Sentenza 29 aprile 2009
Massime • 1
È valida ed efficace la dichiarazione di contumacia qualora, al momento della sua adozione e durante tutto il giudizio di primo grado, non vi sia la prova della detenzione dell'imputato all'estero per domanda di estradizione dello Stato italiano relativa a diverso procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/04/2009, n. 22423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22423 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 29/04/2009
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 948
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 043319/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ON AN, N. IL 17/03/1952;
avverso SENTENZA del 11/02/2008 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROTELLA MARIO.
Udite le conclusioni di inammissibilità del ricorso del S.P.G. Dott. FEBBRARO Giuseppe.
RITENUTO IN FATTO
1 - ON AN ricorre contro sentenza della Corte di Firenze, che ne ha confermato la condanna del Tribunale di Lucca ad a. 4 rec. per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, commessa quale amministratrice di fatto della s.r.l. L'NG D'OR (commercio di gioielli) dichiarata fallita nel '95, ed ha assolto il coimputato Vezzani.
Ha ritenuto la qualita' di fatto della IA in quanto attestata dal Curatore, da precedenti amministratori della fallita e da terzi e, incontroversa la bancarotta documentale, corretta la determinazione dell'ammontare delle somme sottratte (ricavi di vendite). Ha quindi respinto questioni di pena alla luce dei precedenti, ed eccezione relativa alla detenzione in Spagna dell'imputata durante il giudizio di 1 grado.
Il ricorso denuncia:
1 - violazione artt. 484 - 420 ter c.p.p., nullità sanzionata dall'art. 178 c.p.p., lett. c), tempestivamente dedotta con l'atto di appello, perché il processo si è svolto mentre l'imputata era detenuta all'estero;
2 - vizio di carenza e manifesta illogicità in punto di quantificazione dell'ammontare della somma distratta, in particolare con riferimento al ricarico del 30% rispetto al prezzo di acquisto delle merci, con riferimento alle implicazioni in punto di pena.
2 - Il ricorso è infondato.
2.1. - Nel sistema, improntato a certezza legale in materia di avviso di comparizione (citazione), le sanzioni connesse alla violazione del diritto di difesa quando si procede in assenza dell'imputato, sono ancorate alla prova della mancata conoscenza reale o di un impedimento assoluto a comparire dello stesso imputato, salvo valutazione probabilistica inoppugnabile di rinvio del giudice (art.423 c.p.p., comma 2).
Pertanto, ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p., comma 4, solo la sussistenza della prova di assoluto impedimento a comparire al momento della costituzione del rapporto processuale è causa d'invalidità dell'ordinanza contumaciale. Viceversa se la stessa prova sopravviene alla pronuncia di ordinanza contumaciale, costituisce causa d'inefficacia ai sensi del co. 5 s. articolo, perché ne implica la revoca con salvezza degli atti intanto compiuti, e l'assunzione o il rinnovamento di atti rilevanti, qualora l'imputato dimostri assenza di colpa propria per il ritardo con cui la stessa prova di impedimento è pervenuta.
In ciascun caso, quando è acquisita prova che l'imputato è in stato di detenzione, il giudice rinvia l'udienza, anche se lo stesso imputato non abbia dichiarato di non voler essere presente, non potendosi presumere la sua rinuncia (S.U. n. 37483/06, Arena). Da tanto segue che se al momento della pronuncia di ordinanza contumaciale o successivamente per tutto il corso del procedimento di primo grado agli atti non è prova che l'imputato sia detenuto all'estero, per domanda di estradizione dello Stato italiano relativo a diversa causa, l'ordinanza resta valida. E l'imputato può impedire gli effetti della sentenza contumaciale impugnandola con la deduzione che l'impedimento sconosciuto al giudice di primo grado non gli ha consentito di rendere le sue ragioni di difesa sostanziale, anche al fine di ottenere la riapertura del dibattimento in appello ai sensi dell'art. 603 c.p.p.. Questa la premessa di diritto, nella specie il difensore sosteneva con l'appello che la IA probabilmente all'epoca della sentenza di 1 grado era detenuta in Spagna a seguito di richiesta di estradizione (non per questa causa). E, con motivo aggiunto del gennaio 2008, allegava a riprova un documento del Ministero dell'Interno spagnolo.
La Corte di Firenze, in assenza dell'imputata intanto detenuta in Italia e rinunciante a comparire, ha risposto di non rilevare in atti alcun elemento significativo di irrituale dichiarazione di contumacia in primo grado, ne' che fossero state sollevate eccezioni al riguardo.
Ed in effetti non è stato dedotto, ne' dagli atti risulta che l'imputata intanto recatasi in Spagna, non abbia avuto conoscenza del processo nel 2001 attraverso la citazione, ne' che fosse impedita di comparire al momento della dichiarazione di contumacia. Risulta invece comunicato al Tribunale da parte del Consolato italiano di Spagna, il 13.6.05, che l'imputata sollecitante era al momento in istato di detenzione in quel paese. Ma il Tribunale non poteva disporre in relazione alla sopravvenienza di tale prova, perché il documento è pervenuto dopo la sentenza di 1 grado del 13.3.2005, depositata l'11.6.05.
Nè risulta sollecitata la Corte per alcuna ragione di difesa sostanziale, rinunziante peraltro, si è detto, l'imputata a comparire in appello.
Pertanto, giusta la premessa di diritto, la risposta del Giudice d'appello è ineccepibile.
2.2. - La Corte di merito ha condiviso la valutazione del Tribunale, operata con riferimento al metro proprio dello specifico settore commerciale (si tratta di preziosi), che pratica ricarico di vendita del 30%, per quantificare il danno di bancarotta patrimoniale. Il ricorso contesta il criterio, rammentando che con l'appello si sosteneva l'assoluta incertezza dell'ammontare di quanto sottratto o venduto, in relazione alta situazione concreta ed alle condizioni di mercato, e perciò l'illogica parificazione tra beni e ricavi. Ma alla luce di quanto non è stato rinvenuto dopo il fallimento, ed in assenza di deduzioni specifiche di difesa sostanziale in sede di merito per poter distinguere tra merce invenduta e controvalori ricavati, quali oggetti distinti di reato, all'evidenza è già impossibile smentire l'adeguatezza del criterio adottato. In assenza, il criterio adottato non si rifà, ne' potrebbe rifarsi al vantaggio ipoteticamente conseguibile dall'autore del reato, bensì proprio e solo al danno rispondente al ricavo potenziale della vendita dei beni sociali necessaria per soddisfare i creditori. Pertanto il ricorso ripete ancora un'eccezione teorica (difesa tecnica), sfornita di qualsiasi allegazione concreta (difesa sostanziale).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2009