Sentenza 24 giugno 2008
Massime • 1
La disposizione dell'art. 13, comma terzo-quater, D.Lgs. 26 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle norme in tema di immigrazione), secondo la quale il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione del cittadino straniero, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere, si applica anche nel caso in cui lo straniero non sia stato formalmente espulso, ma fermato alla frontiera e immediatamente respinto verso il Paese di origine, in quanto l'applicazione analogica della norma, consentita perché "in bonam partem", risponde all'esigenza di evitare giudizi inutili ogni volta che il cittadino straniero non si trovi più sul territorio nazionale. (Nella specie l'immediato respingimento era stato determinato dalla contraffazione del permesso di soggiorno esibito dallo straniero alla frontiera).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/06/2008, n. 29161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29161 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 24/06/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 1890
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 011941/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO;
nei confronti di:
1) ENOBAKHARE VICTOR N. IL 06/01/1977;
avverso SENTENZA del 10/01/2008 GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRANERO FRANCANTONIO;
Lette le conclusioni del procuratore generale, in persona del Dott. Anna Maria De Sandro che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
OSSERVA
1. - Il procuratore della Repubblica di Busto Arsizio ricorre avverso la sentenza di proscioglimento emessa dal GUP presso il tribunale della stessa sede nei confronti dell'imputato in epigrafe, tratto a giudizio per rispondere del reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286, art. 5, comma 8 bis perché, apponendovi la propria fotografia ed i propri asseriti dati, contraffaceva il permesso di soggiorno apparentemente rilasciatogli dalla questura di Novara, ma in realtà mai rilasciato e confezionato mediante sistemi di stampa difformi e materiale cartaceo non originale.
Il giudice, constatato che lo straniero, dopo il sequestro del falso documento da parte della polizia di frontiera di Malpensa, era stato imbarcato su altro aereo diretto al luogo di provenienza, ha ritenuto - facendone applicazione estensiva anche a questa ipotesi - che al caso fosse applicabile la disposizione prevista dall'art. 13, comma 3 quater, D.Lgs. citato, che impone al giudice, nei casi in cui sia stata acquisita la prova dell'avvenuta espulsione e non sia stato ancora emesso il provvedimento che dispone il giudizio, di pronunciare sentenza di non luogo a procedere.
2. - È di contrario avviso il pubblico ministero ricorrente, il quale osserva che il richiamo alla causa di non procedibilità prevista dall'art. 13, comma 3 quater, testo legislativo, non appare corretto, in quanto il presupposto per l'applicazione di quella norma è che vi sia stata un'espulsione amministrativa disposta dal prefetto ed eseguita dal questore. In questo caso invece non si tratta di espulsione, ma di mero respingimento alla frontiera - in base alla convenzione I.C.A.O. di Chicago, che disciplina la navigazione aerea civile - per irregolarità o mancanza dei documenti di viaggio. Rileva inoltre, in linea di fatto, la apoditticità dell'affermazione contenuta nella sentenza, secondo la quale lo straniero non avrebbe messo piede sul territorio nazionale, in quanto immediatamente reimbarcato. Conclude, infine, osservando che in ogni caso sarebbe ravvisabile il reato di cui all'art. 489 c.p., risultando provato che lo straniero, sbarcato dall'aereo, aveva esibito il falso documento con lo scopo di indurre in errore il personale di polizia preposto ai controlli e ottenere l'ingresso nel territorio nazionale.
3. - Il ricorso non può essere accolto.
Infatti, una corretta interpretazione della norma che viene in rilievo, e cioè il D.Lgs. n. 286 del 1998, già citato art. 13, comma 3 quater e successive modifiche, consente di ritenere che il legislatore ha inteso, con tale norma, evitare la celebrazione di giudizi inutili ogni volta che il cittadino extracomunitario sia stato espulso dal territorio nazionale. La giurisprudenza di questa corte ha già più volte stabilito che la norma stessa, nonostante la sua infelice formulazione, che sembrerebbe far riferimento soltanto alla fase dell'udienza preliminare, possa e debba essere applicata anche in casi di citazione diretta da parte del pubblico ministero (tra le altre, sezione seconda, 9 novembre 2004; sezione prima 16 settembre 2004; sezione prima 4 maggio 2004). Non vi è alcuna ragione per non fare applicazione della stessa regola, sia pure in via analogica (ma è una analogia in bonam partem, che va a favore dell'imputato e che pertanto non può ritenersi preclusa) anche nel caso in cui non sia stato formalmente emesso un decreto di espulsione, perché il cittadino extracomunitario è stato semplicemente respinto alla frontiera.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2008