Sentenza 6 aprile 2001
Massime • 1
La qualificazione giuridica costituisce pronuncia di merito nel solo caso in cui il riconoscimento del rapporto giuridico costituisca contemporaneamente presupposto della competenza e la condizione per l'esercizio dell'azione in modo che, negata l'esistenza del rapporto o la chiesta qualificazione di esso , la domanda debba essere rigettata. In tal caso infatti, la pronuncia sulla qualificazione non rappresenta una mera declinatoria della competenza, ma si risolve in un vero e proprio rigetto della domanda nel merito. Nel caso invece in cui la qualificazione giuridica dell'azione venga effettuata "incidenter tantum", in funzione cioè della decisione sulla competenza, senza alcuna rilevanza sull'esito definitivo della lite, essa non costituisce una pronuncia di merito, per modo che la sentenza non è impugnabile con l'appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/04/2001, n. 5129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5129 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - rel. Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. MASSIMO BONOMO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AL MA AN, elettivamente domiciliata in Roma, Via Oslavia, n. 30 presso l'avv. Alberto Dente unitamente all'avv. Filippo Rodelli del foro di Lecce, che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI SALICE SALENTINO, in persona del sindaco prof. Antonio Scandone, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cadorna, n. 9, presso l'avv. Gabriele Valentini, che unitamente all'avv. Luigi Rella del foro di Lecce lo rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 250 pubblicata il 15 maggio 1998;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 gennaio 2001 dal Relatore Cons. Dott. Ugo VITRONE;
udito l'avv. Filippo RODELLI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 24 novembre 1986 RI ES TE conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce il Comune di Salice Salentino per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti dal fondo di sua proprietà a causa di imponenti allagamenti con danni alle colture provocati dalle acque provenienti dalla rete fognante comunale che venivano convogliate, insieme alle acque piovane e a quelle provenienti dalle abitazioni civili e pubbliche, in un canale che correva lungo il proprio fondo;
chiedeva inoltre la condanna del convenuto all'esecuzione di idonee opere fognanti idonee a evitare il ripetersi del denunziato inconveniente e, in via subordinata, la sospensione delle dedotte immissioni. Con sentenza del 31 ottobre 1994 il tribunale dichiarava la propria incompetenza indicando quale giudice competente a conoscere della controversia il tribunale regionale delle acque pubbliche. Su gravame dell'attrice la Corte d'Appello di Lecce, con sentenza del 22 aprile - 15 maggio 1998, dichiarava inammissibile l'impugnazione. Sosteneva la corte che la pronuncia appellata non conteneva alcuna statuizione di merito, neppure implicita, in quanto il primo giudice aveva ritenuto la domanda risarcitoria proposta in giudizio come eziologicamente connessa e dipendente da quella - individuata come principale - volta a ottenere la condanna del convenuto alla modifica della rete fognaria con la realizzazione di una condotta interrata in luogo di quella attuale a cielo aperto. Da ciò conseguiva che la sentenza di primo grado, indipendentemente dalla corretta indicazione del giudice competente, avrebbe potuto essere impugnata unicamente col regolamento necessario di competenza.
Contro la sentenza ricorre per cassazione RI ES TE con due motivi illustrati da memoria.
Resiste con controricorso il Comune di Salice Salentino. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo viene denunciata la violazione e la falsa applicazione dell'art. 42 e degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ., nonché dell'art. 2043 cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3 e 5, cod. proc. civ., e si sostiene che la sentenza impugnata sarebbe viziata da, un totale dissesto motivazionale avendo apoditticamente negato l'interesse della attrice a impugnare con l'appello la decisione del tribunale che aveva omesso di pronunciare sulla domanda risarcitoria proposta in relazione al la illecita, precaria e invasiva condotta del Comune, rispetto alla quale la richiesta di realizzazione di una opportuna sistemazione della rete fognaria aveva valore di mero suggerimento, non essendo consentita la condanna a un facere nei confronti di una Pubblica Amministrazione. Richiama a tal fine la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la pronuncia sulla qualificazione del rapporto dedotto in giudizio non rappresenta una mera declinatoria sulla competenza ma si risolve in un vero e proprio rigetto della domanda attrice tutte le volte che il riconoscimento di un rapporto giuridico costituisca contemporaneamente il presupposto della competenza e la condizione per l'esercizio dell'azione, di modo che, negata l'esistenza del rapporto o la chiesta qualificazione di esso, la domanda debba essere rigettata.
La censura non ha fondamento ne' appare pertinente il richiamo alla giurisprudenza citata al riguardo.
Va infatti ribadito che l'operatività della regola generale che impone la proposizione del regolamento necessario di competenza contro le sentenze declinatorie è stata esclusa solo con riferimento ad una fattispecie del tutto particolare nella quale il pretore, adito quale giudice del lavoro, avendo escluso nella specie la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, non si era limitato a dichiarare la propria incompetenza indicando quale giudice competente il tribunale, ma aveva ritenuto di dover rigettare la domanda nel merito: in tal caso è stato ritenuto che la pronuncia pregiudiziale di incompetenza del giudice adito era tale, per sua natura e funzione, da precludere l'esame del merito, con la conseguenza che la pronuncia di rigetto nel merito che seguiva a quella di incompetenza costituiva una statuizione che non era semplicemente alternativa o compatibile con l'altra, ma ad essa si contrapponeva con rilevanza autonoma, in piena antitesi strutturale e funzionale, e, non potendo stabilirsi quale delle due contrapposte pronunce prevalesse sull'altra, si verificava un vizio di intrinseca contraddittorietà che doveva essere rimosso dal giudice di appello previo riesame delle questioni all'uopo rilevanti pur in difetto di esplicita censura sul punto (Cass. 19 luglio 1991, n. 8055, citata in ricorso).
Quando, invece, la qualificazione giuridica dell'azione venga proposta incidenter tantum in funzione della sola decisione sulla competenza e senza alcuna rilevanza sull'esito definitivo della lite, essa non costituisce una pronuncia di merito e non consente l'impugnazione della sentenza meramente declinatoria della competenza con l'appello (Cass. 4 giugno 1992, n. 6905, anche essa citata in ricorso).
E, poiché nella specie il primo giudice non ha pronunciato in alcun modo sul merito, neppure implicitamente, ma si è limitato a declinare la propria competenza, com'è confermato dal rilievo che la ricorrente si duole dell'omessa pronuncia sulla propria domanda risarcitoria, la sentenza impugnata merita conferma. Il rigetto del primo motivo di ricorso e la conseguente conferma della inammissibilità dell'appello comportano l'assorbimento dell'esame del secondo motivo, con il quale la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2043 cod. civ., 42 cod. proc. civ., e 1 e 140 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., sotto il profilo dell'erronea qualificazione della rete fognaria quale opere pubblica idraulica, idonea in quanto tale a radicare la competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche.
In conclusione, il ricorso non può trovare accoglimento e deve essere respinto.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese giudiziali che liquida in complessive L. 170.000, oltre L.
2.500.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2001