volte ad allontanare la vittima dai proprio parenti, riferite dall’altra testimone – in uno con il fatto che il ricorrente XXXXXXXXaveva adito il 2 giudice civile per una procedura di adozione in suo favore della quale, allo stato, non si è in grado di stabilire la definitività in senso negativo – riconducono indirettamente le azioni commesse dagli imputati alla sfera patrimoniale della persona offesa, indotta, già in passato, a mutare, secondo l’accusa, la destinazione dei propri beni con atto testamentario in favore dei ricorrenti. Tanto assorbe e supera, sull’unico tema della concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione del reato, ogni altra argomentazione difensiva anche in relazione al contenuto della memoria depositata, da intendersi relegata al merito del giudizio. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così è deciso, 25/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3