Sentenza 23 novembre 2005
Massime • 1
Il reato di cui all'art. 1158 cod. nav., omissione di assistenza a navi o persone in pericolo, ha natura di reato di pericolo, che si consuma con il fatto stesso dell'omissione di assistenza o del tentativo di salvataggio, giustificato dal dovere di adempimento delle funzioni di cosiddetta solidarietà marittima (nell'occasione la Corte ha ulteriormente affermato che in materia non possono avere efficacia scriminante esigenze di carattere patrimoniale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/11/2005, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2005 |
Testo completo
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56 8 / 06 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 23/11/2005
SENTENZA
N. 02112 /2005
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. LUPO ERNESTO
REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE 1. Dott.DE MAIO GUIDO
rt N. 035845/2003 2. Dott. MANCINI FRANCO
3. Dott. LOMBARDI ALFREDO MARIA
4. Dott. IANNIELLO ANTONIO 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 05/03/1951 1) IO MARINO
avverso SENTENZA del 10/06/2003
di ANCONA CORTE APPELLO
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
DE MAIO GUIDO del dot. Passacantando Guglielmus Aldito . & P.M. iel речние del ricorso. ch he chients of rigetts Udito al difensore Aur. Mandolini Augusto (Ascol. Praeus)
DEPOSITATA EN CANCELLERIA
SAZION CASSA
1.1 GEN. 2006
IL CANCELLERE C1 AL,* Paolo Mensurati
Con sentenza in data 6.3.2002 del Tribunale di Fermo, parzialmente riformata dalla sentenza 10.6.2003 della Corte d'Appello di Ancona, MA EL fu condannato alle pene di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita e al rimborso delle spese dalla stessa sostenute, perché riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 1158 cod. nav. in relaz. agli artt. 489 e 490 cp (perché, quale comandante della motopesca GI, per imprudenza e negligenza, ometteva di tentare il tempestivo salvataggio della motopesca San Marone che affondava a circa 15 miglia al traverso di P.to S.Elpidio, in quanto il motopesca GI si trovava a non più di 6-7 miglia di distanza dal motopesca San Marone e ometteva di lasciare in mare le reti per la pesca e di dirigersi immediatamente verso la motopesca San Marone che affondava, dando disposizioni di riportare a bordo le reti e poi dirigersi verso l'unità sinistrata, perdendo oltre venti minuti).
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso personalmente l'imputato deducendo tre motivi. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché i motivi sono generici o prospettano censure in punto di fatto della decisione impugnata. Infatti, con il primo motivo viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione dell'art.521 cpp, ma nelle relative proposizioni manca del tutto la specificazione della violazione, ma solo da un punto di vista formale) daldal y momento che poi non è stato in alcun modo precisato in quale punto dell'iter argomentativo o in quale concreta discrasia sarebbe consistita la mancata correlazione fra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza. Ed invero, il ricorrente si limita a sostenere che, in relazione alla formulazione del capo di imputazione, avrebbe dovuto essere dimostrato (ciò che non sarebbe avvenuto)
"che la distanza cui si trovava il GI dal luogo del sinistro fosse effettivamente di 6-7 miglia e che lo stesso ha impiegato oltre venti minuti per la levata delle reti;
...che l'unico modo che l'imputato aveva per portare soccorso al natante in difficoltà era quello di abbandonare le reti in mare con la tecnica cd. della filatura". Si tratta, quindi, non della prospettata censura di legittimità, bensì di doglianze relative a una pretesa mancanza di prova sugli elementi posti a base della contestazione. Va, per contro, rilevato che la sentenza impugnata ha dimostrato persuasivamente la responsabilità dell'attuale ricorrente rilevando, proprio in relazione agli addebiti mossi e alla struttura del reato contestato, che "il EL indugiava a muovere alla volta della nave in pericolo, soffermandosi a ritirare le reti da pesca della propria imbarcazione, così rendendo intempestiva l'opera di soccorso che avrebbe invece dovuto esser intrapresa senza ritardo (accadeva, difatti, che la motonave in pericolo affondava, pur essendo intervenuta sul posto altra motonave, il Papanfrea, che pure era più lontana dalla nave in pericolo rispetto alla motopesca GI)".
Dalla linea indicata di un discorso sostanzialmente di merito non si discostano il secondo e il terzo motivo, con i quali viene denunciata mancanza e/o insufficienza di motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva, in quanto nessuna motivazione sarebbe stata "fornita in ordine al concetto di colpa еде sì come delineato nel capo di imputazione” e, inoltre, meramente apodittica sarebbe l'affermazione che "ove le reti non fossero state issate a bordo, il
GI sarebbe comunque arrivato in tempo per soccorrere l'imbarcazione in avaria"; l'unica prova certa -sempre secondo il ricorrente- sarebbe derivata dall'accoglimento della richiesta della difesa "relativa alle risultanze, da accertare tramite CTU, del plotter di bordo del MP GI". Nella valutazione di tali censure non si può prescindere dalla natura di mero pericolo del reato contestato, che resta consumato, come è reso palese dalla formulazione della norma ("il comandante di nave...che ometta di prestare assistenza o di tentare il salvataggio...), per il fatto stesso dell'omissione dell'assistenza o del tentativo di salvataggio, con la quale, in presenza dell'urgenza del soccorso, è ontologicamente coincidente il consapevole ritardo (certamente verificatosi nella specie). Gli estremi del reato sono stati esattamente ravvisati dalle sentenze di merito, che hanno rilevato: I) che l'S.O.S. lanciato ad opera della motopesca S.Marone, che era in procinto di affondare, fu raccolto dalla MP GI comandata dall'attuale ricorrente, il quale, “tuttavia, nonostante la predetta grave ed urgente necessità di soccorso, indugiò a muovere alla volta della nave in pericolo, soffermandosi a ritirare le reti da pesca della propria imbarcazione..."; II) che la MP GI, distante di tre miglia circa rispetto alla posizione della nave in pericolo, era "la più vicina al luogo dell'imminente disastro (e quindi quella che, avendo le maggiori probabilità di portare a effetto il salvataggio, per prima doveva attivarsi)"; III) che, in conseguenza del richiamato ritardo, veniva resa “intempestiva l'opera di soccorso che avrebbe invece dovuto essere intrapresa senza ritardo". I rilievi così puntualizzati da un lato dimostrano -come si diceva, in rigorosa correlazione con gli addebiti di cui alla contestazione- la responsabilità dell'imputato e dall'altro non sono affatto apodittici. Infatti, le localizzazioni rispettive della MP in avaria e di quella comandata dall'imputato, punto decisivo della questione, sono risultate in modo inequivoco dalla trascrizione del brogliaccio VHF della Capitaneria di Porto;
il ritiro delle reti da parte della MP GI (non negato dall'attuale ricorrente) e gli altri elementi di fatto rilevanti sono stati correttamenti desunti dai giudici di merito "dalle risultanze della prova storica e documentale”. Trattasi di accertamenti per l'appunto in fatto che, in quanto basati su adeguata e logica motivazione, sono incensurabili in sede di legittimità. Sulla base dei rilievi indicati, inoltre, la sentenza impugnata ha anche limpidamente delineato la colpa ravvisabile nella condotta dell'imputato ("per avere negligentemente sottovalutato l'entità della situazione di pericolo e la necessità di una azione tempestiva, che invece fu intrapresa dall'imputato con notevole ritardo e neppure portata a termine...).
Non è, quindi, esatta la censura di carenza di motivazione sotto il profilo che la sentenza impugnata si sarebbe limitata "alla apodittica affermazione che, ove le reti non fossero state issate a bordo, il sarebbe comunque arrivato in tempo per аа soccorrere l'imbarcazione in avaria”. Tale affermazione, invero, non è contenuta nella sentenza impugnata, che ha, invece, ritenuto che la 66
motonave condotta dall'imputato... era quella che prima doveva attivarsi" sulla base del rilievo che la stessa era “la più vicina al luogo dell'imminente disastro (e, quindi, quella che, aveva maggiori probabilità di portare a effetto il salvataggio)". E, in effetti, il rilievo della distanza tra le due imbarcazioni (tre miglia, come sopra precisato), per un verso, è, come già rilevato, indiscutibile,
(corrispondendo all'indicazione proveniente al momento dell'S.O.S. dalla stessa nave dell'imputato) e, per l'altro, giustifica l'affermazione che la GI "era in condizione di potere e di dovere tentare il salvataggio e ciò, peraltro, prima ancora che analoga iniziativa venisse presa (come in effetti fu presa) dalla motonave Papandrea, che era più lontana". Sotto tali profili, va rilevato che, essendo i dati indicati sicuramente acquisiti, ineccepibilmente i giudici di merito non hanno accolto la richiesta di rinnovazione dell'istruzione, istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso soltanto quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Cass. Sez. Un. 15.3.1996 n.2780, Panigoni e altri). Gli ulteriori rilievi del ricorrente (in particolare, circa la mancanza di prova in ordine ai motivi e ai tempi dell'affondamento dell'imbarcazione e circa l'estrema difficoltà di abbandonare le reti in mare) attengono a una diversa prospettazione delle risultanze processuali, non consentita in sede di legittimità,
e sono, comunque, superati dalla già rilevata natura di mero pericolo del reato di cui all'art. 1158 cod. nav. Per il resto, non può che essere ribadita l'esattezza delle osservazioni svolte sul punto dalla sentenza impugnata, che il Collegio ritiene di dover segnalare come esemplari (“.'...a fronte del dovere di soccorso, che è per sua natura caratterizzato dall'urgenza, e a fronte del rischio per la vita o l'incolumità personale dell'equipaggio in pericolo di naufragio, non potrebbe accamparsi alcuna altra causa giustificatrice, se non una di quelle tassativamente previste dalla legge quali esimenti, non essendo invece invocabili (a fronte del dovere di adempimento delle funzioni di cd. solidarietà marittima nella direzione di mutua tutela fra marinai della vita e della incolumità delle persone in pericolo) alcun pur legittimo interesse od esigenza di carattere patrimoniale)". Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese nonché (non essendovi elementi per l'ipotesi di assenza di colpa) al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di cinquecento euro;
consegue, altresì, la condanna alla refusione di spese ed onorari sostenuti nel grado dalla P.C. e liquidati come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di euro 500 alla Cassa delle ammende;
condanna inoltre il ricorrente alla refusione di spese ed onorari sostenuti in questa fase dalla parte civile che liquida in complessivi euro 2.000, oltre spese generali ed accessori di legge. Così deliberato il 23.11.2005 IL CONSIGLIERE EST.Avellan IL PRESIDENTE
Ешић Игро