Sentenza 29 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/07/2003, n. 11644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11644 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto CONTRATTO D'OPERA SEZIONE SECONDA CIVILE PROFESSIONALE (AWCAD Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Antonio VELLA R.G.N. 14134/00 Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE 16007/00 25519 Consigliere Dott. Umberto GOLDONI Cron. 644/03 Rep. 3144 Rel. Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Dott. Francesca ROMBE TA11 Ud.31/01/03 ha pronunciato la egue SENTENZA sul ricorso proposto da: DI SPARTACO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ZANARDELLI 20, presso lo studio dell'avvocato FABIO LAIS, che lo difende unitamente agli avvocati ANTONIO DE DOMINICIS, ALFREDO MAVER, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MARASI SILVIO, MARASI ELEONORA, CORTI ADA;
- intimati e sul 2° ricorso n° 16007/00 proposto da: SILVIO, MARASI ELEONORA, CORTI ADA, 2003 MARASI elettivamente domiciliati in ROMA VIA A. DE PRETIS 86, 183 -1- presso lo studio dell'avvocato PIETRO CAVASOLA, che li difende unitamente all'avvocato OTTAVIO GUIDOTTI, giusta delega in atti;
controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
DI SPARTACO;
- intimato avverso la sentenza n. 397/00 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 04/04/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/03 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
La Corte preliminarmente dispone la riunione dei due ricorsi proposti separatamente dalle parti avverso la stessa sentenza;
udito l'Avvocato DE DOMINICIS Antonio, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento ricorso principale e rigetto ricorso incidentale;
udito l'Avvocato CAVASOLA Giannetto (deposita delega rilasciata dall'Avv. CAVASOLA IE), difensore del resistente che ha chiesto rigetto ricorso principale accoglimento ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore f Generale Dott. Vincenzo MARINELLI, che ha concluso per accoglimento p.q.r. del ricorso principale -2- accoglimento p.q.r. del ricorso incidentale. -3- SVLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Presidente del Tribunale di Parma l'avv.Spartaco Gherardini chiedeva ed otteneva nei confronti dei clienti DA OR e FR RA decreto ingiuntivo di pagamento di lire 69.000.000 a titolo di residuo compenso per tredici pratiche, per le quali allegava altrettante parcelle opinate dal Consiglio dell'Ordine, oltre lire 817.000 a titolo di rimborso delle spese di opinamento, e accessori. Gli ingiunti proponevano opposizione sostenendo di avere versato al professionista numerosi acconti per un totale di lire 58.615.618. Chiedevano, pertanto, in via riconvenzionale, che, accertato l'ammontare dei rispettivi crediti e debiti e operata la compensazione, l'avv.Gherardini fosse condannato alla restituzione delle maggiori somme percepite. Con sentenza 21/6/97 il Tribunale, quantificato il residuo credito del professionista in lire 27.619.000, revocato il decreto ingiuntivo, condannava gli opponenti al pagamento di tale importo, nonché di lire 817.000 a titolo di rimborso delle spese di opinamento delle parcelle. La sentenza veniva impugnata da entrambe le parti, ciascuna delle quali insisteva nelle originarie deduzioni e richieste. Il processo, interrotto per la morte dell'appellato FR RA, veniva riassunto nei confronti degli eredi, OR DA, RA IO e RA EO. Con sentenza 4/4/00 la Corte d'appello di Bologna rigettava entrambi i gravami compensando le spese. G Contro la sentenza l'avv.Gherardini ha proposto ricorso per cassazione per quattro motivi illustrati da una memoria. Gli intimati hanno resistito con controricorso proponendo, a loro volta, ricorso incidentale per quattro motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE I. a. - Va anzitutto disposta la riunione dei ricorsi, in quanto proposti avverso la medesima sentenza ed esaminato per primo il ricorso principale. Col primo motivo si denunciano vizi di motivazione censurando la sentenza sotto due distinti profili, che vanno esaminati separatamente, in quanto concernono parti distinte dell'impugnata sentenza. Sotto il primo profilo, si sostiene che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto “corretta” l'affermazione del giudice di primo grado, secondo il quale la somma di lire 10.280.000 (indicata nel ricorso monitorio come acconto ricevuto dai clienti), costituiva un acconto "ulteriore" rispetto a quello di lire 25.794.000 (riconosciuto dal professionista nella comparsa di costituzione di primo grado), e sfornita di prova, invece, la contraria affermazione del professionista, secondo cui i 10.280.000 erano compresi nei 25.794.000, e non costituivano perciò un acconto ulteriore, da calcolarsi in detrazione del credito azionato in via monitoria. Osserva, al riguardo, il ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, nella sentenza di primo grado non si affermava affatto che i 10.280.000 costituivano un acconto “ulteriore" rispetto a quello di 25.794.000, ma si riconosceva espressamente, invece, che i 10.280.000 dovevano 5 essere detratti dall'acconto di 25.794.000, nel quale erano compresi. La doglianza va disattesa. Con l'appello, l'avv.Gherardini aveva censurato il "doppio uso" fatto dal giudice di primo grado dell'acconto di 10.280.000, nel senso che aveva erroneamente calcolato tale somma per due volte come acconto versato dai clienti al professionista (v.pag.6 atto di appello). Il giudice di appello ha ritenuto la censura infondata osservando che l'assunto dell'appellante “non era supportato da elementi obiettivi" ed era, peraltro" smentito dai documenti in atti". Con ciò la Corte d'appello, sia pure implicitamente, ha escluso che il Tribunale avesse fatto dei 10.280.000 quel “doppio h uso” denunciato dall'appellante, condividendo, quindi, la tesi da questi sostenuta nella fase di gravame e cioè che si trattava di un で acconto già detratto, da considerare compreso nei 25.794.000 complessivamente ricevuti dai clienti. Quindi, sia pure implicitamente, ha escluso che i 10.280.000 costituissero un acconto ulteriore. Censurando in questa sede la decisione impugnata, il ricorrente si duole, col motivo in esame, che la Corte d'appello, male interpretando la pronunzia del primo giudice, abbia considerato i 10.280.000 come acconto ulteriore rispetto ai 25.794.000. Non si avvede il ricorrente che la doglianza non solo contrasta con quanto da lui stesso dedotto in appello, ma, essendo volta a contestare una statuizione che, dal punto di vista sostanziale, ha confermato, e non disatteso, la tesi da lui sostenuta davanti alla Corte bolognese, è inammissibile per difetto di interesse al gravame. b. Sotto il secondo profilo, si lamenta che erroneamente il giudice d'appello ha ritenuto sfornita di prova l'affermazione del ricorrente, secondo cui la somma di lire 23.400.000, versatagli dai clienti, non si riferiva alle tredici pratiche oggetto della procedura monitoria (a cui corrispondevano le tredici parcelle opinate dal Consiglio dell'Ordine e poste a base del decreto ingiuntivo opposto), ma ad altre, più vecchie, pratiche, attestate da sette parcelle (anch'esse opinate, ma non azionate), alle quali l'anzidetta somma doveva essere imputata, trattandosi di debiti pregressi. Sostiene, a tale riguardo, il ricorrente che l'esistenza delle sette pratiche e la diversità di esse rispetto alle tredici oggetto del procedimento monitorio risultavano non soltanto dalle sette distinte parcelle da lui prodotte in giudizio, ma anche dai corrispondenti fascicoli prodotti. Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d'appello, la lettera 25/7/94, a firma dell'avv.Rosa Gherardini, live dimostrava che la somma di 23.400.000 era stata imputata, senza alcuna opposizione da parte dei debitori Marvasi-OR, alle sette pratiche più antiche, con la conseguenza che l'importo non poteva essere calcolato in detrazione della somma richiesta in via monitoria, corrispondente al credito per le tredici pratiche più recenti e diverse. Connessi con questa doglianza sono i restanti tre motivi di ricorso, che, pertanto, possono essere esaminati congiuntamente. 1 Col secondo motivo, infatti, si denuncia violazione di legge (artt. 1193 e 1995 c.c.) per non avere il giudice d'appello considerato che, in mancanza di imputazione da parte dei debitori, il ricorrente poteva effettuare l'imputazione rispettando i criteri dettati dall'art. 1193 c.c., il che era appunto avvenuto come risultava dalla citata lettera 25/7/94, con cui l'avv.Rosa Gherardini aveva comunicato ai Marvasi-OR che la somma di 23.400.000 era stata attribuita al debito più antico, concernente le sette vecchie pratiche, e alla quale i Marvasi-OR non avevano mosso alcuna contestazione. Anche col terzo motivo si lamenta violazione di legge (art.2697 c.c.) per avere la sentenza affermato che il ricorrente non aveva assolto 'onere di provare la riferibilità del predetto lus acconto di 23.400.000 a debiti pregressi, laddove il ricorrente con la documentazione fornita, aveva offerto adeguata dimostrazione dell'esistenza delle altre prestazioni, tutte antecedenti a quelle oggetto di causa. Col quarto motivo, infine, si denuncia violazione di legge con riferimento all'art. 112 c.pc. per avere il giudice d'appello omesso di accertare, come espressamente richiesto dal ricorrente, l'esistenza dei crediti pregressi al fine di verificare la correttezza dell'imputazione dell'anzidetta somma di lire 23.400.000. Le doglianze, riconducibili ad una censura unica, concernente l'erroneità della detrazione, effettuata dal Tribunale e fiu confermata dal giudice d'appello, dell'acconto di 23.400.000 dalla1.000 alla somma richiesta dal ricorrente in via monitoria, meritano сZ accoglimento in relazione al vizio di carenza di motivazione da cui è affetta l'impugnata sentenza. Con l'atto di appello l'avv.Gherardini, aveva specificamente liy dedotto che la somma di 23.400.000 era stata da lui imputata a prestazioni effettuate “a far tempo dal 1984” e “non comprese nell'ingiuntivo", da ritenersi appunto "saldate" con il versamento del detto importo. Aveva anche indicato tali prestazioni, in numero di sette, elencandole specificamente con i dati di riferimento essenziali ai fini della loro individuazione negli atti del fascicolo di parte (v. pag 8 dell'atto di appello). Sulla base di tali deduzioni, fiy aveva sostenuto che la somma di 23.400.00 versatagli dai Marvasi-OR doveva essere imputata ai debiti pregressi, e chiesto che il giudice d'appello accertasse "siccome corretta e legittima l'imputazione effettuata ex art. 1193 c.c. avuto riguardo alle controversie e procedimenti di cui alla pag.8 dell'atto di appello" (v.conclusioni dell'atto di appello, pag. 10). Pur in presenza di così articolate deduzioni difensive, la sentenza impugnata, sul punto, si è limitata ad osservare che l'assunto dell'appellante non era "supportato da riscontri oggettivi" e che, “anzi", nella lettera del 25/7/1994 a firma dell'avv.Rosa Gherardini “si dà atto di acconti versati in nero per lire 23.400.000 riferibili a sette note opinate, che si aggiungono alle n.13 note opinate, sulla base di cui è stato richiesto ed ottentuo il decreto ingiuntivo poi opposto". Trattasi di motivazione del tutto insufficiente, non risultando chiare le ragioni per le quali la Corte territoriale, pur distinguendo le tredici note poste a base della procedura monitoria dalle altre sette, e pur ammettendo che l'acconto era riferibile - alla stregua della missiva a queste e non a quelle, ha ritenuto corretta la ditive detrazione effettuata dal primo giudice 23.400.00 dall'importo richiesto in sede monitoria sulla base delle tredici notule. Con ciò, la Corte di merito non solo non ha spiegato perché i 23.400.000 non potevano essere riferiti alle sette pratiche più antiche, ma ha omesso di esaminare la questione della correttezza Vin dell'imputazione dei 23.400.000 ai debiti pregressi, su cui la parte aveva richiesto uno specifico accertamento, indicando gli elementi in atti da esaminare. Di conseguenza la conclusione a cui la sentenza è pervenuta, e cioè che l'assunto dell'appellante era sfornito di prova, appare apodittica, non essendo sorretta da un puntuale esame degli atti di causa e da una convincente valutazione N degli stessi. Pertanto, accogliendo il primo motivo (limitatamente al profilo sub b) nonché i restanti motivi (per quanto di ragione) del ricorso principale, la sentenza va cassata in parte qua con rinvio ad altra sezione della stessa Corte d'appello per nuovo esame sul punto. II - Va ora esaminato il ricorso incidentale, basato su quattro motivi. Col primo motivo si denunciano omessa e/o insufficiente motivazione nonché violazione di legge (artt.2222, 2233 e 2697 c.c.) per avere la sentenza ritenuto provato il credito dell'avv.Gherardini nella misura di 27.619.000 soltanto in base a un generico richiamo alla produzione in atti, ma senza specificare di quali attività professionali si trattava e gli elementi in base ai 10 quali tali attività dovevano ritenersi dimostrate, e senza tenere conto che, stante la specifica contestazione dell'effettività delle prestazioni, incombeva sul professionista l'onere di provare tali prestazioni, non già sui clienti l'onere di provare l'oggetto delle loro contestazioni. Sempre con il primo motivo si lamenta mancanza di motivazione sulla determinazione del valore delle controversie ai fini dell'applicazione della tariffa. Col secondo motivo si lamentano mancanza di motivazione e violazione di legge (art.1193 c.c.) per avere la sentenza completamente omesso di motivare sull'eccezione di erronea imputazione dei pagamenti, riproposta con l'appello incidentale con riferimento alle somme versate al professionista dai Marvasi- Cappi. Col terzo motivo si deduce l'inapplicabilità della tariffa で professionale perché contraria al Trattato di Roma, sostenendo che il compenso del professionista doveva essere determinato in base agli accordi intercorsi tra le parti. Con il quarto motivo si censura la sentenza nella parte in cui ha, sia pure implicitamente, confermato la condanna dei ricorrenti incidentali al pagamento dell'intera somma per spese di opinamento (pari a lire 817.000), senza considerare che, essendo stato il credito del professionista riconosciuto solo in parte, le spese in questione dovevano essere ridotte proporzionalmente. Nessuno dei motivi merita accoglimento. 11 Anzitutto, sulla questione oggetto del terzo motivo l'esame è precluso, trattandosi di questione nuova. Di conseguenza, il terzo motivo è inammissibile. I restanti motivi sono infondati. L'onere di specificità dei motivi di impugnazione imponeva ai Marvasi-OR, che in primo grado avevano visto la loro opposizione accolta solo in parte, di allegare le ragioni per le quali, in relazione agli elementi probatori a disposizione del giudicante, la decisione adottata dal primo giudice doveva ritenersi errata, sia con riferimento all'individuazione delle singole prestazioni, per le quali essi negavano il diritto del professionista al compenso, sia con riferimento al valore delle stesse, ai fini della corretta applicazione della tariffa professionale. Non risulta dall'appello incidentale che in proposito siano stati svolti specifici rilievi essendosi i Marvasi-OR limitati con l'appello incidentale a negare genericamente l'effettività delle prestazioni. Più che sufficiente risulta, quindi, il richiamo alla documentazione in atti quale dimostrazione del credito del professionista nel limite, già riconosciuto dal primo giudice, di lire 27.610.000. Il primo motivo va, pertanto, respinto integralmente. Parimenti generico risulta l'appello incidentale con riferimento alla pretesa erroneità dei conteggi riguardanti le detrazioni delle somme versate all'avv.Gherardini a titolo di acconto. Anche a tale riguardo i Marvasi OR avrebbero dovuto 12 muovere dettagliati rilievi per consentire al giudice d'appello adeguata verifica dei conteggi effettuati dal primo giudice. Risulta, quindi, infondato anche il secondo motivo di ricorso. Ugualmente generica era stata, infine, la contestazione relativa alle spese di opinamento, essendosi i Marvasi-OR limitati a formulare sul punto una succinta doglianza, senza neppure riproporla nelle conclusioni finali dell'atto di appello (v. in proposito, Cass.S.U.4991/87). Anche il quarto motivo va, quindi, respinto. -III Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie per quanto di ragione il ricorso principale. Rigetta il ricorso incidentale. Cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna. Roma, 31 gennaio 2003 L'estensore Il presidente foram fellyли DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE 29 LUG. 2003 Marie Q Nuoro NuzzoMaria Di Nuzzo Oggi, IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo Ді нного CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 14-x-2003 Serie 4 al n. 34131 versate € 160,10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE OF CANCELLERIA Roberto Ricci