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Sentenza 10 marzo 2023
Sentenza 10 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/03/2023, n. 10331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10331 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE DI SASSARI nei confronti di: GUP TRIBUNALE DI SASSARI con l'ordinanza del 30/05/2022 del TRIBUNALE di SASSARI udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni rassegnate il 12 ottobre 2022, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal PG ASSUNTA COCOMELLO, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale dì RI, e condivise, con atto del 25 ottobre 2022, dagli imputati. Penale Sent. Sez. 1 Num. 10331 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 15/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa all'udienza del 28 settembre 2021, il Tribunale di RI ha dichiarato — a cagione della radicale carenza di descrizione del fatto oggetto di addebito — la nullità del decreto che dispone il giudizio emesso dal locale Giudice dell'udienza preliminare nel procedimento promosso nei confronti di NL D'LA, LU PE e CO CA ed ha, di conseguenza, disposto la restituzione degli atti al Giudice dell'udienza preliminare per l'ulteriore corso. 2. Il Giudice dell'udienza preliminare, ricevuti gli atti, ha sollevato conflitto negativo di competenza, ai sensi degli artt. 28 e ss. cod. proc. pen., in considerazione della ritenuta abnormità della decisione del Tribunale, resa al cospetto di una situazione che, a suo modo di vedere, avrebbe potuto e dovuto essere risolta mediante il ricorso, da parte del Tribunale, alla procedura di correzione di errore k materiale. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di RI, conclusione condivisa dagli imputati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del proposto conflitto di competenza, in quanto l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento, non appare risolvibile senza l'intervento di questa Corte. 2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la competenza debba essere attribuita al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di RI. La giurisprudenza di legittimità, nella sua composizione più autorevole (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 - 01; Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238240 - 01), ha da tempo chiarito che la categoria dell'atto abnorme va circoscritta ai provvedimenti che si pongono al di fuori del sistema processuale e non costituiscono espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento (abnormità c.d. strutturale) ed a quelli 2 che determinino la stasi del procedimento o la sua indebita regressione in grado di alterarne l'ordinata sequenza logico-cronologica (abnormità c.d. funzionale). Nel caso di specie, il Tribunale, rilevato che il fatto (contestato al capo B) per il quale gli imputati sono stati tratti a giudizio è descritto mediante rinvio ad altro capo d'imputazione (quello di cui alla lettera A) che, tuttavia, è stato escluso del decreto ex art. 429 cod. proc. pen. perché, essendo maturato il termine prescrizionale massimo, il Giudice dell'udienza preliminare ha emesso, con riferimento ad esso, sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, ha ritenuto che la situazione in tal modo venutasi a determinare integrasse un'ipotesi di omessa enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, tale da imporre, ai sensi del combinato disposto dei commi 1, lett. c) e 2 dell'art. 429 cod. proc. pen., la declaratoria di nullità dell'atto di impulso processuale, cui consegue la restituzione degli atti al Giudice dell'udienza preliminare. Così facendo, si è determinato in coerenza con l'indirizzo, cui il Collegio intende dare continuità (Sez. 1, n. 19289 del 09/04/2021, Confl. comp. in proc. Venuto, Rv. 281411 - 01; Sez. 1, n. 38640 del 21/10/2010, Confl. comp. in proc. Tenuzzo, Rv. 248719 - 01), che afferma che «Non è abnorme il provvedimento del giudice del dibattimento che disponga la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari dichiarando la nullità del decreto che dispone il giudizio per indeterminatezza dell'imputazione, trattandosi di una decisione non avulsa dal sistema processuale che non determina una stasi del procedimento». Sotto altro, connesso aspetto, non può trascurarsi, del resto, che la scelta operata dal Tribunale appare espressione — a dispetto di quanto obiettato dal Giudice dell'udienza preliminare nell'asserire che «non può che risultare irrimediabilmente anomalo il provvedimento di un organo che, tenuto all'osservanza di una procedura, pretenda di sottrarsi ad essa» — di una sua tipica attribuzione, secondo quanto confermato, ancora di recente, dalla giurisprudenza di legittimità, che ha ribadito come, «In caso di genericità o indeterminatezza del fatto descritto nel capo di imputazione, il giudice del dibattimento deve dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio, ai sensi dell'art. 429, comma 2, cod. proc. pen. (o del decreto di citazione a giudizio, ai sensi dell'art. 552, comma 2, dello stesso codice), senza alcuna previa sollecitazione, rivolta al pubblico ministero, ad integrare o precisare la contestazione, in quanto non è estensibile alla fase dibattimentale il meccanismo correttivo che consente al giudice dell'udienza preliminare di sollecitare il pubblico ministero alle opportune precisazioni e integrazioni, indicandogli, con ordinanza interlocutoria, gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche alla base del 3 rilevato difetto dell'imputazione» (Sez. 5, n. 22140 del 11/03/2022, P., Rv. 283221 - 01; Sez. 6, n. 44394 del 25/09/2019, P., Rv. 277376 - 01). 3. Una volta esclusa l'abnormità della declaratoria di nullità del decreto che dispone il giudizio, pronunziata dal Tribunale sassarese, va riconosciuta, ai sensi dell'art. 28, comma 2, cod. proc. pen., che sancisce la prevalenza, nel contrasto tra il Giudice dell'udienza preliminare e quello del dibattimento, della decisione del secondo, la competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di RI. Tanto, a prescindere dalle ragioni indicate, nel merito, dal Giudice dell'udienza preliminare, a dire del quale il Tribunale sarebbe stato tenuto ad attivare la procedura di correzione di errore materiale prevista dall'art. 130 cod. proc. pen. che, tuttavia, rientra — fatta salva l'ipotesi di avvenuta impugnazione del provvedimento de quo agitur — nella competenza del giudice che ha emesso il provvedimento e, quindi, dello stesso Giudice dell'udienza preliminare. 4. In base alle esposte considerazioni, deve affermarsi, in conclusione, che la competenza alla trattazione del procedimento in oggetto spetta al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di RI, cui vanno, conseguentemente, trasmessi gli atti, con le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di RI. Così deciso il 15/11/2022.
lette le conclusioni rassegnate il 12 ottobre 2022, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal PG ASSUNTA COCOMELLO, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale dì RI, e condivise, con atto del 25 ottobre 2022, dagli imputati. Penale Sent. Sez. 1 Num. 10331 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 15/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa all'udienza del 28 settembre 2021, il Tribunale di RI ha dichiarato — a cagione della radicale carenza di descrizione del fatto oggetto di addebito — la nullità del decreto che dispone il giudizio emesso dal locale Giudice dell'udienza preliminare nel procedimento promosso nei confronti di NL D'LA, LU PE e CO CA ed ha, di conseguenza, disposto la restituzione degli atti al Giudice dell'udienza preliminare per l'ulteriore corso. 2. Il Giudice dell'udienza preliminare, ricevuti gli atti, ha sollevato conflitto negativo di competenza, ai sensi degli artt. 28 e ss. cod. proc. pen., in considerazione della ritenuta abnormità della decisione del Tribunale, resa al cospetto di una situazione che, a suo modo di vedere, avrebbe potuto e dovuto essere risolta mediante il ricorso, da parte del Tribunale, alla procedura di correzione di errore k materiale. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di RI, conclusione condivisa dagli imputati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del proposto conflitto di competenza, in quanto l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento, non appare risolvibile senza l'intervento di questa Corte. 2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la competenza debba essere attribuita al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di RI. La giurisprudenza di legittimità, nella sua composizione più autorevole (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 - 01; Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238240 - 01), ha da tempo chiarito che la categoria dell'atto abnorme va circoscritta ai provvedimenti che si pongono al di fuori del sistema processuale e non costituiscono espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento (abnormità c.d. strutturale) ed a quelli 2 che determinino la stasi del procedimento o la sua indebita regressione in grado di alterarne l'ordinata sequenza logico-cronologica (abnormità c.d. funzionale). Nel caso di specie, il Tribunale, rilevato che il fatto (contestato al capo B) per il quale gli imputati sono stati tratti a giudizio è descritto mediante rinvio ad altro capo d'imputazione (quello di cui alla lettera A) che, tuttavia, è stato escluso del decreto ex art. 429 cod. proc. pen. perché, essendo maturato il termine prescrizionale massimo, il Giudice dell'udienza preliminare ha emesso, con riferimento ad esso, sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, ha ritenuto che la situazione in tal modo venutasi a determinare integrasse un'ipotesi di omessa enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, tale da imporre, ai sensi del combinato disposto dei commi 1, lett. c) e 2 dell'art. 429 cod. proc. pen., la declaratoria di nullità dell'atto di impulso processuale, cui consegue la restituzione degli atti al Giudice dell'udienza preliminare. Così facendo, si è determinato in coerenza con l'indirizzo, cui il Collegio intende dare continuità (Sez. 1, n. 19289 del 09/04/2021, Confl. comp. in proc. Venuto, Rv. 281411 - 01; Sez. 1, n. 38640 del 21/10/2010, Confl. comp. in proc. Tenuzzo, Rv. 248719 - 01), che afferma che «Non è abnorme il provvedimento del giudice del dibattimento che disponga la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari dichiarando la nullità del decreto che dispone il giudizio per indeterminatezza dell'imputazione, trattandosi di una decisione non avulsa dal sistema processuale che non determina una stasi del procedimento». Sotto altro, connesso aspetto, non può trascurarsi, del resto, che la scelta operata dal Tribunale appare espressione — a dispetto di quanto obiettato dal Giudice dell'udienza preliminare nell'asserire che «non può che risultare irrimediabilmente anomalo il provvedimento di un organo che, tenuto all'osservanza di una procedura, pretenda di sottrarsi ad essa» — di una sua tipica attribuzione, secondo quanto confermato, ancora di recente, dalla giurisprudenza di legittimità, che ha ribadito come, «In caso di genericità o indeterminatezza del fatto descritto nel capo di imputazione, il giudice del dibattimento deve dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio, ai sensi dell'art. 429, comma 2, cod. proc. pen. (o del decreto di citazione a giudizio, ai sensi dell'art. 552, comma 2, dello stesso codice), senza alcuna previa sollecitazione, rivolta al pubblico ministero, ad integrare o precisare la contestazione, in quanto non è estensibile alla fase dibattimentale il meccanismo correttivo che consente al giudice dell'udienza preliminare di sollecitare il pubblico ministero alle opportune precisazioni e integrazioni, indicandogli, con ordinanza interlocutoria, gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche alla base del 3 rilevato difetto dell'imputazione» (Sez. 5, n. 22140 del 11/03/2022, P., Rv. 283221 - 01; Sez. 6, n. 44394 del 25/09/2019, P., Rv. 277376 - 01). 3. Una volta esclusa l'abnormità della declaratoria di nullità del decreto che dispone il giudizio, pronunziata dal Tribunale sassarese, va riconosciuta, ai sensi dell'art. 28, comma 2, cod. proc. pen., che sancisce la prevalenza, nel contrasto tra il Giudice dell'udienza preliminare e quello del dibattimento, della decisione del secondo, la competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di RI. Tanto, a prescindere dalle ragioni indicate, nel merito, dal Giudice dell'udienza preliminare, a dire del quale il Tribunale sarebbe stato tenuto ad attivare la procedura di correzione di errore materiale prevista dall'art. 130 cod. proc. pen. che, tuttavia, rientra — fatta salva l'ipotesi di avvenuta impugnazione del provvedimento de quo agitur — nella competenza del giudice che ha emesso il provvedimento e, quindi, dello stesso Giudice dell'udienza preliminare. 4. In base alle esposte considerazioni, deve affermarsi, in conclusione, che la competenza alla trattazione del procedimento in oggetto spetta al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di RI, cui vanno, conseguentemente, trasmessi gli atti, con le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di RI. Così deciso il 15/11/2022.