Cass. pen., sez. V, sentenza 23/11/2016, n. 6788
CASS
Sentenza 23 novembre 2016

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In tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, il reato di cui all'art. 603 bis, cod. pen., nel testo precedente alla legge di modifica 29 ottobre 2016, n. 199, richiede "l'attività organizzata" di intermediazione come modalità della condotta, che non richiede necessariamente la forma associativa ma deve svolgersi in modo non occasionale, attraverso una strutturazione che comporti l'impiego di mezzi. (In motivazione, la Corte, applicando, perchè più favorevole, la formulazione precedente alla novella del reato di cui all'art. 603 bis cod. pen., ha ritenuto sussistente il requisito dell'attività organizzata di intermediazione nei confronti dei due imputati, i quali curavano tutti gli aspetti organizzativi del lavoro in condizioni di sfruttamento di alcuni braccianti agricoli).

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  • 1Sfruttamento del lavoro: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 5 dicembre 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 23/11/2016, n. 6788
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6788
Data del deposito : 23 novembre 2016

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