Sentenza 4 luglio 2006
Massime • 1
La licenza per l'esercizio dell'attività di raccolta delle scommesse, prevista dall'art. 88 del TULPS, R.D. 18 giugno 1931 n. 773, come sostituito dall'art. 37, comma quarto, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, è necessaria non solo per i soggetti che hanno ottenuto la concessione per l'esercizio delle scommesse sportive, ma anche per i cosiddetti affiliati, che hanno ricevuto dal concessionario l'incarico di gestire la raccolta e la trasmissione delle giocate presso un punto periferico, atteso che la licenza di polizia ha carattere personale, configurandosi in difetto il reato di cui all'art. 4 della legge n. 401 del 1989.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/07/2006, n. 33949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33949 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 04/07/2006
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 756
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 16886/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia;
nel procedimento incidentale
contro
:
EL DR, nato a [...] l'[...], avverso la ordinanza resa l'1.4.2006 dal Tribunale Collegiale di Vibo Valentia;
Visto il provvedimento denunciato e il ricorso.
Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere Dr. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Izzo Gioacchino, che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
1. Con decreto del 23.3.2006 il G.I.P. del Tribunale di Vibo Valentia disponeva il sequestro preventivo di alcuni computers, completi di monitor, stampanti, fotocopiatrici ed altri arredi, istallati nel centro raccolta scommesse IN 2000, gestito in Mileto da CA DR, indagato per il reato di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 4, comma 4 bis. Su istanza dell'interessato, il Tribunale del riesame di Vibo Valentia, con ordinanza dell'11.4.2006, annullava il sequestro disponendo la restituzione al CA dei beni sequestrati. Premessa la compatibilità della L. n. 401 del 1989, art. 4, con i principi comunitari in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (artt. 43 e 49 Trattato U.E.), in ordine al caso di specie il Tribunale osservava:
- che la IN 2000 s.r.l. era abilitata all'esercizio di scommesse (sportive) in virtù di concessione rilasciatale dal CONI e di licenza di polizia rilasciata dall'autorità competente ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 88 (T.U.L.P.S.). - che il CA aveva concluso con la predetta IN 2000 un contratto per gestire servizi telefonici e telematici di accettazione di scommesse per conto della medesima società; e aveva ottenuto dal questore di Vibo Valentia una licenza per l'installazione di terminali utilizzabili per l'accesso a Internet;
- che - contrariamente a quanto ritenuto dal G.I.P. nel suo decreto dispositivo del sequestro - l'affiliato che gestisce per conto della società concessionaria la raccolta e la trasmissione delle giocate (cioè il "punto remoto" o "periferico" della concessionaria) non deve munirsi della licenza ex R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 88, essendo questa obbligatoria solo per i titolari della concessione;
- che per conseguenza difettava il fumus del reato contestato al CA.
2 - Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza, per erronea applicazione della L. n. 401 del 1989, art. 4, comma 4 bis, e del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 88.
Sostiene che quest'ultima norma richiede la licenza di p.s. non solo per i soggetti concessionari per la gestione delle scommesse, ma anche per i "rivenditori autorizzati affiliati" incaricati dai concessionari medesimi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Il ricorso è fondato.
Secondo la L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, comma 4 bis, le sanzioni penali previste dallo stesso articolo si applicano a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi del T.U.L.P.S., (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere in Italia o all'estero.
A sua volta l'art. 88 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, così come sostituito dalla L. 23 dicembre 2000, n.388, art. 37, comma 4, prevede che la licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di ministeri o altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzare e gestire le scommesse, nonché a soggetti incaricati dal consessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione.
Ne deriva che - per quanto rileva nel caso di specie - la licenza di polizia è necessaria non solo per i soggetti - coma la IN 2000 - che hanno ottenuto dal CONI la concessione per l'esercizio di scommesse sportive, ma anche per i c.d. affiliati - come il CA - che hanno ottenuto dal concessionario l'incarico di gestire, come "punto periferico", la raccolta e la trasmissione delle giocate.
Ciò risponde alla ratio della licenza di polizia, la quale è rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza sulla base di una valutazione delle esigenze di ordine pubblico con riferimento alla persona che eserciterà la licenza, e in certi casi anche al luogo in cui la licenza sarà esercitata.
È proprio questo carattere personale, e in certi casi anche territoriale, della licenza a imporre una abilitazione specifica per l'affiliato ovverosia per il "punto periferico" di gestione delle scommesse, non essendo sufficiente a tale riguardo l'abilitazione rilasciata al gestore principale.
4 - Questa conclusione non contrasta col tenore letterale del citato R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 88, secondo cui la licenza "può" essere rilasciata esclusivamente ai soggetti concessionari nonché ai soggetti incaricati dal concessionario stesso. L'uso del verbo "potere" non indica la possibilità di rilasciare la licenza alternativamente ai concessionari o ai loro incaricati, ma semplicemente allude al potere discrezionale (non vincolato) dell'autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o meno la licenza a tutti quei soggetti che sono tenuti ad ottenerla prima di intraprendere la loro attività, cioè - per quanto riguarda la soggetta materia - ai concessionari e ai loro affiliati che intendono gestire scommesse sportive.
5 - Occorre aggiungere che la necessità della licenza di polizia non viene meno se l'interessato è munito dell'apposita autorizzazione prevista dalla L. n. 401 del 1989, art. 4, comma 4 ter, per l'uso di mezzi telefonici o telematici per la raccolta o la prenotazione delle scommesse.
Infatti, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, il comma 4 bis e il comma 4 ter dell'art. 4, tutelano interessi giuridici diversi, riguardando il primo l'ordine pubblico e il secondo la sicurezza delle telecomunicazioni, sicché l'autorizzazione all'uso di mezzi telematici non può sostituire la licenza di polizia (ex plurimis Cass. Sez. 3^, n. 38058 del 1.10.2002, P.M. in proc. Fischetti, rv. 225399; Cass. Sez. Un., n. 23271 del 26.4.2004, Corsi, rv. 227727).
Non rileva quindi che nel caso di specie il CA abbia ottenuto l'autorizzazione questorile per l'utilizzazione di terminali telematici al fine raccogliere le scommesse.
6 - Per concludere, il Tribunale del riesame ha errato laddove ha escluso il fumus del reato contestato, che invece sussiste perché è risultato pacificamente che il CA gestiva scommesse per conto della IN 2000 senza essere munito della necessaria licenza di polizia.
La impugnata ordinanza, va quindi annullata con rinvio allo stesso Tribunale per nuovo giudizio sugli ulteriori presupposti del sequestro preventivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Vibo Valentia.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2006