Sentenza 6 dicembre 2007
Massime • 1
Il termine utile per la convalida decorre dal momento in cui si è verificata l'effettiva privazione della libertà personale anche nel caso in cui il P.M. abbia disposto il fermo dell'indiziato di delitto in un momento successivo a quello in precedenza eseguito dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa, dovendo escludersi che il fermo disposto dal P.M. possa risolversi in una illegittima proroga di quello operato dalla polizia giudiziaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/12/2007, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 06/12/2007
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 3887
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - N. 21383/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PA NI, N. IL 12/09/1977;
2) AL MI, N. IL 14/09/1983;
3) MA GI, N. IL 02/11/1988;
avverso ORDINANZA del 09/05/2007 GIP TRIBUNALE di RAGUSA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIORDANO UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Viglietta che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. OSSERVA
Con ordinanza in data 9/5/07 il GIP del Tribunale di Ragusa ha convalidato il fermo di CA NI, LO MI e GI OR che era stato disposto ai sensi dell'art. 384 c.p.p., comma 1, dal locale Procuratore della Repubblica, con decreto in data 5/5/07, per essere i predetti gravemente indiziati di concorso in episodi di rapina e tentata rapina aggravata e in reati strumentali e ha contestualmente applicato nei confronti degli stessi la misura cautelare della custodia in carcere.
Contro tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, limitatamente alla convalida del fermo, il comune difensore degli indagati lamentando tra l'altro, oltre a varie irregolarità che sarebbero state commesse, che il provvedimento, formalmente eseguito lo stesso 5/5/07, era in realtà già in atto, ad iniziativa della polizia giudiziaria ai sensi del comma 2 del citato art. 384 c.p.p., dal giorno precedente, per cui la convalida risultava tardiva, non essendo stato rispettato il termine di cui agli artt. 390 c.p.p. e art. 13 Cost., comma 3. La doglianza è meritevole di accoglimento, e l'ordinanza impugnata deve pertanto nella parte relativa alla convalida del fermo essere annullata senza rinvio.
Ed invero, come rilevato dal Procuratore generale presso questa Corte e come risulta dallo stesso provvedimento del Procuratore della Repubblica, gli indagati erano in realtà già stati tutti fermati dalla polizia giudiziaria il 4/5/07 ed è quindi da tale data - considerato il carattere unitario dell'istituto disciplinato dall'art. 384 c.p.p. e non potendo il fermo disposto dal pubblico ministero risolversi in una illegittima proroga della durata di quello già operato dalla polizia giudiziaria - che si doveva fare decorrere il termine utile per la convalida, essendo quello il momento in cui si era verificata la effettiva privazione della libertà al quale secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Sez. 4^ 24/11/99, P.M. in proc. Jovanovic, rv. 216.467; Sez. 3^ 10/10/03, Boschet e altro, rv. 227.301; Sez. 6^ 20/11/03, Buono, rv. 229.015) si deve avere riguardo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla convalida del fermo.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2008