Sentenza 8 maggio 2002
Massime • 1
L'avvocato, difensore di ente pubblico che ne sia anche dipendente, è legittimato a proporre richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro probatorio avente ad oggetto documenti rinvenuti negli uffici dell'avvocatura dell'ente e strumentali alla difesa dello stesso, in quanto l'esistenza di un rapporto di impiego con l'ente pubblico non snatura la professionalità del difensore, ne'sminuisce le garanzie costituzionali intese ad assicurare il diritto inviolabile di cui all'art. 24 Cost.
Commentario • 1
- 1. Le garanzie difensive previste dall’art. 103 c.p.p..https://www.filodiritto.com/ · 16 settembre 2012
Com'è noto, il codice di rito prevede vincoli particolarmente rigorosi laddove si debba procedere ad una attività di indagine presso uno studio legale. [1] Cass. pen., sez. VI, 12/03/01, n. 20295. [2] Ibidem. [3] Stefania Ciani, “Ancora qualche puntualizzazione sulle garanzie del difensore”, Cass. pen., 1998, 3, 840. [4] Ibidem. [5] Cass. pen., sez. II, 22/05/97, n. 3513. [6] Stefania Ciani, “Ancora qualche puntualizzazione sulle garanzie del difensore”, Cass. pen., 1998, 3, 840 la quale richiama a sua volta: G. Frigo, Sub art. 103, in Commentario del nuovo codice di procedura penale, a cura di E. Amodio e O. Dominioni, vol. I, Giuffrè, 1989 il quale argomentando “argomentando dalla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/05/2002, n. 23354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23354 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PASQUALE TROJANO - Presidente - del 08/05/2002
Dott. LUCIANO DERIU - Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO - Consigliere - N. 1345
Dott. ANTONIO STEFANO AGRÒ - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIORGIO COLLA - Consigliere - N. 8884/2001
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi promossi da RT OM e PI RI ON contro l'ordinanza 7 febbraio 2001 del Tribunale del riesame di Milano. Udita la relazione del Consigliere Antonio Stefano Agrò Udito il P.G. Loris D'Ambrosio che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Udito per i ricorrenti l'avvocato Paolo Della Sala.
Ritenuto in fatto
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano dichiarava inammissibile, per difetto di interesse, la richiesta di riesame avanzata da RT OM e da PI RI ON contro il provvedimento di sequestro probatorio di documenti rinvenuti presso gli uffici dell'avvocatura della Regione Lombardia, emesso dal p.m. il 15 gennaio 2001.
Osservava il Tribunale che gli istanti, ai sensi dell'art. 257 c.p.p., non solo non erano imputati nel procedimento di merito ne'
soggetti che avrebbero diritto alla restituzione delle cose, ma che i medesimi non potevano nemmeno definirsi persone alle quali le cose erano state sequestrate.
Essendo pacifico che il sequestro era avvenuto negli uffici della Regione Lombardia (e cioè non nello studio dell'avvocato OM, il quale d'altra parte non risultava investito di incarichi da parte della Regione), il ON, avvocato della Regione nel cui ufficio il sequestro era stato eseguito, non poteva vantare alcun interesse al riesame. L'attività di costui, in quanto pubblico dipendente, era priva di rilievo autonomo e personale verso l'esterno, mentre nei confronti della Regione, il particolare rapporto di lavoro faceva si che i beni oggetto del sequestro fossero riferibili esclusivamente all'Ente. E a conferma di ciò bastava rilevare che detti beni, in caso di restituzione, sarebbero dovuti tornare nella disponibilità della Regione e non dell'avvocato ON.
2. Contro questa ordinanza ricorrono gli avvocati OM e ON. Quest'ultimo, in ordine alla sua legittimazione e richiedere il riesame, fa rilevare che egli è iscritto all'albo degli avvocati e procuratori con riferimento agli affari della Regione Lombardia e che il suo studio è stato perquisito. Aggiunge che, insieme all'avvocato OM, gli era stato affidato l'incarico di seguire proprio il procedimento in relazione al quale è avvenuto il sequestro. Tanto posto (e considerato che il sequestro ha avuto ad oggetto anche appunti, corrispondenza, atti del procedimento patrocinato, files personali del computer) non si vede come al ON possa negarsi la qualità di detentore qualificato delle cose e di soggetto cui parte delle stesse cose dovrebbero essere restituite, soggetto al quale, per costante giurisprudenza, è riconosciuta la legittimazione a richiedere il riesame.
3. Ma la medesima legittimazione spetta anche all'avvocato OM che, come risultava documentalmente provato, ricopre il ruolo di dirigente dell'avvocatura regionale, patrocinatore nel procedimento i cui atti sono stati oggetto di sequestro. Provvedimento che quindi incide sulla possibilità di espletare il mandato conferitogli.
4. Tanto detto in ordine alla legittimazione, i ricorrenti ritengono che il sequestro in esame abbia violato l'art. 103 del codice di rito in relazione agli artt. 250 e 252 c.p.p.. La tutela accordata dalla prima delle norme richiamate deve ritenersi comprendere anche gli avvocati iscritti negli albi speciali, nonostante il Tribunale, sotto il profilo del difetto di legittimazione, l'abbia sostanzialmente negato.
Ora il sequestro è stato eseguito senza l'adozione delle cautele ed il rispetto delle regole che ne disciplinano l'effettuazione presso gli studi degli avvocati, anche se tali avvocati non siano difensori degli indagati. Ne è derivata la nullità della perquisizione e conseguenzialmente del sequestro in esame.
Considerato in diritto
1. Muovendo dal ricorso dell'avvocato ON, deve osservarsi che nell'ordinanza impugnata si ritiene dirimente, per risolvere il problema della sua legittimazione a richiedere il riesame del sequestro, il rapporto di impiego (denominato di lavoro) che lo lega all'ente regionale. Rapporto a causa del quale viene negato che l'attività del ON abbia "per sua natura connotati di rilievo autonomo e personale verso l'esterno" mentre, rispetto all'ente viene sottolineato che le iniziative sul piano giudiziario sono condizionate alle determinazioni del soggetto pubblico. Ne consegue, sempre per l'ordinanza, un interesse a ricorrere esclusivamente da parte della Regione.
2. Tale argomentazione, a ben vedere, è in primo luogo ambigua e comunque priva di specificità.
Con essa certo non si vuol sostenere la tesi, priva d'ogni fondamento, per cui l'avvocato di ente pubblico non sottoscrive gli atti giudiziari dei quali è autore, ovvero quella, addirittura offensiva, che il suo impegno professionale sia in qualche modo sminuito dal cliente prescelto. Sicché forse si suggerisce che la particolare natura di questo cliente rende, per così dire, meno caratterizzata da interesse di parte l'attività professionale, in tal modo "spersonalizzandola".
Va però rilevato che l'assenza di connotati di rilievo autonomo e personale verso l'esterno, se così intesi, non caratterizza soltanto la posizione degli avvocati iscritti nell'elenco speciale, pubblici dipendenti, ma in genere l'attività di ogni legale. Insomma l'avvocato, anche se rappresenta soggetti privati, agisce comunque su mandato del cliente e quindi non personalizza (se così ci si vuole esprimere)ed è anzi deontologicamente tenuto a non personalizzare la propria attività. Altra cosa può dirsi della parte che, se privata, ha un interesse personale, se pubblica, un interesse pubblico e quindi in questa prospettiva non personale.
D'altronde lo stesso discorso vale anche per le "iniziative sul piano giudiziario", dato che dominus del rapporto dedotto nella lite e della stessa lite è pur sempre l'assistito, mentre al professionista spetta solo la discrezionalità tecnica nell'impostazione e nella conduzione della causa.
Tanto significa che il ragionamento del Tribunale, a seguirlo in tutte le sue conseguenze, porterebbe necessariamente e paradossalmente a concludere che mai il professionista legale, libero o di ente pubblico che sia, si trova, rispetto a pratiche riguardanti clienti, nella posizione di persona alla quale le cose sono state sequestrate, legittimata a richiedere il riesame ai sensi dell'art.257 c.p.p. E poiché l'interesse della Regione non è personale, nemmeno questa potrebbe chiedere, sotto il profilo di persona cui le cose sono state sequestrate, il riesame del sequestro.
3. Ma un simile ordine di idee è inficiato anche da un più profondo errore di prospettiva.
Sembra evidente, aldilà della forma argomentativa impiegata, che il Tribunale di Milano stima che l'esistenza di un rapporto di impiego pubblico definisca sempre e di per sè la relazione tra il dipendente (qualunque posizione esso ricopra) e la cosa di proprietà dell'ente. Ed in effetti simile relazione è per lo più regolata (non tanto dal rapporto di impiego, quanto) dal derivante rapporto organico, secondo cui atti, attività e relativi effetti, pur materialmente posti in essere o subiti dall'impiegato, si imputano, omisso medio, direttamente all'ente pubblico (il quale ultimo dunque è la sola persona - ancorché giuridica - cui le cose, in caso di sequestro avvenuto nelle mani di un dipendente affidatario, sono state sequestrate).
4. Tuttavia non può non essere considerato che nell'ipotesi in esame il soggetto che deteneva le cose in questione svolgeva la peculiarissima funzione di difensore e che queste cose erano proprio documenti su cui la difesa si basava.
Ora, la funzione difensiva code di garanzie costituzionali dirette ad evitare l'intromissione anche autoritativa tra difensore e assistito, al fine di assicurare il diritto, inviolabile proclamato dall'art. 24 della Carta(si pensi per esempio al segreto professionale). Assistito e difensore sono dunque destinatari di tali garanzie e aspetto essenziale della relazione tra le parti è, sotto il profilo oggettivo, l'affidamento al professionista dei documenti strumentali alla difesa con creazione del fascicolo, del quale l'avvocato ha dunque una detenzione qualificata rispetto ai terzi. Detenzione che ha rilievo nella sua materialità per l'attività professionale, ma che ha anche riflessi strettamente giuridici sulla disponibiltà della cosa. Nel senso che è il legale - e non il cliente - il solo soggetto abilitato a poter opporre ai terzi (proprio in virtù di quella discrezionalità tecnica alla quale s'è già accennato) l'esistenza di un nesso strumentale tra il documento e la difesa.
5. Ciò posto, l'esistenza di un rapporto di impiego con l'ente pubblico, fonte della prestazione difensiva, mentre, come s'è già detto, non snatura la professionalità del difensore, non può nemmeno incidere sulla detenzione qualificata appena vista, a meno di non voler menomare il diritto di difesa dell'ente, il quale, in alcune ipotesi, è obbligato a servirsi di avvocati iscritti negli elenchi speciali.
Questo in altri termini vuol dire che il difensore, qualunque rapporto lo leghi al difeso e chiunque il difeso sia, si trova sempre nella posizione di persona alla quale le cose sono state sequestrate, ove assuma che esse appartengano al fascicolo processuale. Con la conseguenza che non può essergli negato ne' interesse ne' legittimazione alla richiesta del riesame e che, in caso di esito positivo di questa, i documenti devono essergli restituiti.
6. Tanto detto, dalla stessa ordinanza impugnata si ricava che la perquisizione presso l'ufficio dell'avvocato ON è stata fatta su decreto del p.m., senza autorizzazione del GIP e avviso al Consiglio dell'ordine, direttamente dalla polizia giudiziaria e quindi in piena violazione dell'art. 103 c.p.p. Norma la cui operatività, secondo costante giurisprudenza, non è condizionata dal fatto che il difensore assista un indagato (e nemmeno un soggetto coinvolto) nello stesso procedimento per cui la perquisizione è operata. La nullità che ne deriva travolge anche il successivo sequestro e comporta la restituzione dei documenti al professionista.
7. Ripristinata così la situazione ordinaria è superfluo prendere in considerazione gli argomenti avanzati dall'avvocato OM, il cui interesse è pienamente soddisfatto dall'operata restitutio in integrum.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro 15 gennaio 2001 del pubblico ministero presso il Tribunale di Milano ed ordina la restituzione degli atti sequestrati all'avvocato ON.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2002