Sentenza 19 ottobre 2004
Massime • 1
Al fine di individuare l'avente diritto alla restituzione dell'immobile abusivo sequestrato non è sufficiente la verifica della ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione emesso dall'autorità comunale per legittimare una restituzione in favore del comune, atteso che la definitività dell'ordinanza sindacale di demolizione costituisce solo titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, mentre l'acquisizione al patrimonio comunale avviene soltanto all'esito del procedimento amministrativo che si perfeziona con la trascrizione del titolo e con la acquisizione materiale del bene al patrimonio del comune.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/10/2004, n. 44695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44695 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZUMBO Antonio - Presidente - del 19/10/2004
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - N. 1959
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 13286/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BA IN, nato a [...] il 23/4/'41;
avverso la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torre Annunziata in data 28/1/'04;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Grassi;
Ascoltato il S. Procuratore Generale Dott. F. Salzano, che ha chiesto il rigetto del ricorso, perché infondato;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE OSSERVA
Con sentenza del 28/1/'04 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata dichiarava non doversi procedere a carico di ZO BA, in ordine al delitto di violazione dei sigilli - ascrittogli come commesso il 26/9/'97, data del sequestro dell'immobile abusivo - perché estinto per prescrizione e disponeva il dissequestro del manufatto e la restituzione dì esso, nonché dell'area di sedime in cui sorge e di quella necessaria, secondo le prescrizioni urbanistiche vigenti, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, al Comune di Torre del Greco, in persona del Sindaco "pro-tempore".
Detto ordine di restituzione era motivato dal rilevo che in data 17/1/'97 risultava essere stata notificata all'imputato l'ordinanza sindacale n. 1751 di demolizione di esso, con ingiunzione di esecuzione entro il termine di novanta giorni;
che, essendo tale termine decorso infruttuosamente, come riferito dalla Polizia municipale, l'immobile, la relativa area di sedime e quella, ulteriore, prevista dalle vigenti prescrizioni urbanistiche, dovevano ritenersi acquisiti di diritto e gratuitamente, a mente dell'art. 7 co. 3 L. 28/02/'85, n. 47, al patrimonio del Comune e che l'attuale pendenza di ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso il provvedimento sindacale sopra indicato era da considerarsi irrilevante, non essendo intervenuta alcuna sospensiva della relativa efficacia.
Avverso tale decisione lo BA ha proposto ricorso per Cassazione e ne chiede lo annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione.
Deduce, in particolare, il ricorrente:
a) che nei suoi confronti avrebbe dovuto essere pronunciata, a norma dell'art. 129 c.p.p., sentenza di non doversi procedere per insussistenza del fatto di reato ascrittogli, non risultando dagli atti esservi stata alcuna violazione dei sigilli;
b) che l'ordine di restituzione al Comune di Torre del Greco dell'immobile in sequestro e delle aree indicate nel provvedimento impugnato, sarebbe illegittimo ed andrebbe revocato, non essendovi prova in atti del formale accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione alla demolizione da parte dell'Autorità amministrativa, previsto dall'art. 7 co. 4 L. 47/'85. MOTIVI DELLA DECISIONE
La prima delle censure mosse alla sentenza impugnata è destituita di fondamento in quanto dal testo di questa non si evince elemento alcuno che consenta di ritenere l'asserita insussistenza del reato. Meritevole di accoglimento è, invece, l'altra censura in quanto l'immobile, pur se già soggetto alla sanzione amministrativa della demolizione per provvedimento della competente Autorità amministrativa, deve essere restituito, in sede di dissequestro, all'Ente territoriale solo se ed in quanto il procedimento amministrativo di acquisizione di esso al patrimonio comunale sia stato completato, il che non può dirsi avvenuto con la semplice definitività dell'ordinanza sindacale di demolizione, in quanto essa costituisce solo titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari da parte dell'Ente territoriale, mentre la procedura ablativa può ritenersi perfezionata soltanto con l'avvenuta trascrizione del titolo e con l'acquisizione materiale del bene al patrimonio del Comune (v. conf. Cass. Sez. 3^ pen., 18/12/'98, n. 2948 e 29/4/91, n. 1870; sez. 6^, 25/1/'93, n. 676 e sez. 1^ pen., 23/3/'94, n. 581). Inoltre, l'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire deve avere carattere formale, mentre nella fattispecie in esame essa sembra essere stata desunta da dichiarazione dei verbalizzanti.
Alla luce delle esposte considerazioni la decisione impugnata deve essere annullata, con rinvio allo stesso Tribunale, nel solo punto relativo alla disposta restituzione dell'immobile e delle aree relative, al Comune di Torre del Greco, affinché si accerti se l'inottemperanza all'ordine sindacale di demolizione sia stata formalmente accertata;
se il titolo ablativo della proprietà sia stato trascritto e se il manufatto sia stato materialmente acquisito al patrimonio del Comune.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, in data 28/1/'04, nei confronti di ZO BA, nel solo punto relativo alla disposta restituzione dell'immobile e delle aree relative, al Comune di Torre del Greco e rinvia allo stesso Tribunale per nuova statuizione su di esso;
rigetta, nel resto, il ricorso proposto dallo BA avverso la detta sentenza.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2004