Sentenza 14 settembre 2015
Massime • 1
Il termine "percuotere" previsto dall'art. 581 cod. pen. (reato di percosse) non è assunto nel suo significato letterale di battere, colpire, picchiare, ma in quello più lato, comprensivo di ogni violenta manomissione dell'altrui persona fisica.
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La massima In tema di art. 581 c.p., il reato di percosse è integrato dalla violenta manomissione dell'altrui persona fisica che sia idonea a provocare una sensazione dolorifica: trattandosi di reato di mera condotta non è necessario l'accertamento di una lesione, fermo il discrimen con l'art. 582 c.p. che richiede una “malattia”. La sentenza integrale Tribunale Nola, 30/05/2023, n.1033 Svolgimento del processo Con decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura in data 12.01.2021 veniva disposto il rinvio a giudizio di FU.CA. innanzi a codesto Tribunale in composizione monocratica, chiamato a rispondere del reato trascritto in rubrica per l'udienza del 09.11.2021, Alla predetta …
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Art. 581 - Percosse Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente [582], è punito, a querela della persona offesa [120], salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 11 -octies), con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 euro [1151 c. nav.] (2) (3) . Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato [294, 336, 337, 338, 341, 342, 343, 353, 385, 386, 393, 405, 507, 584, 588, 610, 611, 614, 628, 629, 634, 635 n. 1]. Indice: 1. Che cos'è e come è punito il reato di percosse? 2.Scheda reato 3.Quando si …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/09/2015, n. 4272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4272 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2015 |
Testo completo
F427 2/ 1 6 DEPOSITATA IN CANCELLERIA adel 2 - REB 2016 ou West IL FUNZIONARIO GIUDICIARIO REPUBBLICA ITALIANA Gaunak Lange IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 14/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI - Presidente N. 2649/2015 - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE SILVANA DE BERARDINISDott. - Consigliere -N. 52408/2014 Dott. PIERO SAVANI Dott. STEFANO PALLA - Consigliere - Dott. CARLO ZAZA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA nei confronti di: DE EL IN N. IL 02/08/1958 avverso la sentenza n. 6/2012 GIUDICE DI PACE di LOCRI, del 03/04/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/09/2015 la relazione fatta dal coUdito il Procuratore Generale in persona del Dott, Eur ce Delehaye Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS che ha concluso perl'emullamento se a wh con trasmissione att alla Procura di Arezi The chest rigetto del wears del Pl Udito, per la parte civile, l'Avv Uditi difensor Avv. Aida Fore FATTO E DIRITTO Con sentenza in data 3/4/14 il Giudice di Pace di Locri condannava DE EL VI,quale responsabile del reato di cui all'art.581 CP(acc.in danno di IN RE) alla pena di €258,00 di multa, oltre al risarcimento del danno,di €500,00, a favore della costituita parte civile. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il PG presso la Corte di Appello di Reggio Calabria, deducendo:
1-erronea qualificazione giuridica del fatto;
in particolare il requirente riteneva configurabile nella specie l'ipotesi della violenza privata, osservando che la persona offesa, insegnante,era stata costretta dall'imputato,con una spinta, ad entrare in aula - Pertanto, il PG riteneva che il Giudice di pace avrebbe dovuto rilevare la propria incompetenza,e disporre la trasmissione degli atti al PM. Il ricorso risulta inammissibile. Invero,si rileva in primo luogo che dal testo del provvedimento impugnato emerge la adeguata valutazione dei presupposti che integrano la fattispecie di percosse, alla stregua di quanto dichiarato in sede dibattimentale sia dalla persona offesa che da altra teste,e che tali elementi valgono a confortare l'accusa formulata ai sensi dell'art.581 CP.secondo i principi enunciati da questa Corte,secondo cui il termine "percuotere” non è assunto nell'art.581 CP.nel suo significato di battere, colpire, picchiare, bensì in quello più lato,comprensivo di ogni violenta manomissione dell'altrui persona fisica, sicchè anche la spinta, concretandosi in un'energia fisica 3 esercitata con violenza e direttamente sulla persona, integra il percuotere (v.in tal senso Cass.sez.V del 22/3/1988, n.3764)- Alla luce di tali rilievi i motivi di ricorso articolati dal PG devono ritenersi inammissibili,in quanto fondati su deduzioni in fatto,che -in assenza di riferimenti ad elementi che il giudice di merito abbia omesso di verificare-tendono alla diversa interpretazione delle risultanze dibattimentali. Va pertanto dichiarata l'inammissibilità del ricorso. QM : Dichiara inammissibile il ricorso del PG. Roma, deciso in data 14 settembre 2015. Il Consigliere relatore Allieve did rentirel IL PRESIDENTE