Sentenza 20 febbraio 2008
Massime • 1
Qualora, essendo l'imputato assistito da due difensori, uno di essi non riceva il prescritto avviso e tuttavia compaia, unitamente all'altro difensore, eccependo formalmente la nullità senza chiedere termine a difesa, la sola comparizione non può essere considerata come sanatoria di detta nullità (principio affermato, nella specie, con riguardo a procedura di riesame).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/02/2008, n. 8146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8146 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 20/02/2008
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - N. 247
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 41141/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE IT CO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia, in data 13.10.2007. Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Santi Consolo, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. Uditi i difensori Avv. CO Loiacono e Avv. Prof. Giovanni Aricò i quali hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. Osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto del 3.9.2007, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vibo Valentia dispose il sequestro preventivo, in relazione alla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, di:
ditta individuale "Il Pinguino" di De RI MA;
appartamento sito in Ionadi, località Santa Chiara;
appartamento e locale deposito sito in Ionadi, Frazione Vena, via Nazionale;
fabbricato a quattro livelli sito in Ionadi Frazione Vena;
fabbricato in costruzione sito in Ionadi Frazione Vena;
Audi A3 targata CZ 749 MA intestata a De RI RO;
Kia Carnival targata CC 431 HF;
Motociclo Honda ON targato AW 3499;
11 buoni postali cointestati a EL RE e LU NN;
tutti i beni mobili riconducibili all'attività della lavanderia "Il Pinguino" ritenuti di pertinenza di De RI MA, indagato per i reati di estorsione e minaccia.
Avverso tale provvedimento l'interessato propose istanza di riesame, ma il Tribunale di Vibo Valentia, con ordinanza del 13.10.2007, la respinse tranne che per i buoni postali.
Ricorre per cassazione il difensore di De RI CO, terzo interessato, deducendo:
1. violazione della legge processuale in relazione all'omesso avviso all'Avv. CO Stilo, nominato difensore prima dell'udienza;
nonostante la nullità fosse stata tempestivamente eccepita il Tribunale non ha rinviato l'udienza;
2. violazione di legge in relazione all'art. 321 c.p.p. e L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies e difetto di motivazione sulle specifiche doglianze avanzate dalla difesa;
l'ordinanza è stata redatta con testo identico e cumulativo, sostituendo nel dispositivo il nome di De RI MA con quello del terzo interessato;
il Tribunale avrebbe ignorato che De RI CO, fratello di MA, è proprietario dell'intero immobile e non del solo appartamento sovrastante la lavanderia "Il Pinguino" e che lo ricevette per donazione dai genitori nel 1992, vale a dire in epoca non sospetta, quando il fratello MA aveva 18 anni;
nessuna rilevanza potrebbe essere attribuita ai fini della dimostrazione dell'interposizione fittizia, al fatto che l'appartamento fosse abitato da De RI MA, essendo costui il fratello del proprietario e non un estraneo e vi è un contratto registrato di comodato a favore di EL SA;
la difesa avrebbe fornito prova della capacità reddituale del ricorrente ma in ogni caso egli ricevette per donazione dai genitori l'immobile, che fu costruito su un terreno da costoro acquistato il 27.3.1985 al prezzo di L. 13.000.000; il costo di costruzione stimato dall'Agenzia delle entrate è riferito all'attualità e non al momento dell'acquisto; non si sarebbe tenuto conto dei documenti prodotti che attestavano la previsione di una penale, il pagamento di L. 142.000.000 da De RI CO, unico referente nella commissione e nel pagamento delle opere;
irrilevante sarebbe che in occasione della contestazione di una violazione edilizia sarebbe intervenuto De RI MA, posto che il padre CO è invalido;
3. violazione del diritto alla prova ed al contraddittorio in relazione agli stessi elementi esposti al motivo precedente. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Il Tribunale ha richiamato una pronunzia di questa Corte secondo la quale "In caso di omessa notifica a uno dei due difensori dell'indagato dell'avviso della udienza di riesame si verifica una nullità a regime intermedio della procedura. Peraltro, qualora il difensore regolarmente avvisato concluda nel merito e l'altro difensore sia comparso, limitandosi ad eccepire la omessa notifica senza chiedere un termine a difesa, la nullità resta sanata, in base all'art. 184 c.p.p., comma 1; e, in mancanza di espressa richiesta di rinvio della udienza ex art. 184 c.p.p., comma 2, deve intendersi - tenuto conto delle strette cadenze che caratterizzano la procedura di riesame e della connessa presunzione di interesse del sottoposto a misura coercitiva di ottenere una rapida decisione - che il secondo difensore abbia rinunciato al termine a difesa, aderendo alle richieste di merito formulate dal condifensore". (Cass. Sez. 6 sent. n. 3118 del 24.7.1997 dep.
8.8.1997 rv 209751). Ad avviso del Tribunale pertanto, avendo il difensore comparso, eccepito la nullità conseguente all'omessa notifica dell'avviso, ma non avendo chiesto un termine, la nullità sarebbe sanata. Il Collegio non condivide l'assunto.
La massima sopra riportata sembra riferirsi all'ipotesi in cui il difensore non avvisato si limiti a segnalare di non aver ricevuto l'avviso dell'udienza, ma che esplicitamente o implicitamente rinunzi ad eccepire formalmente la nullità.
Altra e distinta ipotesi è invece quella nella quale il difensore eccepisca formalmente la nullità a regime intermedio. In questo secondo caso non è necessario che il difensore, dopo la formale proposizione dell'eccezione, formuli ulteriori richieste dal momento che l'art. 182 c.p.p. impone soltanto che la parte eccepisca la nullità e non pone a carico della stessa ulteriori oneri, mentre l'art. 184 c.p.p. fa salva la concessione del termine quando la parte compaia al solo scopo di far valere la nullità.
Del resto le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che "Nel procedimento di riesame l'inosservanza del termine di tre giorni liberi che devono intercorrere tra la data di comunicazione o notificazione dell'avviso di udienza e quella dell'udienza stessa è causa di nullità generale (a regime intermedio) dell'atto che, se tempestivamente eccepita, ne impone la rinnovazione, non essendo sufficiente la concessione di un ulteriore termine ad integrazione di quello originario". (Cass. Sez. Un. sent. n. 8881 del 30.1.2002 dep.
7.3.2002 rv 220841. Fattispecie relativa a procedimento di riesame di sequestro probatorio).
Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullati rinvio al Tribunale di Vibo Valentia per un nuovo esame.
La decisione assunta rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Vibo Valentia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 febbraio 2008. Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2008