Sentenza 15 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2003, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2003 |
Testo completo
Triloma REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento danni per SEZIONE TERZA CIVILE mancato recapito 0 0 4 8 9 /03 corrispondenza Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: raccomandata .N. 7648/99 Dott. Vittorio PERCONTE LICATESE Dott. Renato 937 Cron. Consigliere TRIFONE - Rel. Consigliere Rep.162 Dott. Francesco Ud. 12/06/02 MALZONE Consigliere Dott. Ennio ConsigliereDott. Giovanni Battista PETTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI AN RE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PRATI FISCALI 258, presso lo studio A101236 dell'avvocato PIERGIORGIO BERARDI, che lo difende giusta procura per Notar Francesco Calliari di Trento del 13/03/01 rep. n. 29671; ricorrente
contro
POSTE ITALIANE SPA, con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante prof Avv. Enzo Cardi, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TRE 2002 OROLOGI 20, presso 10 studio dell'avvocato PAOLO 1347 PICOZZA, che la difende, giusta delega in atti;
ни 1 - controricorrente avversO la sentenza n. 463/98 della Corte d'Appello di TRENTO, emessa il 24/11/98 e depositata il 19/12/98 (R.G.362/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/02 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato Piergiorgio BERARDI;
udito l'Avvocato Paolo PICOZZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Raffaele CENICCOLA, che ha concluso per1 Generale Dott. il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'avvocato AN Di NC in data 20 ottobre 1990 con due lettere raccomandate inviava al inistero dell'Università e della Ricerca Scientifica due doman- de, corredate da documentazione, di partecipazione al concorso a posti di professore universitario di ruolo, 5 fascia degli associati per istituzione di diritto pri- vato e diritto commerciale e bancario, indetto con D.M. n. 287 del 1990. Poiché la due raccomandate non risult a giunte a destinazione - secondo quanto comunicava la Direzione provinciale delle Poste di Trento, che faceva anche presente che l'utente avrebbe potuto istruire 2 зи l'eventuale pratica per ottenere l'indennizzo l'avvocato di NC conveniva in giudizio innanzi al tribunale di Trento il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, nei cui confronti reclamava il ri- sarcimento del danno subito a causa del comportamento della convenuta amministrazione postale. Il Ministero opponeva la limitazione della sua re- sponsabilità nella misura prevista dal codice postale e, in via subordinata, deduceva che l'attore non si era interessato presso l'amministrazione destinataria della sorte che le due raccomandate avevano avuto, per cui poteva nulla pretendere, dovendo, comunque, essere considerato concorrente nella determinazione del danno. L'adito tribunale rigettava la domanda e compensava per intero le spese. Nel giudizio sulle impugnazioni principale ed inci- dentale, la Corte di appello di Trento, con ordinanza del 9.7.1996, rimetteva gli atti alla Corte costituzio- nale ritenendo non manifestamente infondata, per con- trasto con gli artt. 3,28 e 43 Cost., la questione di agli legittimità costituzionale delle norme di cui 156, artt. 6, 28, 48 e 93 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. relativa all'esclusione dell'obbligo di risarcimento, oltre l'indennità commisurata a dieci volte il diritto di raccomandata, in caso di mancato recapito. zu 3 1 Il giudice delle leggi dichiarava non fondata la questione. In esito a tale pronuncia, la causa era riassunta e decisa dalla Corte di appello con sentenza pubblicata il 19.12.1998, che rigettava entrambe le impugnazioni e compensava per intero le spese del grado. I giudici di appello consideravano, in particolare, che il bando di concorso non imponeva tassativamente l'uso della raccomandata con avviso di ricevimento per la spedizione della domanda di partecipazione al con- corso;
che non era invocabile, perciò, il regime di re- sponsabilità in caso di smarrimento di plichi previsto per le ipotesi in cui è obbligatorio l'uso della racco- mandata;
chela limitazione della responsabilità delle Poste è compatibile con il rapporto di natura contrat- tuale e privatistica, che si instaura con l'utente; che la indennità legalmente determinata nel suo ammontare non è fittizia se si tiene contro del costo del servi- zio prestato, della complessa organizzazione della sua gestione e della disciplina uniforme obbligatoria per i Paesi aderenti all'Unione Postale Universale;
che, co- munque, il danno lamentato presupponeva il fatto dell'esito favorevole del concorso, di cui l'attore non aveva dato la dimostrazione. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricor- 4 зи so AN Di NC, che affida la impugnazione a tre mezzi di doglianza, cui resiste con controricorso la società Poste italiane s.p.a., che ha anche presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE denunciando Con il primo motivo di impugnazione applicazione delle norme di la violazione e la falsa cui all'art. 6 del d. P. R. 29 marzo 1973, n. 156, ed all'art. 1225 cod. civ. assume il ricorrente che il ragionamento, che la Corte di merito ha posto a base della decisione di rigetto della sua domanda, sarebbe errato nella premessa e nella applicazione della disci- plina giuridica riferibile al caso in esame. In particolare, sulla questione deduce che la Corte di merito avrebbe male interpretato la pronuncia della Corte costituzionale, la quale, invece, aveva ritenuto legittima la limitazione di responsabilità delle Poste per mancata consegna di lettera raccomandata solo con riguardo ai danni non prevedibili. Di conseguenza aggiunge il ricorrente la fattispecie normativa astratta doveva essere costruita combinando la disposi- zione dell'art. 6 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, con quella dell'art. 1225 cod. civ. e, in applicazione del- la suddetta disciplina, il giudice di merito avrebbe dovuto ritenere realizzata nei suoi confronti la condi- 5 sin zione di prevedibilità del danno collegato alla mancata consegna delle raccomandate, giacche 514 relativi pli- chi, contenenti la domanda di partecipazione al concor- SO, di questo erano indicati gli estremi del bando, del numero d'ordine e della denominazione del gruppo delle cattedre di insegnamento. La censura non può essere accolta, poiché la lettu- ra della sentenza della Corte costituzionale non con- sente di darne la interpretazione che il ricorrente propone secondo cui si tratterebbe di pronuncia cd.- additiva, il cui valore precettivo consisterebbe nella illegittimità costituzionale parziale della norma di cui all'art. 6 del d. P. R. n. 156 del 1973 nella parte in cui la limitazione del risarcimento, in caso di smarrimento di corrispondenza raccomandata, comprende anche la ipotesi dei danni prevedibili. La responsabilità di chi gestisce il servizio po- stale anche dopo la trasformazione dell'amministrazione postale prima in ente pubblico economico e, quindi, in società per azioni è regolata dalla disciplina speciale del testo unico delle dispo- sizioni legislative in materia postale, di bancoposta e - di telecomunicazioni, di cui al d. P.R. 29 marzo 1973, n. 156, che, in base alla norma dell'art. 6, 1° comma, enuncia la regola, applicabile anche ai concessionari zuu di servizi, secondo cui l'amministrazione non incontra alcuna responsabilità, per i servizi che gestisce, fuo- ri dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla legge. In particolare, in relazione alle diverse ipote- si di inadempimento da parte del gestore, la legge sta- bilisce, in caso di perdita totale di corrispondenza raccomandata, una indennità pari a dieci volte l'importo del diritto fisso di raccomandazione, indi- pendentemente dall'ammontare effettivo della perdita subita dal mittente;
mentre, in caso di perdita di let- tere con assicurazione convenzionale, il mittente ha diritto al rimborso del valore dichiarato. Il giudice delle leggi, investito già della que- stione di verifica della legittimità costituzionale della disciplina limitativa della responsabilità del gestore del servizio postale, pur qualificando il rap- porto svolto con gli utenti come di natura contrattuale e, perciò, fondamentalmente soggetto al regime del di- ritto privato, tale premessa, tuttavia, non riteneva sufficiente per dedurre che, in caso di perdita di cor- rispondenza raccomandata, il gestore stesso dovesse es- sere assoggettato a responsabilità per l'integrale ri- sarcimento del danno, secondo il principio generale di cui all'art. 1218 cod. civ. (Corte cost., n. 50/1992; Corte cost., n. 74/1992). Precisava, in proposito, la 7 зи Corte costituzionale che le ragioni, che indicevano a ritenere compatibili con le norme costituzionali i sud- detti limiti di responsabilità, derivavano dal fatto che la misura predeterminata dell'indennizzo è correla- ta al basso prezzo del servizio di raccomandazione, la cui funzione istituzionale è quella di fornire un mezzo di prova facilmente accessibile della spedizione e del- la ricezione di una lettera o di un plico, non quella di mezzo di trasporto di oggetti di valore. Sulla base delle medesime considerazioni già svol- te, risolvendo l'incidente di costituzionalità solleva- to dalla Corte di appello di Trento proprio nel proce- dimento in esame, la successiva sentenza 30 dicembre 1997 n. 463 della Corte costituzionale dichiarava non fondata in riferimento agli artt. 3, 28 e 43 Cost. la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, 28, 48 e 93 del d. P.R. n. 156 del 1973 in merito al- la esclusione dell'obbligo di risarcimento oltre la in- dennità commisurata a dieci volte il diritto di racco- mandata. Con tale decisione i giudici costituzionali hanno ribadito che il servizio postale presenta caratteristi- che del tutto peculiari essendo diretto a rendere ef- fettiva la generale possibilità di corrispondenza, ga- rantendone la libertà e la segretezza. Hanno anche ag- 8 zuu giunto che tale servizio è esercitato in collegamento con quello degli altri paesi aderenti all'Unione posta- le universale, secondo una disciplina che rispecchia, nella determinazione dei limiti della responsabilità, principi comuni, con la previsione della corresponsione di una indennità fissa, che prescinde dalla prova del danno e che costituisce ancicil limite al risarcimento in caso di perdita della corrispondenza raccomandata. Hanno, pertanto, considerato che non sussiste esclusio- ne di responsabilità e che la predeterminazione dell'indennità, in rapporto ad un danno non prevedibile da parte del debitore e comunque commisurato al prezzo di un servizio non destinato al trasporto di valori, giustifica il limite imposto della somma prefissata nel contesto di una ragionevole limitazione dei costi e dei prezzi per i servizi diversi offerti alla scelta degli utenti. Hanno, infine, ripetuto che per il trasporto dei valori si richiede l'assicurazione obbligatoria, che implica la dichiarazione del valore del contenuto della corrispondenza e che, sollecitando un' adeguata diligenza, determina l'assunzione di responsabilità del gestore del servizio per l'importo corrispondente al valore reale o dichiarato. Il significato della argomentazione svolta dal giu- dice delle leggi circa la non prevedibilità del danno 9 zu derivante dalla perdita della corrispondenza raccoman- - data la premessa, da cui muove anche la sentenza data 463 del1997, del collegamento tra prezzo del servi- n. zio e misura della responsabilità quale criterio di ra- gionevolezza della limitazione imposta, quando l'utente, potendo scegliere tra varie modalità di spe- dizione, si avvale del servizio meno costoso ed esonera il gestore del servizio dal calcolare l'entità del dan- no che subirebbe e dal predisporre più adeguate cautele - pertanto, ben chiaro nel senso che di prevenzione la possibilità di rendere prevedibile un danno maggiore di quello di cui è consentito l'indennizzo in misura fissa è solo quella connessa alla scelta del servizio accessorio di assicurazione della corrispondenza. Non è censurabile, perciò, la impugnata sentenza che, nella corretta osservanza della pronuncia della Corte costituzionale, ha stabilito che non spetta alcun risarcimento a titolo di responsabilità contrattuale per mancata consegna di corrispondenza raccomandata, oltre l'indennità prefissata. La statuizione, del resto, trova il precedente con- forme di Cass., 7 maggio 1998, n. 4619, anche esso in- tervenuto dopo la sentenza n. 463 del 1997 della Corte costituzionale. Con il secondo motivo di impugnazione deducendo 10 зи la contraddittorietà della motivazione su un punto de- cisivo della controversia - il ricorrente denuncia che la sentenza n. 4616/1998 di questa Corte, contrariamen- te a quanto affermato dal giudice di merito, conterreb- be solo la statuizione del principio della natura con- trattuale della responsabilità delle Poste, ma non an- che l'altro principio della esclusione dell'obbligo ri- sarcitorio pieno in ipotesi del tipo di quella in og- getto, per cui il percorso logico della impugnata sen- tenza, siccome basato sulla predetta decisione n. 4616/1998 del giudice di legittimità, sarebbe, perciò, viziato e contorto. La censura non ha alcun pregio, sia perché la sen- tenza della Crote di merito è sorretta, sul punto rela- tivo alla limitazione di responsabilità delle Poste, da autonoma e compiuta motivazione (basata essenzialmente sulla lettura costituzionale della normativa di cui al d. P. R. n. 156 del 1973 ed a conforto della quale la pregressa decisione n. 4616/1998 di questa Corte viene richiamato quale mero precedente conforme, sicchè, ove anche la dedotta conformità non sussistesse, non per questo verrebbero meno le altre argomentazioni idonee ad integrare valida ed indipendente "ratio decidendi"); sia perché anche per il caso esaminato da Cass., n. 4616/1998 il principio di limitazione della responsabi- 11 zu lità era stato espressamente affermato nel senso riba- dito anche con la presente decisione. Con il terzo motivo di impugnazione 1 deducendo la violazione e la mancata applicazione delle norme di cui agli artt. 1218, 1223 e 1226 cod. civ. - il ricorrente censura la impugnata sentenza sul punto relativo alla affermata insussistenza di un danno risarcibile, esclu- so perché non poteva darsi per scontato l'esito favore- vole del concorso per l'istante. Il motivo resta assorbito dalla ritenuta limitazio- di responsabilità delle Poste, che rende superflua ne l'indagine in ordine alla esistenza di un danno nonsu- scettibile di essere risarcito nella verificata ipotesi di spettanza al ricorrente del solo indennizzo pari a dieci volte l'importo del diritto fisso di raccomanda- zione. Il ricorso, perciò, è rigettato e, ricorrendo i giu- sti motivi, in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità è emessa pronuncia di totale compensa- W zione. P. T. M. La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero le spese del giudizio di cassazione. Roma, 12 giugno 2002. i g g O IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE frenan луш Viñois Duva IL CANCELLIERE CA innocenzo Battista