CASS
Sentenza 7 luglio 2023
Sentenza 7 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/07/2023, n. 29520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29520 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) SO IO, nato a [...] 1'01/12/1975, 2) RT NO AR, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 06/07/2022 della Corte di appello di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere SE RI;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ARemanuela Guerra, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
sentiti i difensori: Avv. Lillo Fumo, per SO IO, Avv. SE D'Acquì, per RT NO AR, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi;
hk Penale Sent. Sez. 2 Num. 29520 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 11/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di LA, emessa il 4 marzo 2020, che aveva condannato i ricorrenti alle pene di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile in relazione al reato di tentata estorsione, aggravata anche dall'utilizzo del metodo mafioso consistito nel far valere la loro appartenenza all'associazione Cosa Nostra;
reato commesso (in concorso con La RO IZ RI, separatamente giudicato) nei confronti di ES BE, imprenditore edile al quale tentavano di imporre delle ditte a loro riferibili per eseguire le opere relative ad un lavoro pubblico in subappalto da questi ottenuto per la realizzazione di una bretella stradale tra LA e AT. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti. 2.1. IO SO deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La Corte avrebbe basato la condanna ritenendo attendibili le dichiarazioni della persona offesa, nonostante le imprecisioni ed incertezze del suo racconto riguardo all'intervento del ricorrente nella vicenda estorsiva, che non sarebbe stato collegato all'incontro avvenuto tra il fratello della vittima ed il coimputato separatamente giudicato La RO IZ nel quale si era preannunciato l'arrivo di altri soggetti che avrebbero dovuto definire con la persona offesa la "messa a posto". Le dichiarazioni della vittima sarebbero rimaste prive di riscontri estrinseci ed,anzi, smentite dall'accertamento effettuato in sede di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale volta alla verifica di una specifica circostanza indicata dalla persona offesa (la presentazione di un operatore di polizia al ricorrente nella finta veste di titolare della ditta che aveva ottenuto l'appalto dei lavori). L'imputato si sarebbe limitato a richiedere alla vittima, in un incontro, di poter fornire materialiI stante i pregressi rapporti lavorativi che erano intercorsi, evento verificatosi in altre circostanze che la parte civile avrebbe confuso essendo stata destinataria nel tempo di svariate richieste estorsive, nell'ordine di una trentina. A ciò si aggiungano le smentite provenienti dal coimputato La RO, il mancato riconoscimento del ricorrente al dibattimento, il riferimento ai mafiosi di LA o di Riesi rispetto alla provenienza dell'imputato da Ravanusa, il possesso della visura da parte della persona offesa;
2) violazione di legge e vizio di motivazione sempre in ordine alla ritenuta responsabilità sulla base del giudizio di attendibilità della persona offesa, portatrice di interesse personale in quanto costituitasi quale parte civile;
2 ryl 3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla rilevanza dell'individuazione fotografica del ricorrente effettuata dalla vittima nella fase delle indagini preliminari, peraltro non con sicurezza, a distanza di sei anni dai fatti e solo dietro contestazione del Pubblico ministero, a fronte di un mancato riconoscimento al dibattimento;
4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante delle più persone riunite e della finalità di agevolazione mafiosa, mancando le prove oggettive e la consapevolezza del ricorrente che altri avessero agito con intenti mafiosi, trattandosi di aggravante che ha natura soggettiva. 2.2. NO AR RT deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. Il motivo è sovrapponibile a quelli proposti dal ricorrente SO a proposito della attendibilità della persona offesa alla luce delle incertezze del racconto e del mancato accertamento, in sede di riapertura dell'istruzione dibattimentale, di circostanze da costei riferite. Anche il ricorrente censura la sentenza a proposito della sua identificazione da parte della vittima;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle aggravanti delle più persone riunite, dell'appartenenza del ricorrente a Cosa Nostra e dell'uso del metodo mafioso. La motivazione avrebbe radicalmente eluso le censure difensive volte a mettere in evidenza l'assenza di elementi di tipo oggettivo e soggettivo;
3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati. 1.1. Quanto al ricorso di SO IO, i primi tre motivi, inerenti al giudizio di responsabilità, possono essere trattati congiuntamente. 1.1.1. La Corte ed il Tribunale - il contenuto delle cui decisioni si fonde stante i l'omogeneità della statuizione di condanna - hanno concordemente attribuito piena attendibilità alle dichiarazioni della persona offesa sulla base di una serie di elementi alcuni dei quali, pur di ordine decisivo, il ricorrente trascura. Deve ricordarsi il principio, ancora di recente ribadito, secondo cui, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto 3 ity ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609). 1.1.2. In primo luogo, la vittima aveva individuato come originario protagonista del reato - colui il quale aveva "aperto" l'estorsione in suo danno - il coimputato separatamente giudicato La RO IZ, all'epoca dei fatti risultato essere, con sentenza passata in giudicato ed attraverso le dichiarazione di due collaboratori di giustizia escussi al dibattimento (ZZ e SM), soggetto appartenente alla famiglia mafiosa di Cosa Nostra di LA con funzioni di comando ed attivo anche nel settore delle estorsioni, che provvedeva ad «aprire affidandone poi a terzi la gestione» (fg. 11 della sentenza impugnata e di quella del Tribunale). Si tratta di riscontro sul fatto che il ricorso non ha adeguatamente messo in evidenza. 1.1.3. In secondo luogo, la persona offesa aveva riferito che il La RO, nel primo incontro avvenuto con il di lei fratello ES NZ, aveva fatto esplicito riferimento alla circostanza che la ditta doveva "mettersi a posto" per i lavori da eseguire tra AT e LA e che sarebbero venuti, di lì a breve, altri soggetti a trattare la questione. Tale antecedente decisivo, avvenuto ad agosto del 2008 (cfr. la puntuale ricostruzione operata dal Tribunale ai fgg.
4-6 della sentenza di primo grado), era stato legato alla visita che, pochi giorni dopo, la parte civile aveva effettivamente ricevuto ad opera di tre soggetti, che avevano detto di essere autorizzati «dai gelesi e da quelli di Riesi» per richiedere lavori in subappalto o forniture di materiali. Anche su questo dato - decisivo ai fini del ritenuto legame logico oltre che cronologico tra l'operato consapevole dei ricorrenti e la prima visita del La RO alla persona offesa - il ricorso ha sorvolato. 1.1.4. In terzo luogo, due di tali soggetti erano stati individuati in fotografia dalla persona offesa durante le indagini nelle persone degli odierni imputati, ricordando la vittima che il ricorrente SO si era qualificato come «SO di Ravanusa». Riscontro decisivo a tale assunto è costituito dal fatto, che il ricorso tende ad oscurare, che lo stesso ricorrente - elidendo la rilevanza della questione della sua individuazione da parte della persona offesa - non ha negato il contatto con quest'ultima, ma ha tentato di ricondurlo entro un perimetro lecito, sganciato dalla visita del La RO e costituito, a suo dire, solo da una autonoma richiesta di ottenimento di commesse per la fornitura di materiali. Si tratta di alternativa ricostruzione di merito smentita dalle risultanze prima esaminate. 4 1.1.5. Ad ulteriore conforto oggettivo delle dichiarazioni della persona offesa, vi è altro decisivo elemento, troppo semplicisticamente superato dal ricorso, costituito dal fatto che la parte civile, nel rendere le sue accuse, aveva fornito alla polizia giudiziaria la documentazione inerente alle ditte di pertinenza di entrambi gli imputati e che svolgevano attività proprio nel settore di interesse, con tanto di visure camerali della Camera di Commercio che i due ricorrenti avevano consegnato alla vittima al fine di ottenere i lavori in subappalto con le modalità illecite prima indicate. 1.1.6. L'insieme di tali elementi rende ragione del giudizio di attendibilità della persona offesa, con superamento di ogni ulteriore obiezione difensiva inerente a non significative incertezze del racconto, alla individuazione personale del ricorrente quale partecipe dell'incontro (in quanto, come si è detto, neanche negata da quest'ultimo), alle finalità illecite degli imputati siccome legate alle richieste di natura prettamente estorsiva poste in essere dal correo La RO con il richiamo esplicito alla «messa a posto» dell'impresa della vittima attraverso la concessione di lavori in subappalto, alternativa assai nota agli addetti lavori rispetto a quella più diretta di corresponsione del pizzo in danaro alla mafia. Di tale richiesta originaria del La RO i ricorrenti avevano mostrato di essere a conoscenza in quanto soggetti "autorizzati" dai clan della zona territoriale di riferimento, unica ineccepibile interpretazione fornita dai giudici di merito delle parole utilizzate dagli imputati e riferite dalla persona offesa. Tanto supera ed assorbe ogni altra critica difensiva al giudizio di responsabilità del ricorrente contenuta nei primi tre motivi di ricorso. 1.2. Anche il residuale quarto motivo di ricorso è infondato. 1.2.1. Il ricorrente genericamente dubita della sussistenza della circostanza aggravante delle più persone riunite, provata dalla simultanea presenza, al cospetto della persona offesa, dei due imputati nelle circostanze riferite. 1.2.2. Quanto alla aggravante dell'uso del metodo mafioso, il ricorso confonde tale circostanza, di natura oggettiva, con quella di agevolazione di una organizzazione mafiosa, non contestata nel capo di imputazione. I giudici di merito, con conforme giudizio, hanno comunque reso una motivazione conforme alle regole giurisprudenziali, secondo le quali la minaccia estorsiva può essere anche implicita o addirittura "silente" ed è permeata da metodo mafioso quando il tenore della minaccia, calata in un determinato contesto ambientale, faccia implicitamente evocare che essa non sia frutto di una azione isolata del singolo artefice, ma si inserisca o alluda ad un contesto criminale di tipo organizzato. In questo senso, è la pacifica giurisprudenza di legittimità che la Corte di Appello ha bene interpretato nel caso concreto (Sez. 5, Sentenza n. 17081 del 5 26/11/2014, dep. 2015, Bruni, Rv. 263701; n. 38964 del 2013 Rv. 257760; Sez. 1, n. 17532 del 02/04/2012, Dolce, Rv. 252649. Si veda anche, Sez. 2, n. 21707 del 17/04/2019, Barone, Rv. 276115; Sez. 2, n. 26002 del 24/05/2018, Pizzimenti, Rv. 272884; Sez. 3, n. 44298 del 18/06/2019, Di Caprio, Rv. 277182). 2. Anche il ricorso di RT NO AR è infondato. 2.1. Sul giudizio di attendibilità della vittima, ai fini della prova di responsabilità, si rinvia a quanto è stato sottolineato con riguardo alla posizione del ricorrente SO, dovendosi precisare che anche il RT è stato individuato fotograficamente dalla persona offesa - sia in fase di indagini prelinninari,che con dichiarazione dibattimentale di conferma - in uno dei tre soggetti che si erano presentati al suo cospetto per ottenere lavori in subappalto o forniture di materiali per le loro ditte, consegnandole documentazione inerente alla propria impresa e presentandosi come «MO di AT»; quest'ultimo importante particolare A è stato valorizzato dai giudici di merito essendo effettivamente risultato, a riscontro, che il ricorrente fosse figliastro di MO SE, mafioso conclamato del paese siciliano di AT sito proprio nel territorio di interesse processuale (fg. 9 della sentenza impugnata). 2.2. In ordine alla sussistenza delle aggravanti, si rinvia alla posizione del SO, dovendosi solo precisare che, con riferimento all'aggravante dell'appartenenza all'associazione mafiosa di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3, cod.pen., richiamato dall'art. 629 cod.pen., tale status, per le ragioni dette, perteneva certamente al La RO, come era noto al ricorrente per le ragioni già esplicitate a proposito del SO, con la consequenziale applicazione dell'art. 59, secondo comma, cod.pen. in tema di comunicabilità delle circostanze aggravanti ai concorrenti quando vi è prova, come nella specie, della loro piena consapevolezza della caratura criminale del coimputato. Peraltro, essendo stata già individuata la circostanza aggravante delle più persone riunite, idonea a determinare l'aumento di pena previsto dall'art. 629, secondo comma, cod.pen., il ricorrente non ha interesse a dolersi della sussistenza della ulteriore circostanza aggravante di cui si discute, non avendo essa comportato alcun ulteriore aumento della sanzione inflitta dal Tribunale e confermata dalla Corte di appello (fg. 15 della sentenza di primo grado). 2.3. Del pari, il ricorrente non ha motivo di censurare la determinazione della pena, in quanto essa è stata inflitta nel minimo edittale, né il diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte ritenuto i fatti di notevole gravità e non di scarsa rilevanza il contributo concorsuale dell'imputato; dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la 6 concessione del beneficio;
ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768). Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 11.05.2023. Il Consigliere estensore SE RI Il Presi ente Serg OL
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere SE RI;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ARemanuela Guerra, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
sentiti i difensori: Avv. Lillo Fumo, per SO IO, Avv. SE D'Acquì, per RT NO AR, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi;
hk Penale Sent. Sez. 2 Num. 29520 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 11/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di LA, emessa il 4 marzo 2020, che aveva condannato i ricorrenti alle pene di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile in relazione al reato di tentata estorsione, aggravata anche dall'utilizzo del metodo mafioso consistito nel far valere la loro appartenenza all'associazione Cosa Nostra;
reato commesso (in concorso con La RO IZ RI, separatamente giudicato) nei confronti di ES BE, imprenditore edile al quale tentavano di imporre delle ditte a loro riferibili per eseguire le opere relative ad un lavoro pubblico in subappalto da questi ottenuto per la realizzazione di una bretella stradale tra LA e AT. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti. 2.1. IO SO deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La Corte avrebbe basato la condanna ritenendo attendibili le dichiarazioni della persona offesa, nonostante le imprecisioni ed incertezze del suo racconto riguardo all'intervento del ricorrente nella vicenda estorsiva, che non sarebbe stato collegato all'incontro avvenuto tra il fratello della vittima ed il coimputato separatamente giudicato La RO IZ nel quale si era preannunciato l'arrivo di altri soggetti che avrebbero dovuto definire con la persona offesa la "messa a posto". Le dichiarazioni della vittima sarebbero rimaste prive di riscontri estrinseci ed,anzi, smentite dall'accertamento effettuato in sede di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale volta alla verifica di una specifica circostanza indicata dalla persona offesa (la presentazione di un operatore di polizia al ricorrente nella finta veste di titolare della ditta che aveva ottenuto l'appalto dei lavori). L'imputato si sarebbe limitato a richiedere alla vittima, in un incontro, di poter fornire materialiI stante i pregressi rapporti lavorativi che erano intercorsi, evento verificatosi in altre circostanze che la parte civile avrebbe confuso essendo stata destinataria nel tempo di svariate richieste estorsive, nell'ordine di una trentina. A ciò si aggiungano le smentite provenienti dal coimputato La RO, il mancato riconoscimento del ricorrente al dibattimento, il riferimento ai mafiosi di LA o di Riesi rispetto alla provenienza dell'imputato da Ravanusa, il possesso della visura da parte della persona offesa;
2) violazione di legge e vizio di motivazione sempre in ordine alla ritenuta responsabilità sulla base del giudizio di attendibilità della persona offesa, portatrice di interesse personale in quanto costituitasi quale parte civile;
2 ryl 3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla rilevanza dell'individuazione fotografica del ricorrente effettuata dalla vittima nella fase delle indagini preliminari, peraltro non con sicurezza, a distanza di sei anni dai fatti e solo dietro contestazione del Pubblico ministero, a fronte di un mancato riconoscimento al dibattimento;
4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante delle più persone riunite e della finalità di agevolazione mafiosa, mancando le prove oggettive e la consapevolezza del ricorrente che altri avessero agito con intenti mafiosi, trattandosi di aggravante che ha natura soggettiva. 2.2. NO AR RT deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. Il motivo è sovrapponibile a quelli proposti dal ricorrente SO a proposito della attendibilità della persona offesa alla luce delle incertezze del racconto e del mancato accertamento, in sede di riapertura dell'istruzione dibattimentale, di circostanze da costei riferite. Anche il ricorrente censura la sentenza a proposito della sua identificazione da parte della vittima;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle aggravanti delle più persone riunite, dell'appartenenza del ricorrente a Cosa Nostra e dell'uso del metodo mafioso. La motivazione avrebbe radicalmente eluso le censure difensive volte a mettere in evidenza l'assenza di elementi di tipo oggettivo e soggettivo;
3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati. 1.1. Quanto al ricorso di SO IO, i primi tre motivi, inerenti al giudizio di responsabilità, possono essere trattati congiuntamente. 1.1.1. La Corte ed il Tribunale - il contenuto delle cui decisioni si fonde stante i l'omogeneità della statuizione di condanna - hanno concordemente attribuito piena attendibilità alle dichiarazioni della persona offesa sulla base di una serie di elementi alcuni dei quali, pur di ordine decisivo, il ricorrente trascura. Deve ricordarsi il principio, ancora di recente ribadito, secondo cui, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto 3 ity ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609). 1.1.2. In primo luogo, la vittima aveva individuato come originario protagonista del reato - colui il quale aveva "aperto" l'estorsione in suo danno - il coimputato separatamente giudicato La RO IZ, all'epoca dei fatti risultato essere, con sentenza passata in giudicato ed attraverso le dichiarazione di due collaboratori di giustizia escussi al dibattimento (ZZ e SM), soggetto appartenente alla famiglia mafiosa di Cosa Nostra di LA con funzioni di comando ed attivo anche nel settore delle estorsioni, che provvedeva ad «aprire affidandone poi a terzi la gestione» (fg. 11 della sentenza impugnata e di quella del Tribunale). Si tratta di riscontro sul fatto che il ricorso non ha adeguatamente messo in evidenza. 1.1.3. In secondo luogo, la persona offesa aveva riferito che il La RO, nel primo incontro avvenuto con il di lei fratello ES NZ, aveva fatto esplicito riferimento alla circostanza che la ditta doveva "mettersi a posto" per i lavori da eseguire tra AT e LA e che sarebbero venuti, di lì a breve, altri soggetti a trattare la questione. Tale antecedente decisivo, avvenuto ad agosto del 2008 (cfr. la puntuale ricostruzione operata dal Tribunale ai fgg.
4-6 della sentenza di primo grado), era stato legato alla visita che, pochi giorni dopo, la parte civile aveva effettivamente ricevuto ad opera di tre soggetti, che avevano detto di essere autorizzati «dai gelesi e da quelli di Riesi» per richiedere lavori in subappalto o forniture di materiali. Anche su questo dato - decisivo ai fini del ritenuto legame logico oltre che cronologico tra l'operato consapevole dei ricorrenti e la prima visita del La RO alla persona offesa - il ricorso ha sorvolato. 1.1.4. In terzo luogo, due di tali soggetti erano stati individuati in fotografia dalla persona offesa durante le indagini nelle persone degli odierni imputati, ricordando la vittima che il ricorrente SO si era qualificato come «SO di Ravanusa». Riscontro decisivo a tale assunto è costituito dal fatto, che il ricorso tende ad oscurare, che lo stesso ricorrente - elidendo la rilevanza della questione della sua individuazione da parte della persona offesa - non ha negato il contatto con quest'ultima, ma ha tentato di ricondurlo entro un perimetro lecito, sganciato dalla visita del La RO e costituito, a suo dire, solo da una autonoma richiesta di ottenimento di commesse per la fornitura di materiali. Si tratta di alternativa ricostruzione di merito smentita dalle risultanze prima esaminate. 4 1.1.5. Ad ulteriore conforto oggettivo delle dichiarazioni della persona offesa, vi è altro decisivo elemento, troppo semplicisticamente superato dal ricorso, costituito dal fatto che la parte civile, nel rendere le sue accuse, aveva fornito alla polizia giudiziaria la documentazione inerente alle ditte di pertinenza di entrambi gli imputati e che svolgevano attività proprio nel settore di interesse, con tanto di visure camerali della Camera di Commercio che i due ricorrenti avevano consegnato alla vittima al fine di ottenere i lavori in subappalto con le modalità illecite prima indicate. 1.1.6. L'insieme di tali elementi rende ragione del giudizio di attendibilità della persona offesa, con superamento di ogni ulteriore obiezione difensiva inerente a non significative incertezze del racconto, alla individuazione personale del ricorrente quale partecipe dell'incontro (in quanto, come si è detto, neanche negata da quest'ultimo), alle finalità illecite degli imputati siccome legate alle richieste di natura prettamente estorsiva poste in essere dal correo La RO con il richiamo esplicito alla «messa a posto» dell'impresa della vittima attraverso la concessione di lavori in subappalto, alternativa assai nota agli addetti lavori rispetto a quella più diretta di corresponsione del pizzo in danaro alla mafia. Di tale richiesta originaria del La RO i ricorrenti avevano mostrato di essere a conoscenza in quanto soggetti "autorizzati" dai clan della zona territoriale di riferimento, unica ineccepibile interpretazione fornita dai giudici di merito delle parole utilizzate dagli imputati e riferite dalla persona offesa. Tanto supera ed assorbe ogni altra critica difensiva al giudizio di responsabilità del ricorrente contenuta nei primi tre motivi di ricorso. 1.2. Anche il residuale quarto motivo di ricorso è infondato. 1.2.1. Il ricorrente genericamente dubita della sussistenza della circostanza aggravante delle più persone riunite, provata dalla simultanea presenza, al cospetto della persona offesa, dei due imputati nelle circostanze riferite. 1.2.2. Quanto alla aggravante dell'uso del metodo mafioso, il ricorso confonde tale circostanza, di natura oggettiva, con quella di agevolazione di una organizzazione mafiosa, non contestata nel capo di imputazione. I giudici di merito, con conforme giudizio, hanno comunque reso una motivazione conforme alle regole giurisprudenziali, secondo le quali la minaccia estorsiva può essere anche implicita o addirittura "silente" ed è permeata da metodo mafioso quando il tenore della minaccia, calata in un determinato contesto ambientale, faccia implicitamente evocare che essa non sia frutto di una azione isolata del singolo artefice, ma si inserisca o alluda ad un contesto criminale di tipo organizzato. In questo senso, è la pacifica giurisprudenza di legittimità che la Corte di Appello ha bene interpretato nel caso concreto (Sez. 5, Sentenza n. 17081 del 5 26/11/2014, dep. 2015, Bruni, Rv. 263701; n. 38964 del 2013 Rv. 257760; Sez. 1, n. 17532 del 02/04/2012, Dolce, Rv. 252649. Si veda anche, Sez. 2, n. 21707 del 17/04/2019, Barone, Rv. 276115; Sez. 2, n. 26002 del 24/05/2018, Pizzimenti, Rv. 272884; Sez. 3, n. 44298 del 18/06/2019, Di Caprio, Rv. 277182). 2. Anche il ricorso di RT NO AR è infondato. 2.1. Sul giudizio di attendibilità della vittima, ai fini della prova di responsabilità, si rinvia a quanto è stato sottolineato con riguardo alla posizione del ricorrente SO, dovendosi precisare che anche il RT è stato individuato fotograficamente dalla persona offesa - sia in fase di indagini prelinninari,che con dichiarazione dibattimentale di conferma - in uno dei tre soggetti che si erano presentati al suo cospetto per ottenere lavori in subappalto o forniture di materiali per le loro ditte, consegnandole documentazione inerente alla propria impresa e presentandosi come «MO di AT»; quest'ultimo importante particolare A è stato valorizzato dai giudici di merito essendo effettivamente risultato, a riscontro, che il ricorrente fosse figliastro di MO SE, mafioso conclamato del paese siciliano di AT sito proprio nel territorio di interesse processuale (fg. 9 della sentenza impugnata). 2.2. In ordine alla sussistenza delle aggravanti, si rinvia alla posizione del SO, dovendosi solo precisare che, con riferimento all'aggravante dell'appartenenza all'associazione mafiosa di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3, cod.pen., richiamato dall'art. 629 cod.pen., tale status, per le ragioni dette, perteneva certamente al La RO, come era noto al ricorrente per le ragioni già esplicitate a proposito del SO, con la consequenziale applicazione dell'art. 59, secondo comma, cod.pen. in tema di comunicabilità delle circostanze aggravanti ai concorrenti quando vi è prova, come nella specie, della loro piena consapevolezza della caratura criminale del coimputato. Peraltro, essendo stata già individuata la circostanza aggravante delle più persone riunite, idonea a determinare l'aumento di pena previsto dall'art. 629, secondo comma, cod.pen., il ricorrente non ha interesse a dolersi della sussistenza della ulteriore circostanza aggravante di cui si discute, non avendo essa comportato alcun ulteriore aumento della sanzione inflitta dal Tribunale e confermata dalla Corte di appello (fg. 15 della sentenza di primo grado). 2.3. Del pari, il ricorrente non ha motivo di censurare la determinazione della pena, in quanto essa è stata inflitta nel minimo edittale, né il diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte ritenuto i fatti di notevole gravità e non di scarsa rilevanza il contributo concorsuale dell'imputato; dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la 6 concessione del beneficio;
ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768). Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 11.05.2023. Il Consigliere estensore SE RI Il Presi ente Serg OL