Sentenza 18 marzo 2003
Massime • 1
L'obbligo di risarcire il danno aquiliano costituisce una tipica obbligazione di valore, con la conseguenza che, in caso di ritardo nell'adempimento, spetta al creditore il risarcimento del danno ulteriore rappresentato dalla perdita delle utilità che il godimento tempestivo della somma di denaro gli avrebbe consentito. la liquidazione di questo tipo di danno può avvenire nella forma degli interessi compensativi, ma solo se non già ricompresi nella somma rivalutata, ovvero liquidata in termini monetari attuali, come si verifica allorché la remuneratività media del danaro nel periodo in considerazione sia inferiore al tasso di svalutazione, perché in tale ipotesi non è nemmeno configurabile un danno da ritardo. L'onere di provare che la somma rivalutata, ovvero liquidata in moneta attuale, sia inferiore a quella di cui il creditore avrebbe disposto alla data della sentenza se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo, è posto a carico del creditore stesso, che può adempiervi anche a mezzo di presunzioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/03/2003, n. 3994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3994 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN DA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ORTI DELLA FARNESINA 126, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO STELLA RICHTER, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato LUIGI RAUCCI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ROYAL E SUNALLIANCE ASSICURAZIONI-SUN INSURANCE OFFICE Ltd - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (già denominata Sun Insurance Office Ltd Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia) con sede in Genova, in persona del suo Rappresentante Generale e Direttore per l'Italia Dott. Giorgio Fuselli, nonché TAVECCHIO LUIGI, elettivamente domiciliati in ROMA PZZA DELLE CINQUE GIORNATE 2, presso lo studio dell'avvocato PAOLO AGOSTINELLI, difesi dall'avvocato FERMO BENUSSI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 898/00 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione 1^ Civile, emessa il 28/03/00 e depositata il 07/04/00 (R.G. 2668/99);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato Giorgio STELLA RICHTER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 15.10.98 il tribunale di Milano, decidendo sulla domanda di risarcimento proposta da MA NA ed NN IM, in proprio e in rappresentanza della figlia minore AN NA, condannò solidalmente l'investitore Luigi Tavecchio e la società assicuratrice Sun Insurance al pagamento, in moneta attuale, delle somme di L. 60.000.000 per danno biologico e morale, L.
1.806.000 per spese mediche, oltre agli interessi legali dall'esborso, L.
2.599.943 per mancato guadagno, oltre agli interessi dalla domanda.
2. La sentenza fu gravata da appello di AN NA, che si dolse del mancato riconoscimento degli interessi sulle somme liquidate a titolo di danno biologico e morale e, comunque, dell'esiguità del risarcimento, se inteso come comprensivo degli interessi. La corte d'appello di Milano ha rigettato il gravame con sentenza n. 898 del 2000 sui rilievi che i primi giudici avevano liquidato, secondo un criterio esplicitamente equitativo, l'intero danno sofferto dal creditore nei valori monetari della data della sentenza, riconoscendo distintamente gli interessi solo per le somme calcolate in moneta dell'epoca del fatto. Ha affermato, in particolare, che nella liquidazione fatta invece alla stregua dei valori monetari attuali erano stati considerati anche gli interessi cosiddetti compensativi, diretti cioè ad indennizzare il possibile, ma non certo, danno da ritardo, secondo quanto ritenuto da ultimo anche da Cass., 24.1.2000, n. 748). Ha ritenuto, inoltre, che l'entità del risarcimento fosse congrua in relazione ad un'invalidità permanente del tutto genericamente ravvisata, e conforme ai parametri di liquidazione dei danni usualmente adottati dai giudici del distretto.
3. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione AN NA affidandosi a due motivi, illustrati anche da memoria, cui resiste con controricorso la Royal & Sunalliance Assicurazioni - Sun Insurance Office ltd, già denominata Sun Insurance Office ltd. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1224, 1282 e 1283 c.c. ed omessa motivazione in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c, per non avere la corte d'appello condannato i responsabili al pagamento degli interessi di legge sugli importi di L. 42.000.000 e 18.000.000, rispettivamente riconosciuti per danno biologico e morale.
La ricorrente si duole che il giudice di secondo grado abbia proceduto all'interpretazione della sentenza, anziché limitarsi a rilevare che non erano stati riconosciuti gli interessi e ad attribuirli, essendo pacifico che essi debbano essere riconosciuti anche nei debiti di valore.
1.2. La censura è infondata.
È stato costantemente affermato da questa corte che la norma di cui all'art. 1224 c.c. si applica solo alle obbligazioni pecuniarie, cosiddette di valuta, e non anche a quelle di valore, nelle quali il denaro (inteso come quantità di pezzi monetari) non costituisce oggetto dell'obbligazione di dare, ma solo il metro di commisurazione di un valore.
Tipica obbligazione di valore è, appunto, quella risarcitoria, che mira alla reintegrazione del danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non fosse stato prodotto. In tali obbligazioni la rivalutazione monetaria non rappresenta il possibile strumento di risarcimento dell'eventuale maggior danno da mora indotto dalla svalutazione monetaria, rispetto a quello già coperto dagli interessi legali, come accade nelle obbligazioni pecuniarie ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c.; ma costituisce il necessario mezzo di commisurazione attuale del valore perduto dal creditore, che va appunto reintegrato dal debitore. Il riconoscimento di interessi costituisce in tale ipotesi - come chiarito dalle sezioni unite con sentenza n. 1712 del 1995 - una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero di determinare il tasso di interesse in misura diversa da quella legale;
ovvero, ancora, di non riconoscere affatto gli interessi se, in relazione ai parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, un danno da lucro cessante debba essere positivamente escluso (oltre alla citata Cass., n. 748/2000, cfr. anche Cass., nn. 490/1999 e 10751/2002). Sulla scorta di tali premesse di fondo, appare evidente come una violazione degli artt. 1224, 1282 e 1283 c.c., tutti relativi alle obbligazioni pecuniarie, non sia neppure ipotizzabile. Nei debiti di valore è, invece, senz'altro possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, che va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. Ma occorrerà allora che il creditore alleghi e provi, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) è inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Il che dipenderà, prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non sarà normalmente configurabile.
In termini più espliciti: se il danno era di 100 in relazione ai valori monetari dell'epoca del fatto (aestimatio) e quella somma equivalga a 150 alla data della sentenza (taxatio), il creditore potrà (in via generale) sostenere di aver subito un danno da ritardo non assorbito dalla rivalutazione (ovvero dalla diretta liquidazione in valori monetari attuali) soltanto se sia presumibile che, ove avesse immediatamente conseguito 100, disporrebbe all'epoca della sentenza di una somma superiore a 150. In tutti i casi in cui così non sia in ragione di una redditività media del denaro inferiore al tasso di svalutazione nel periodo che viene in considerazione, un danno da ritardo non può essere (in via generale) presunto.
È allora chiaro come, per un verso, gli interessi cosiddetti compensativi costituiscano una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
e come, per altro verso, non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi: sia perché il danno da ritardo che con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, sia perché può essere comunque già ricompresso nella somma liquidata in termini monetari attuali.
A tanto consegue l'infondatezza della censura, non essendosi dedotto che la ricorrente avesse prospettato elementi di sorta volti a dimostrare - anche in via presuntiva - la sussistenza di un danno da lucro cessante e che di tali elementi il giudice del inerito non avesse tenuto conto;
ma, invece, che la corte d'appello abbia erroneamente ritenuto che la somma direttamente liquidata dal tribunale in termini monetari attuali, senza ulteriore attribuzione di interessi compensativi, fosse comprensiva anche del possibile, ma non certo, danno da ritardo. Il che è senz'altro possibile, sicché si palesa infondata anche la critica sulla operata interpretazione della sentenza di primo grado da parte della corte d'appello.
2.1. Col secondo motivo - deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 185 c.p., 2057, 2059, 1223 e ss. c.c., nonché omessa motivazione - la sentenza è censurata per avere la corte "omesso di motivare le ragioni della diversa valutazione del danno, limitandosi a considerazioni del tutto generiche senza tenere conto delle norme di cui sopra e della giurisprudenza in ordine al criterio di valutazione del danno liquidato".
2.2. La censura è priva di pregio, avendo la corte di merito ritenuto congrue le somme liquidate dal giudice di prime cure in relazione "all'entità ed alla natura delle lesioni accertate (modesto trauma cranico, frattura dell'omero e del femore destri), all'età della danneggiata al momento del fatto (13 anni) e ad una permanente del tutto genericamente ritenuta"; ed avendo altresì dato conto della conformità della concreta quantificazione "ai parametri di liquidazione dei danni usualmente adottati dai giudici del distretto".
Nessuna di tali considerazioni è specificamente contestata, limitandosi la ricorrente a sostenere che esse sono insufficienti a sorreggere la decisione, ma non chiarendo in alcun modo quali altri elementi il giudice d'appello avrebbe dovuto prendere in considerazione, ne' perché avrebbe dovuto pervenire a diversi risultati in base a quelli che ha specificamente considerato. Sicché la doglianza in definitiva si risolve nella mera proclamazione di inadeguatezza della effettuata liquidazione.
3. Il ricorso va dunque respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in euro 78,00, oltre ad euro 2000,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2003