Sentenza 17 maggio 2017
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di percosse è sufficiente, trattandosi di reato di mera condotta, l'idoneità della condotta di violenta manomissione dell'altrui persona fisica a produrre un'apprezzabile sensazione dolorifica, non essendo, invece, necessario che tale sensazione di dolore si verifichi, fermo il "discrimen" rispetto al reato di lesione personale, configurabile quando il soggetto attivo cagioni una lesione dalla quale derivi una malattia nel corpo o nella mente.
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La massima In tema di art. 581 c.p., il reato di percosse è integrato dalla violenta manomissione dell'altrui persona fisica che sia idonea a provocare una sensazione dolorifica: trattandosi di reato di mera condotta non è necessario l'accertamento di una lesione, fermo il discrimen con l'art. 582 c.p. che richiede una “malattia”. La sentenza integrale Tribunale Nola, 30/05/2023, n.1033 Svolgimento del processo Con decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura in data 12.01.2021 veniva disposto il rinvio a giudizio di FU.CA. innanzi a codesto Tribunale in composizione monocratica, chiamato a rispondere del reato trascritto in rubrica per l'udienza del 09.11.2021, Alla predetta …
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Rassegna di giurisprudenza Nessuna disposizione normativa dettata dalla L. 67/2014 ha determinato un effetto abrogativo del reato previsto e punto dall'art. 581 (Sez. 5, 18115/2018). Integra il reato di percosse la condotta di colui che colpisca la persona offesa ripetutamente sulla spalla al fine di spintonarla fuori da un negozio, considerato che il termine percuotere non è assunto nell'art. 581 nel solo significato di battere, colpire, picchiare, ma anche in quello più lato, comprensivo di ogni violenta manomissione dell'altrui persona fisica, con la conseguenza che in tale ambito previsionale rientra anche la spinta, la quale si concreta in un'energia fisica esercitata con violenza e …
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Art. 581 - Percosse Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente [582], è punito, a querela della persona offesa [120], salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 11 -octies), con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 euro [1151 c. nav.] (2) (3) . Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato [294, 336, 337, 338, 341, 342, 343, 353, 385, 386, 393, 405, 507, 584, 588, 610, 611, 614, 628, 629, 634, 635 n. 1]. Indice: 1. Che cos'è e come è punito il reato di percosse? 2.Scheda reato 3.Quando si …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/05/2017, n. 38392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38392 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2017 |
Testo completo
38392-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 17/05/2017 MARIA VESSICHELLI Presidente - Sent. n. sez. 1408/2017 UMBERTO LUIGI SCOTTI REGISTRO GENERALE EDUARDO DE GREGORIO N.32867/2016 PAOLO MICHELI ANGELO CAPUTO Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI FROSINONE nel procedimento a carico di: AL MI nato il [...] a [...] inoltre: PARTE CIVILE avverso la sentenza del 14/03/2016 del GIUDICE DI PACE di FROSINONE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore dott. R. Amiello che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio Udito il difensore L'avv. Ottaviani Nicola di parte civile insiste come da conclusioni depositate con condanna alle spese. L'avv. Luca Ciaglia in difesa di RA MI chiede il rigetto del ricorso Udite le parti, che hanno concluso come da verbale sopra trascritto. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata il 14/03/2016, il Giudice di pace di Frosinone ha assolto MI RA dal reato di ingiuria in danno di IZ PL, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, e dal reato di percosse in danno dello stesso PL, perché il fatto non costituisce reato.
2. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 581 cod. pen. Erroneamente la sentenza impugnata ritiene necessario, ai fini dell'integrazione del reato, la sussistenza di una sofferenza fisica del percosso, laddove, quanto all'elemento soggettivo, è sufficiente il dolo generico, ossia la volontà di offendere l'integrità fisica altrui, indipendentemente dall'intenzione di infliggere un dolore fisico e dall'idoneità dell'azione a cagionare una sofferenza fisica. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione e immotivata selezione del compendio probatorio. Illogicamente la sentenza impugnata esclude il reato di percosse solo perché la persona offesa non avrebbe fatto riferimento ad una sofferenza corporea derivata dallo strattonamento, mentre sono state del tutto trascurate le dichiarazioni del testi di accusa che hanno confermato il racconto della persona offesa, ossia di esser stato spinto e strattonato dall'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto, nei termini di seguito indicati.
2. A fondamento della pronuncia di assoluzione dall'imputazione di percosse, la sentenza impugnata ha osservato che l'esame delle varie testimonianze non consente di ravvisare nel caso di specie gli estremi del reato, non apparendo leso il bene dell'incolumità personale, non potendosi ravvisare la sussistenza certa e indiscutibile della sofferenza fisica» nella condotta realizzata attraverso il contatto fisico ammesso dallo stesso imputato e finalizzato, a suo dire, a sollecitare l'attenzione di PL, quale non ha riferito di «aver patito una sofferenza fisica in dipendenza dello strattonamento»; risultata dubbia la 2 sussistenza dell'elemento oggettivo, osserva ancora la sentenza impugnata, non è certa la ravvisabilità dell'elemento soggettivo, ossia della coscienza e volontà dell'agente di tenere una condotta violenta determinante una sensazione fisica dolora per il soggetto passivo.
3. Ciò premesso, mette conto osservare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, il termine percuotere non è assunto nell'art. 581 cod. pen. nel solo significato di battere, colpire, picchiare, ma anche in quello più lato, comprensivo di ogni violenta manomissione dell'altrui persona fisica (Sez. 5, n. 51085 del 13/06/2014 - dep. 05/12/2014, Battistessa, Rv. 261451; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 4272 del 14/09/2015 - dep. 02/02/2016, P.G. in proc. De Angelis, Rv. 265629; Sez. 5, n. 27990 del 06/02/2013 dep. 26/06/2013, Rv. 256317). Posta a tutela dell'incolumità - individuale (e non della mera intangibilità del corpo umano), la fattispecie incriminatrice definisce un ambito applicativo nel quale, come affermato da questa Corte, non rientrano tutte le percussioni dell'altrui corpo, ma solo quelle che, con un contenuto di apprezzabile violenza, siano dirette a produrre una altrettanto apprezzabile sensazione dolorifica (Sez. 1, n. 1088 del 12/03/1971 - dep. 31/05/1971, Alemanno, Rv. 118073); trattandosi di reato di mera condotta, per il suo perfezionamento è sufficiente l'idoneità della condotta di violenta manomissione dell'altrui persona fisica a produrre un'apprezzabile sensazione dolorifica, fermo restando il discrimen rispetto al reato di lesione personale, che è configurabile quando il soggetto attivo cagioni al soggetto passivo una lesione dalla quale derivi una malattia nel corpo o nella mente (Sez. 5, n. 714 del 15/10/1998 - dep. 19/01/1999, Rocca, Rv. 212156).
4. La sentenza impugnata non ha fatto buon governo dei principi richiamati. Per un verso, essa ritiene necessario quanto all'elemento oggettivo e, in - correlazione ad esso, quanto all'oggetto del dolo - che la condotta violenta abbia determinato una sensazione di dolore, così, in buona sostanza, delineando erroneamente quale reato di evento la fattispecie di percosse, per il cui perfezionamento, come si è detto, è sufficiente l'idoneità della condotta violenta a produrre un'apprezzabile sensazione di dolore. Per altro verso, la motivazione del Giudice di pace è del tutto carente nella valutazione del compendio probatorio, avendo omesso, in particolare, di dar conto delle ragioni per le quali dalla ricostruzione dei fatti offerta dalle varie testimonianze discenda l'insussistenza di un'apprezzabile sensazione dolorifica per la persona offesa (e, a fortiori, di un'idoneità della condotta a determinarla): rilievo, questo, che deve essere, in particolare, riferito alla testimonianza di IZ PL, che, nella 3 sintesi offertane dalla sentenza impugnata, ha raccontato di essere stato strattonato fino a quando cadeva per terra.
5. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'imputazione di percosse, con rinvio per nuovo esame al Giudice di pace di Frosinone. Al definitivo la liquidazione delle spese sostenute nel presente grado dalla parte civile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di percosse, con rinvio al Giudice di pace di Frosinone per nuovo esame. Spese della Parte Civile al definitivo. Così deciso il 17/05/2017. Il Presidente Mon Vilell Il Consigliere estensore Depositato in Cancelleria Roma, I 0-1 ACD Il Direttore Amministrativo Dott.ssa Odina Onilia GALLIANO 4