Sentenza 30 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/01/2002, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
01 237 /02 . R REPUBBLICA ITALIANA . M 1 IN NOME DE POL ITALIANO A CORT I CASSAZIONE Oggetto Ергортачение SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20018/99 Dott. Giovanni Presidente LOSAVIO Dott. Giammarco Consigliere CAPPUCCIO Cron.3047 Dott. Mario ADAMO Consigliere Rep. 374 Dott. CO RI FIORETTI Consigliere Ud. 03/10/01 BONOMO Rel. Consigliere - Dott. Massimo ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 3,10 per diritti COMUNE DI RIETI, in persona del Sindaco pro tempore,, 3.0 GEN. 2002 IL CANCELLIERE elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO 23, l'avvocato GIOVANNI VESPAZIANI,presso che 10 difende giusta delega a margine del rappresenta e ricorso;
ricorrente 3000 CANCELLERIA
contro
TO AN, TO AR, EL VI;
0G717768 - intimati 3000 CANCELLERIA 2001 avversO la sentenza n. 2985/98 della Corte d'Appello 2041 di ROMA, depositata il 12/10/98; DG717769 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/2001 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso in via principale: la rimessione degli atti alle Sezioni Unite in riferimento al primo motivo;
in subordine: per l'accoglimento del secondo motivo;
rigetto del terzo motivo;
l'assorbimento dei motivi successivi del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato al Comune di Rie- ti il 22 aprile 1995, CO e IA RIntoni nonché IN UC proponevano opposizione dinanzi alla Corte d'appello di Roma avverso la stima definitiva di espropriazione di un terreno, operata dalla Commissione provinciale di Rieti il 10 febbraio 1995 chiedendo: in via principale, dichiararsi l'illegitti- mità del decreto di esproprio e della comunicazione ex art. 15 della legge n. 865 del 1971, intervenuti dopo B la scadenza del termine di occupazione legittima, ed il diritto degli attori al risarcimento del danno per l'occupazione espropriativa e per l'occupazione ille- gittima degli immobili;
nel merito, determinarsi il valore venale degli immobili e quindi le giuste indennità di espro- priazione e di occupazione, con interessi e rivaluta- zione, condannando il Comune al deposito della somma dovuta presso la Cassa DD.PP. Costituitosi in giudizio, il Comune eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in or- dine alle censure di validità degli atti amministrati- vi;
la necessità d'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente emanante il decreto, la Regio- ne Lazio;
il difetto di interesse ad agire;
l'incompe- tenza della Corte d'appello, la quale, si sensi del- . l'art. 19 della legge n. 865 del 1971, poteva conosce- re delle sole questioni relative all'indennità di espropriazione. Nel merito concludeva per il rigetto della domanda di rideterminazione della stima. Con sentenza 2 giugno - 12 ottobre 1998, la Corte d'appello, ritenuta la giurisdizione del giudice ordi- nario, dichiarava: a) l'illegittimità del decreto di esproprio e della relativa comunicazione;
b) l'in- competenza sulla seconda parte della domanda e l'as- sorbimento della stessa. Osservava la Corte territo- riale, per quanto rileva in questa sede: a) che il decreto di esproprio era stato emes- so quando il Comune aveva già operato la radicale tra- 3 sformazione del fondo ed il termine di occupazione le- gittima era abbondantemente trascorso;
b) che il decreto di espropriazione ed il provvedimento di determinazione dell'indennità, emessi in carenza di potere, erano inidonei ad incidere sul diritto del proprietario del fondo di ottenerne la re- stituzione ovvero il risarcimento del danno, che resta tutelabile davanti al giudice ordinario;
c) che non poteva essere considerato litiscon- necessario l'ente che aveva emanato il decreto sorte di esproprio;
d) che doveva essere dichiarata l'illegittimi- tà del decreto di esproprio e della comunicazione ex art. 15 legge 865/71; e) che una volta accertata tale illegittimità, la connessa domanda di risarcimento del danno per l'occupazione appropriativa e per l'illegittima occu- pazione non poteva essere accolta, non rientrando nel- la competenza della Corte d'appello, quale giudice di primo grado ex art. 19 legge n. 865/71, la quale pote- va conoscere solo delle questioni relative alle inden- nità di espropriazione e di occupazione;
f) che nemmeno poteva essere accolta la doman- da di determinazione del valore venale del terreno °C- cupato e dell'indennità di occupazione, in quanto 4 espressamente condizionata alla denegata ipotesi che venisse disattesa la richiesta di dichiarazione di il- legittimità della stima e del decreto di esproprio;
g) che era evidente l'intima contraddittorietà tra la domanda principale e quella subordinata, la quale doveva essere dichiarata assorbita. Avverso la sentenza della Corte d'appello il Comu- di Rieti ha proposto ricorso per cassazione sulla ne base di sei motivi. - 23 aprile 2001, le Con sentenza del 25 gennaio Sezioni Unite civili di questa Corte hanno rigettato il primo motivo di ricorso, dichiarando la giurisdi- zione del giudice ordinario, rimettendo la causa al Primo Presidente ai fini dell'assegnazione a sezione semplice per l'esame degli altri motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il secondo mezzo d'impugnazione il ricor- rente lamenta l'incompetenza dell'adita Corte d'appel- lo come giudice di primo grado.
1.1. Sottolinea il Comune di Rieti che la compe- tenza per materia della Corte d'appello quale giudice di unico grado ex art. 19 della legge n. 865 del 1971 è circoscritta alle sole questioni relative all'inden- nità di espropriazione, restando escluse quelle rela- tive all'affievolimento del diritto di proprietà e 5 dunque all'invalidità o inefficacia dei provvedimenti della pubblica amministrazione.
2. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vio- lazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e nullità della sentenza.
2.1. Con la domanda principale gli attori avevano chiesto dichiararsi l'illegittimità del decreto di esproprio e della comunicazione della stima definitiva dell'indennità di espropriazione effettuata dal- 1'U.T.E.. La Corte di Appello di Roma ha dichiarato l'illegittimità del decreto di esproprio del Presiden- te della Giunta Regionale del Lazio e della comunica- zione ex art. 15 L. n. 865171 (prima parte della do- manda principale) ed ha dichiarato la propria incompe- tenza in ordine alla domanda di risarcimento danni (seconda parte della domanda principale) essendo com- petente il Tribunale di Rieti, senza che tale pronun- cia fosse stata richiesta né sollecitata dagli attori, oltrepassando i limiti segnati dalla domanda attorea.
3. Il quarto motivo esprime una doglianza di vio- lazione dell'art. 100 c.p.c. e difetto di interesse ad agire.
3.1. La statuizione dell'invalidità del decreto di espropriazione e della comunicazione della stima del- l'indennità, fatta in accoglimento della domanda atto- 6 rea, sarebbe secondo il ricorrente comunque viziata poiché nemmeno in ipotesi può dirsi sussistere il ne- cessario interesse a proporre una siffatta domanda. Invero tale domanda, mirando esclusivamente a conse- guire la soluzione di una questione per i possibili ed eventuali riflessi che tale accertamento potrebbe ave- re in diversi giudizi, non appare minimamente sorretta dal necessario interesse ad agire inteso quale "bisogno di tutela" e cioè come possibilità di conse- guire con il giudizio un risultato giuridicamente ap- prezzabile. Nel nostro ordinamento, proprio in virtù dell'art. 100 c.p.c., non sono consentite "mere azio- ni", puramente declamatorie e non immediatamente ten- denti alla tutela di un diritto soggettivo. Atteso che l'esistenza di un valido decreto di esproprio costi- tuisce condizione dell'azione di accertamento della giusta indennità mentre l'inesistenza di un valido de- creto di esproprio costituisce condizione dell'azione di risarcimento, è contraddittoria la richiesta degli attori, perché ciò equivale a chiedere il rigetto del- la propria domanda, per difetto delle condizioni. La Corte di Appello di Roma avrebbe dovuto limitare la propria decisione al rigetto, senza affermare un'ille- gittimità, del decreto е della stima definitiva, che poteva essere esaminata solo dal giudice del risarci- mento (cfr. Cass. n. 12495/98, dep. 11.12.98). Quindi, oltre alla reiezione pura e semplice della declarato- ria di illegittimità la Corte di merito doveva riget- tare anche la domanda di risarcimento danni, senza di- chiarare la competenza del Tribunale di Rieti. E nep- pure poteva dichiarare assorbita la domanda subordina- ta degli attori (di determinare il valore venale del terreno occupato e l'indennità per l'occupazione), perché tale domanda è in "evidente ed intima contrad- dittorietà con la domanda principale", perché proposta in via subordinata e condizionata alla denegata ipote- si che non venisse dichiarata la illegittimità e irri- levanza giuridica della stima e del decreto di espro- prio.
4. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta vio- lazione dell'art. 102 c.p.c. e nullità della sentenza.
4.1. La pronuncia in via principale della illegit- timità dell'atto della pubblica amministrazione com- porterebbe comunque la necessaria partecipazione al processo dell'autorità emanante quale litisconsorte necessario. Viceversa, nel caso di specie la Corte di Appello ha dichiarato in via principale l'illegittimi- tà dei decreto n. 21g3/90 del Presidente della Giunta Regionale del Lazio senza che l'autorità emanante fos- se stata evocata in giudizio. 8 5. Il secondo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso da considerarsi congiuntamente per ragioni di connessione sono in parte fondati.
5.1. Con l'atto di opposizione proposto dinanzi alla Corte d'appello, ai sensi dell'art. 19 della leg- ge n. 865 del 1971, esaminabile in questa sede data la natura delle censure proposte, venne chiesto, in via principale, che la Corte dichiarasse l'illegittimità del decreto di esproprio e della comunicazione ex art. 15 della legge citata, perché intervenuti dopo la sca- denza del termine di occupazione legittima, e che af- fermasse che agli attori spettava il risarcimento del danno per l'occupazione appropriativa.
5.2. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sen- tenza che ha pronunciato sul primo motivo di ricorso, hanno ritenuto che la attinente alla giurisdizione, introduttivo del giudizio domanda formulata nell'atto non contenesse una richiesta di declaratoria, in via principale, dell'illegittimità di atti amministrativi traducentesi in lesione d'interessi legittimi, o l'an- nullamento degli stessi, ma l'enunciazione di un vizio che, in presenza di un'irreversibile trasformazione dell'area occupata, costituiva il presupposto di un diritto dei proprietari al risarcimento del danno. Hanno, quindi, considerato del tutto fuorviante il ri- 9 chiamo del ricorrente al tema dei limiti alla giuri- sdizione ordinaria posti dall'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, non potendosi ipotizzare la disapplicazione di atti assolutamente inidonei a pro- emessi durre l'effetto traslativo della proprietà, quando tale effetto si era già verificato.
5.3. Tali essendo i termini della domanda princi- pale degli opponenti, la Corte d'appello non avrebbe l'illegittimità del decreto didovuto pronunciare esproprio e della comunicazione ex art. 15 della legge n. 865 del 1971, ma avrebbe dovuto limitarsi a dichia- rarsi incompetente in ordine alla domanda di risarci- mento del danno. In ogni caso, il decreto di esproprio avrebbe dovuto considerarsi irrilevante perché emesso in carenza di potere, come osservato dalla stessa Cor- te d'appello, essendo intervenuto dopo la scadenza del B termine di occupazione legittima e dopo la radicale trasformazione del fondo e la sua irreversibile desti- nazione alla realizzazione dell'opera pubblica.
5.4. Rispetto alla domanda di risarcimento non sussiste la violazione dell'art. 112 c.p.c. lamentata dal ricorrente con il terzo motivo di ricorso, atteso che nelle conclusioni contenute nell'atto di opposi- zione era compresa, come si è visto, la richiesta di accertamento della spettanza agli attori del diritto 10 al risarcimento del danno.
5.5. Quando alla domanda di determinazione del- l'indennità di espropriazione e di quella di occupa- zione, correttamente la Corte d'appello l'ha conside- rata assorbita, perché nell'atto di opposizione era stata formulata subordinatamente all'ipotesi in cui fosse stata disattesa la richiesta di dichiarazione di illegittimità e irrilevanza giuridica della stima e del decreto di esproprio. Tale ipotesi di irrilevanza ricorreva nella specie, avendo la Corte di merito ri- tenuto che il decreto di espropriazione ed il provve- dimento di determinazione della relativa indennità erano stati emessi tardivamente in carenza di potere.
6. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia vio- lazione dell'art. 92 c.p.c.. 6.1. La Corte di Appello non avrebbe potuto com- pensare le spese di giudizio non sussistendo alcun giusto motivo, atteso che le domande degli attori era- no state tutte rigettate, mentre la dichiarazione di illegittimità del decreto di esproprio e della comuni- cazione deve considerarsi tamquam non esset, stante la palese abnormità della pronuncia, per incompetenza funzionale della Corte in primo ed in unico grado in subiecta materia.
7. Il motivo resta assorbito dalla pronuncia dalla 11 cassazione in parte della sentenza impugnata e dalla pronuncia in questa sede in ordine alle spese di en- trambi i gradi di giudizio.
8. In parziale accoglimento del ricorso, la sen- tenza impugnata va quindi cassata nella parte in cui ha dichiarato l'illegittimità del decreto di esproprio e della comunicazione ex art. 15 della legge n. 865 del 1971. 8.1. Ricorrono giusti motivi per compensare tra le AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 31 GEN. 2005, Seno 4 parti le spese dell'intero giudizio Registration date on versate €53.4
P.Q.M.
p. Dirigente Arce Servial, (Dott.ssa RI, Grazia DI FIL Piny La Corte accoglie il ricorso, per quanto Atti Gid (Dr. M. RACCICHIN cassa senza rinvio la sentenza impugnata nella ne;
parte in cui ha dichiarato l'illegittimità del decreto di esproprio e della comunicazione ex art. 15 della TRA legge n. 865 del 1971 e compensa le spese dell'intero giudizio. 109T 129,11 Così deciso in Roma il 3 ottobre 2001. Il Cons. est. Il Presidente 456T 20 8061 24,00 Dott. Massimo Bonomo Dott. Giovanni Losavio Тають Втомо Somuutocars TOT. 4 , GANCE 2002 3 5 DEPOSITATA IN 1 IL CANCELLIERE Oggi, IL CANCELLIERE RI Di ZZ Name RI NU Б рного 12