Cass. pen., sez. III, sentenza 23/11/2005, n. 568
CASS
Sentenza 23 novembre 2005

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il reato di cui all'art. 1158 cod. nav., omissione di assistenza a navi o persone in pericolo, ha natura di reato di pericolo, che si consuma con il fatto stesso dell'omissione di assistenza o del tentativo di salvataggio, giustificato dal dovere di adempimento delle funzioni di cosiddetta solidarietà marittima (nell'occasione la Corte ha ulteriormente affermato che in materia non possono avere efficacia scriminante esigenze di carattere patrimoniale).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 23/11/2005, n. 568
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 568
    Data del deposito : 23 novembre 2005

    Testo completo