Cass. pen., sez. I, sentenza 24/06/2008, n. 29161
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Sentenza 24 giugno 2008

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La disposizione dell'art. 13, comma terzo-quater, D.Lgs. 26 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle norme in tema di immigrazione), secondo la quale il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione del cittadino straniero, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere, si applica anche nel caso in cui lo straniero non sia stato formalmente espulso, ma fermato alla frontiera e immediatamente respinto verso il Paese di origine, in quanto l'applicazione analogica della norma, consentita perché "in bonam partem", risponde all'esigenza di evitare giudizi inutili ogni volta che il cittadino straniero non si trovi più sul territorio nazionale. (Nella specie l'immediato respingimento era stato determinato dalla contraffazione del permesso di soggiorno esibito dallo straniero alla frontiera).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 24/06/2008, n. 29161
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29161
    Data del deposito : 24 giugno 2008

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