Sentenza 16 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/02/2001, n. 2246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2246 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
0224 6 /0 1 AULA "A" REPUBBLICA ITALIANA oggetto LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SEZIONE LAVORO 3000 per diritti L. composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 16 FEB. 2001 IANNIRUBERTO Presidente Dott. Giuseppe IL CANCELLIERE R.G.N.08308/98 Dott Vincenzo MILEO Consigliere (8308/88) Dott. Pietro CUOCO Consigliere Cron.4723 Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD.12.12.2000 da I. N. P. S. CANCELLERIA Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli avv.ti Giorgio Starnonte Mario Passaro, con iangli quali elett.te domicilia in Roma, via della Frezza, n. presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, giusta17, procura speciale in calce al ricorso, 5360 - ricorrente
contro
TO TT Q 1 rapp.ta difesa dagli avv.ti Salvatore Balletta, del Foro di Prato, e Antonio Piccolo, presso il quale ultimo n. 72, elett.te domicilia in Roma, via Fabio Massimo, giusta procura speciale in calce al controricorso, controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Prato n. 0013/97 del 28.11.1997/12.01.1998, R.G. nn. 02034/94, notificata il 09 marzo 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 dicembre 2000 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. Antonio Piccolo per NT TO;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Giovanni Giacalone Giuseppe che ha concluso per Dott. l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza n. 0300/94 del 26 maggio 1994 il Pretore di Prato, in accoglimento della domanda proposta da TO NT contro l'INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in appresso Inps), condannava l'Inps al pagamento in favore della NT della complessiva somma di lire 26.419.195, oltre accessori a titolo di ratei maturati per il riconoscimento della pensione di invalidità. 2 क Il Tribunale di Prato rigettava l'appello dell'Inps; spese del grado a carico dell'Istituto. Osservava il Tribunale per quanto ancora sub iudice: la richiesta di parziale riforma della sentenza appellata, fondata sull'assunto che la somma liquidata a favore della NT doveva essere decurtata dell'assegno mensile di invalidità civile corrispostole dalla Prefettura, non poteva essere accolta;
1'Inps aveva trasmesso alla NT, nelle more del giudizio di primo grado, il Modello TE08, con la somma poi riconosciuta dal Pretore;
tale comunicazione integrava il riconoscimento del debito anche con riferimento al suo ammontare;
era irrilevante la questione relativa alla ulteriore prestazione goduta dalla NT, della quale non si faceva menzione nel detto modello, e della quale era stata fatta solo annotazione nella relazione del consulente tecnico di ufficio di primo grado;
la medesima questione non era tata sollevata affatto nel giudizio pretorile, talché doveva considerarsi nuova e quindi inammissibile. Ricorre per cassazione l'Inps con unico motivo di censura articolato in più profili. Si è costituita con controricorso NT TO. 3 h MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso l'Inps denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 88, 112, 113, 412, 421, 437 e 442 c.p.c., in relazione agli artt. 1 della legge n. 222 del 1984 e 9 del d.l. n. 791 del 1981, convertito in legge n. 54 del 1982, nonché erronea, insufficiente ed omessa motivazione su più punti decisivi della controversia, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.. Deduce l'Istituto che solo con lettera del 14 maggio 1994, e quindi successiva alla lettura del dispositivo della sentenza pretorile, aveva ricevuto l'invito a recuperare le somme dalla Prefettura a titolo di pensionecorrisposte alla NT incompatibile con la prestazione a carico dell'Istituto, peraltro rinunciata dalla interessata con dichiarazione del 26 marzo 1994; che le somme come liquidate dal Pretore erano state erogate per 22.429.475 alla Prefettura e per lire 10.978.680 alla NT;
che, pertanto, legittima era stata la domanda di cessazione della materia del contendere per essere state pagate le somme liquidate dal Pretore;
che il Tribunale non aveva motivato alcunché sull'eccezione, tempestivamente proposta con l'appello, di avvenuto pagamento, peraltro non contestato dalla NT con la memoria di costituzione in secondo grado;
che il presente giudizio 4 riguardava la quantificazione di prestazione già riconosciuta con precedente sentenza passata in giudicato, sicché, dipendendo esso da specifica domanda della NT, la richiesta dell'Istituto costituiva eccezione impropria e quindi deducibile per la prima volta anche in grado di appello;
che doveva essere, peraltro, la NT ad indicare fin dal primo momento situazioni ostative sconosciute al debitore nel rispetto della obbligata collaborazione della parte interessata. Il ricorso è fondato. Vanno premessi i seguenti principi di questa Corte, che "nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, il divieto di nuove eccezioni in appello di cui all'art. 437, secondo comma, c. p. C. (richiamato dall'art. 447 bis per le controversie in materia di locazione) concerne soltanto le eccezioni in senso proprio, relative a fatti impeditivi, modificativi о estintivi del diritto fatto valere in giudizio, non rilevabili di ufficio, e non anche le eccezioni cosiddette improprie o mere difese volte soltanto a negare l'esistenza dei fatti posti a fondamento della domanda o a contestare il valore probatorio dei mezzi di istruzione esperiti in primo grado. La ritenuta inammissibilità delle cosiddette eccezioni improprie comporta un vizio di motivazione della sentenza impugnata e non un "error in procedendo" 5 4 ed assume rilievo invalidante solo quando sia decisivo ai sensi dell'art. 360, n. 5, c. p. c." (Cass. 14 maggio 1999, n. 04763), e che "in tema di controversie di lavoro relative retributive,a pagamento di spettanze l'eccezione di pagamento non rientra tra le eccezioni in senso stretto, come tali non rilevabili d'ufficio, bensi tra quelle cosiddette improprie;
essa pertanto rilevabile anche d'ufficio e il convenuto datore di lavoro che deduca di aver eseguito il pagamento può produrre le relative prove documentali in qualsiasi momento del giudizio di primo grado e anche in appello" (Cass. 07 febbraio 1997, n. 01154). In concreto, l'Istituto assicuratore aveva già proposto in grado di appello l'eccezione dell'avvenuto pagamento delle somme dovute alla NT, previa detrazione da esse di quelle già erogate dalla Prefettura per prestazione incompatibile, e, nella specie, anche sovrapposta alla prestazione il cui importo era stato documentato con il modello TE08, rimettendole all'ente primo erogatore, ed aveva documentato (produzione della lettera 14 maggio 1994) l'indebita riscossione da parte dell'assicurata della prestazione incompatibile (peraltro maliziosamente taciuta nella successiva sede di determinazione dell'ammontare richiesto), conosciuta in epoca successiva alla decisione pretorile. 6 Orbene, vertendosi chiaramente nella ipotesi della eccezione impropria (mera contabilizzazione di poste di pagamento attive e passive), la proposta eccezione, secondo i principi sopra enunciati, essendo stata proposta rite et recte nella prima difesa utile dopo che la relativa circostanza era venuta a conoscenza dell'Inps Cass. S.U. 03 febbraio 1998, n. 00099), andava esaminata dal giudice di appello con i conseguenti provvedimenti in caso di sua fondatezza. Ed allora, poiché il Tribunale ha motivato nel senso che l'appello andava rigettato per i medesimi motivi già illustrati dal Pretore, cioè confermando la decisività della dichiarata natura di riconoscimento di debito al contenuto del citato modello TE08, appare evidente la omissione di motivazione circa un punto essenziale della controversia, quest'ultimo relativo alla parziale compensazione della somma dovuta dall'Istituto con l'indebito percepito dalla NT. Il ricorso, pertanto, va accolto, la sentenza impugnata va cassata, e la causa va rimessa ad altro giudice di merito, che si designa nella Corte di Appello di Firenze, il quale, nell'esaminare l'eccezione dell'Inps di cui sopra, provvederà, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, c.p.c., anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
h 7 la C o r t e accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Firenze. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2000. Il Consigliere est. Il Presidente Giovanni Mazzarella Giovannilfarrarella Ianniruberto Shill I D , A O SS L 0 L A 1 O , T . 3 B T 3 I SA R IL COLLABORATORE DI CANCELLERM 5 D 'A E . SP A L T Depositata in Cancelleria N L I S E N O 3 D G P -7 I oggi, 16 FEB, 2001 O IM S -8 N A 1 E A D 1 S D E I , E E A IL COLLABORATORE O T G R N O T G E T DI CANCELLERIA IS S E IT E L G IR E R A D L L O E D 8