Sentenza 17 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/02/2004, n. 3081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3081 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
Dott. RUGGIERO Francesco - Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MEDITERRANEA FINANZIARIA MEFIN SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G FERRARI 4, presso lo studio dell'avvocato LUCIO LAURITA LONGO, che la difende unitamente all'avvocato CLAUDIO TONIOLO, giusto mandato in calce;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1631/99 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 24/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/10/03 dal Consigliere Dott. Maria Cristina GIANCOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale;
assorbiti gli altri motivi del ricorso principale;
rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 21/7/1995, la Mediterranea finanziaria ME.FIN. S.p.A. adiva il Tribunale di Torino chiedendo la condanna del Ministero delle Finanze al rimborso della somma di L. 78.000.000, percepita dall'Erario, per gli anni dal 1985 al 1992, a titolo di tassa di concessione governativa sulle società. Assumeva che si trattava di pagamenti indebiti, in quanto incompatibili con la normativa comunitaria (Direttiva CEE n. 335 del 17/7/1969). Il Tribunale adito, in parziale accoglimento delle domande attorce, condannava il Ministero convenuto al rimborso della complessiva somma di L. 39.000.000, con interessi dalla domanda giudiziale al saldo, somma relativa alle annualità 1988, 1989 e 1990, per le quali soltanto riteneva che l'istanza di rimborso fosse stata tempestiva ai sensi dell'art. 13 del DPR n. 641 del 1972. Compensava integralmente le spese di giudizio.
La pronuncia veniva impugnata in via principale, con atto notificato il 12/12/1997, dalla società Mediterranea finanziaria ME.FIN. ed in via incidentale dal Ministero delle Finanze. Con sentenza del 15/10- 24/11/1999 la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto confermava, anticipava la decorrenza degli interessi, individuandola nella data delle istanze di rimborso accolte. Per quanto ancora rileva in questa sede la Corte riteneva:
- che al rimborso delle tasse di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle società fosse applicabile l'art. 13, secondo comma, del D.P.R. n. 641 del 1973, che assoggetta il rimborso stesso al termine triennale di decadenza;
- che in effetti l'istanza di rimborso risultava tempestiva solo per i pagamenti relativi agli anni 1988,1989 e 1990;
- che non potesse essere accolta la domanda di rimborso anche della somma (L. 12.000.000) versata ( il 30/6/1992) per il 1992, poiché la società aveva prodotto in appello la fotocopia della lettera di relativa trasmissione agli Uffici finanziari da parte dell'Unione Industriale di Alessandria, contenente l'attestazione di consegna in data 9/12/1994, e quindi nel rispetto del termine triennale di decadenza, ma l'eccezione formulata dall'Amministrazione circa la non conformità con l'originale della fotocopia prodotta precludeva di attribuirle efficacia probatoria;
- che occorreva considerare lo "ius superveniens", di cui all'art. 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- che peraltro la nuova normativa sulla misura degli interessi appariva incompatibile con il diritto comunitario, in quanto, violando il principio di non discriminazione, introduceva nel caso di indebito tributario derivante, come nella specie - da norme comunitarie, modalità di calcolo degli interessi meno favorevoli per il contribuente rispetto all'indebito derivante da norme interne;
- che la nuova tassa forfettaria annuale prevista per l'iscrizione degli altri atti sociali, fosse dovuta solo nel caso in cui detti atti risultassero effettivamente iscritti;
- che l'Amministrazione non aveva provato di avere prestato servizi di iscrizione di atti civili nel registro delle imprese ne' proposto un'idonea domanda di detrazione dei nuovi importi della tassa di iscrizione dagli importi da rimborsare;
- che quindi non poteva essere operata alcuna detrazione dalle somme al cui rimborso la società aveva diritto;
- che era "il caso di rilevare" che non sussistevano contestazioni in fatto sulla entità delle somme e che la relativa pronuncia del Tribunale non era stata oggetto di motivi di appello;
- che la decisione del primo giudice relativa alla compensazione delle spese non fosse stata impugnata.
Avverso questa sentenza la società Mediterranea finanziaria ME.FIN. ha proposto ricorso per Cassazione, fondato su tre motivi. Il Ministero delle Finanze ha resistito con controricorso, chiedendo che sia rigettato l'avverso ricorso e che, in ogni caso, si statuisca l'applicabilità dello jus superveniens ex art. 11 L. 448/98 alla fattispecie de qua, detraendo dai dovuti rimborsi gli importi forfettari delle tasse di iscrizione ed applicando la nuova misura degli interessi monitori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società Mediterranea deduce omessa, motivazione di un punto decisivo della controversia. Omesso esame di documenti ritualmente acquisiti in grado di appello. Censura per vizio di motivazione l'impugnata sentenza, sostenendo l'inidoneità delle modalità anche temporali di proposizione da parte del Ministero delle Finanze dell'eccezione di non conformità agli originali delle copie fotostatiche dei documenti da lei prodotti in appello. Al riguardo precisa che, al chiaro fine di provare il mancato avveramento della decadenza triennale disposta dall'art. 13 del DPR n. 641 del 1972, almeno in relazione all'anno 1992, aveva depositato, il 15/9/1999, dopo che la Corte d'appello aveva autorizzato le parti a produrre nuovi documenti ed assegnato i relativi termini, un'istanza di rimborso cumulativa per gli anni dal 1985 al 1992 ed un'istanza di relativa trasmissione curata dalla locale Associazione degli industriali. Deduce che l'eccezione di non conformità con gli originali delle fotocopie dei documenti era stata proposta dall'amministrazione finanziaria solo in sede di comparsa di costituzione e risposta in appello e riferita agli atti prodotti e producendi dalla controparte, sicché l'anteriorità della eccezione alla effettiva produzione delle copie e l'aspecificità della relativa formulazione avrebbero dovuto precluderne l'accoglimento e consentire l'utilizzazione degli atti come mezzo di prova. Col secondo motivo la società deduce Error in procedendo. Violazione di legge - Art. 112 c.p.c. - Omessa pronuncia su domanda proposta. Lamenta che la Corte di appello abbia omesso di pronunciarsi sullo specifico motivo di appello principale concernente il punto della pronuncia di primo grado relativo all'esclusione del rimborso delle somme versate per il 1992, motivo con il quale aveva anche censurato la conclusione di inidoneità dell'istanza di rimborso, fondata sul rilievo della provenienza di essa da soggetto diverso dalla società. Con il terzo motivo erronea e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia mancata pronuncia in ordine alle spese del giudizio di primo grado. Sostiene che la Corte di appello ha erroneamente omesso di pronunciarsi sulla regolamentazione delle spese di primo grado, ritenendo che ciò le fosse precluso dall'assenza di impugnazione sul punto, laddove invece avrebbe dovuto provvedere d'ufficio avendo proceduto alla riforma parziale della sentenza impugnata.
Il primo motivo di ricorso deve essere accolto.
Giova premettere che avverso il diniego di rimborso per l'annualità 1992 la società ricorrente aveva proposto appello in relazione anche all'autonomo capo della pronuncia di primo grado, secondo il quale ostava all'accoglimento della domanda la provenienza dell'istanza di rimborso da soggetto diverso dalla contribuente. Con il secondo motivo di ricorso per Cassazione la ricorrente deduce che su tale censura i giudici d'appello hanno omesso di pronunciarsi, sicché deve escludersi che sulla questione si sia formato un giudicato interno preclusivo all'esame del primo motivo di ricorso, e segnatamente un giudicato anche implicito di rigetto, comunque non desumibile dalla stessa pronuncia.
Quanto al merito del primo motivo in esame ne impone raccoglimento il rilievo della evidente e pacifica decisività ai fini del riscontro della tempestività della domanda di rimborso del documento prodotto in copia fotostatica nonché del vizio da cui è affetta la sentenza impugnata che ne ha escluso ogni efficacia probatoria per effetto del disconoscimento di conformità con l'originale, effettuato dall'Amministrazione con modalità inadeguate, più che intempestive. Secondo l'orientamento già espresso da questa Corte (fra le altre Cass. 8402/2000), il disconoscimento della conformità all'originale della copia fotografica o fotostatica non autentica delle scritture deve avvenire, in base agli artt. 2719 cod. civ. e 215 n. 2 cod.proc.civ., mediante un'esplicita dichiarazione formale, di chiaro e specifico contenuto, e posteriore alla produzione in giudizio della scrittura medesima, irrilevante essendo qualsiasi contestazione anteriore.
La contestazione di conformità "di tutti gli atti prodotti e producendi in fotocopia non certificata..." dall'appellante, cosi come formulata dall'Amministrazione finanziaria nella comparsa di costituzione in appello, seppure richiamata in sede di conclusioni, dopo il deposito dei documenti da parte della società Mediterranea, non presenta i prescritti requisiti formali, in quanto si risolve in una dichiarazione generica, priva di specifico riferimento alle singole produzioni, la quale non individuando con precisione l'oggetto della contestazione, imporrebbe anche un ingiustificato aggravio di attività processuali ed oneri di difesa. Conclusivamente il primo motivo di ricorso deve essere accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese di questo grado di giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Torino.
All'accoglimento del primo motivo consegue l'assorbimento del secondo e del terzo motivo di ricorso (Cass. 5988/2001). È, infine, inammissibile la richiesta di applicazione dello "ius superveniens", costituito dall'art. 11 della legge n. 448 del 1998, formulata dall'Amministrazione resistente nel controricorso, non espressamente formalizzata in ricorso incidentale e comunque del tutto generica e aspecifica, in quanto non correlata ad una parte argomentativa a confutazione e contrasto della motivazione della sentenza impugnata. I giudici di secondo grado hanno, infatti, tenuto conto del mutamento normativo, entrato in vigore il 1^/1/1999, nel corso del giudizio d'appello, motivatamente disattendendo la domanda della stessa Amministrazione di applicazione ai dovuti rimborsi delle previste decurtazioni e della nuova misura degli interessi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2004