Sentenza 14 dicembre 2001
Massime • 1
In caso di realizzazione di opere edilizie in difformità delle norme previste dalla legge 2 febbraio 1974 n. 64 (normativa sulle costruzioni in zone sismiche), o dalle fonti integrative da questa previste, la esecuzione della sanzione amministrativa della demolizione disposta dal giudice con la sentenza di condanna compete all'ufficio tecnico della Regione o a quello del genio civile. (La Corte ha nella specie chiarito che non vi può essere una equiparazione con la disciplina del diverso ordine di demolizione di cui all'art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, la cui esecuzione spetta all'autorità giudiziaria, atteso che il generale principio per il quale la esecuzione dei provvedimenti adottati dal giudice, pure se applicativi di sanzioni amministrative, deve ritenersi demandata all'autorità giudiziaria, ai sensi degli artt. 655 e seg. cod. proc. pen., opera solo ove la legge non disponga altrimenti in modo espresso, come nella materia in questione ai sensi art. 24 legge n. 64 citata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/12/2001, n. 5674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5674 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCESCO TORIELLO - Presidente - del 14/12/2001
1. Dott. ALFREDO TERESI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere - N. 3487
3. Dott. VITTORIO VANGELISTA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ALFREDO LOMBARDI - Consigliere - N. 26701/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nei confronti di CA NC, n. il 15/7/1947 a S. Sostene, ivi res.te avverso l'ordinanza in data 8/3/2001 del Tribunale di Catanzaro, in funzioni di giudice dell'esecuzione
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Piccialli Letta la requisitoria in data 7/10/2001 del Sost. P. G. Dott. B. Ranieri che ha concluso per l'annullamento senza rinvio. Lette le memorie difensive in data 26/11 e di replica in data 27/11/2001, del difensore del LE, avv. NC Pesci da Soverato.
FATTO E DIRITTO
In forza di decreto penale di condanna, non opposto, relativo, tra l'altro, a contravvenzioni alla normativa sulle costruzioni nelle zone sismiche, di cui alla L. 64174, e contenente l'ordine di demolizione di cui all'art. 23 della legge medesima, il P.M. presso il Tribunale di Catanzaro promosse l'esecuzione penale della menzionata statuizione, emettendo ingiunzione a demolire a carico del condannato NC LE.
Proposta da quest'ultimo opposizione, ai sensi dell'art. 666 c.p.p, l'adito giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza in epigrafe la accoglieva, dichiarando l'inefficacia del provvedimento del P.M., sul rilievo dell'esclusiva spettanza all'autorità amministrativa dei compiti relativi all'esecuzione della sanzione restitutoria de qua, ancorché irrogata dall'A.G..
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Catanzaro, denunciando, ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. e) e b) c.p.p. manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione dell'art 655 c.p.p.. Sotto il primo profilo il ricorrente sostiene che inutilmente il G.E. avrebbe prescritto al P.M. adempimenti, relativi alla comunicazione del provvedimento da eseguire alla P.A., essendo stata questa già effettuata a seguito dell'intervenuta definitività del decreto penale di condanna, senza che da parte delle autorità amministrative preposte fosse stata compiuta, a distanza di sei anni, alcuna attività di esecuzione.
Sotto il secondo deduce che erroneamente sarebbe stata attribuita natura amministrativa, anziché giurisdizionale, all'ordine di cui all'art 23 L. 64/74,la cui esecuzione, nei casi di inerzia (come nella specie) della P.A, rientrerebbe nel potere - dovere del P.M., ai sensi dell'art 655 c.p.p.. Il P.G. presso questa Corte si è espresso per l'accoglimento del ricorso, la cui fondatezza è stata, invece, contestata nelle memorie difensiva e di replica depositate dal difensore di fiducia del LE.
Il ricorso è infondato.
Deve, anzitutto, rilevarsi che nessun adempimento risulta imposto dal G.E al P.M. nel provvedimento oggetto d'impugnazione, nella cui parte motiva viene solo citata, in funzione della tesi posta a base della decisione, la norma che dispone la comunicazione alla P.A competente (a cura della cancelleria del giudice e non del P.M.) del provvedimento di condanna esecutivo, contenente sanzioni ex art 23 L.64/74; pertanto è inconferente il primo motivo di ricorso.
Quanto al secondo, come correttamente evidenziato dal giudice dell'esecuzione, la legge n. 64 del 1974,che pur prevede, nel citato articolo, l'irrogazione della sanzione amministrativa demolitoria da parte dell'A.G. penale, con il decreto o la sentenza di condanna (allorquando le opere siano state eseguite in difformità alle norme prescritte dalla legge medesima o dalle fonti integrative di cui agli artt. 1 e 3),contiene anche, al successivo art. 24, precise disposizioni relative all'esecuzione delle sanzione suddetta (così come delle "prescrizioni" che, anche ai sensi dell'art. 23 cit, siano state, eventualmente ed in alternativa, dettate dal giudice penale), attribuendo il relativo compito all'ufficio tecnico della regione o a quello del genio civile, secondo le competenze vigenti, autorità facultate ad avvalersi della forza pubblica, ponendo, altresì, le relative spese a carico del "condannato". E proprio ai fini di tale esecuzione il successivo artt. 26 prevede la trasmissione a dette autorità della copia della sentenza o del decreto penale esecutivi, entro gg. 15 dalla intervenuta irrevocabilità o esecutività degli stessi, mentre l'art. 27 istituisce un fondo in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei L.L.P.P., prevedendo, infine, le modalità di recupero delle spese di esecuzione.
A fronte di tale specifica e dettagliata disciplina, inequivocamente evidenziante la precisa scelta del legislatore di demandare all'autorità amministrativa l'esecuzione delle sanzioni de quibus, ancorché pronunziate dal giudice penale, non conferente deve ritenersi il richiamo, da parte del ricorrente P.M., ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (segnatamente da S.U. 24/7/96 n. 15, Monterisi), in tema di esecuzione del, pur analogo (ma non del tutto), ordine di demolizione di cui all'art 7 u.c. L. 47/85, in materia urbanistico - edilizia.
Pur trattandosi, nell'uno e nell'altro caso, di provvedimenti formalmente giurisdizionali e sostanzialmente sanzionatori amministrativi, deve tuttavia osservarsi che, a differenza che nella legge n. 64 del 1974, in quella n. 47 del 1985 non si rinvengono disposizioni, analoghe a quelle contenute nei citati artt. 24 e segg. della prima, in materia di esecuzione della statuizione demolitoria pronunziata dal giudice. Non a caso, a tal proposito, la menzionata giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che il principio secondo il quale l'esecuzione del provvedimento adottato dal giudice, applicativo di sanzione amministrativa, deve ritenersi demandato alla giurisdizione dell'A.G. penale, ai sensi degli artt. 655 e segg. c.p.p, deve ritenersi operante "salvo che la legge non disponga altrimenti in modo espresso" (così, testualmente, leggesi nella motivazione della citata set. n. 12/96 delle S.S.U.U.); e nella specie, come si è visto, la legge dispone in modo espresso, attribuendo tale esecuzione ad autorità amministrative ben individuate.
Nè può, d'altra parte, l'eventuale omissione o ritardo degli atti dovuti da parte della P.A. (situazione patologica di fronte alla quale al P.M. non resta che esercitare l'eventuale azione penale per i reati configurabili, nell'ipotesi di ingiustificata inerzia) dar luogo ad un intervento surrogatorio da parte dell'A.G., che, esulante dalla previsione legislativa in una materia oggetto di dettagliata disciplina, sarebbe irrimediabilmente viziato da sconfinamento di poteri, in difetto di giurisdizione.
L'impugnazione va, in definitiva, rigettata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2002