Cass. pen., sez. III, sentenza 14/12/2001, n. 5674
CASS
Sentenza 14 dicembre 2001

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In caso di realizzazione di opere edilizie in difformità delle norme previste dalla legge 2 febbraio 1974 n. 64 (normativa sulle costruzioni in zone sismiche), o dalle fonti integrative da questa previste, la esecuzione della sanzione amministrativa della demolizione disposta dal giudice con la sentenza di condanna compete all'ufficio tecnico della Regione o a quello del genio civile. (La Corte ha nella specie chiarito che non vi può essere una equiparazione con la disciplina del diverso ordine di demolizione di cui all'art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, la cui esecuzione spetta all'autorità giudiziaria, atteso che il generale principio per il quale la esecuzione dei provvedimenti adottati dal giudice, pure se applicativi di sanzioni amministrative, deve ritenersi demandata all'autorità giudiziaria, ai sensi degli artt. 655 e seg. cod. proc. pen., opera solo ove la legge non disponga altrimenti in modo espresso, come nella materia in questione ai sensi art. 24 legge n. 64 citata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 14/12/2001, n. 5674
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5674
    Data del deposito : 14 dicembre 2001

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