Sentenza 23 novembre 2016
Massime • 1
In tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, il reato di cui all'art. 603 bis, cod. pen., nel testo precedente alla legge di modifica 29 ottobre 2016, n. 199, richiede "l'attività organizzata" di intermediazione come modalità della condotta, che non richiede necessariamente la forma associativa ma deve svolgersi in modo non occasionale, attraverso una strutturazione che comporti l'impiego di mezzi. (In motivazione, la Corte, applicando, perchè più favorevole, la formulazione precedente alla novella del reato di cui all'art. 603 bis cod. pen., ha ritenuto sussistente il requisito dell'attività organizzata di intermediazione nei confronti dei due imputati, i quali curavano tutti gli aspetti organizzativi del lavoro in condizioni di sfruttamento di alcuni braccianti agricoli).
Commentario • 1
- 1. Sfruttamento del lavoro: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 5 dicembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/11/2016, n. 6788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6788 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2016 |
Testo completo
06788-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 23/11/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1593/2016 -Presidente - MAURIZIO FUMO REGISTRO GENERALE N.38672/2016 RA LA CO TO ST RL Rel. Consigliere - ANGELO CAPUTO LUCA PISTORELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CH AR nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 06/05/2016 del TRIB. LIBERTA' di LECCE sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO;
lette/sentite le conclusioni del PG PAOLA FILIPPI Uditi difensor Avv.; هم Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott.ssa P. Filippi, che ha concluso per il rigetto. Udito altresì per i ricorrenti l'avv. C. Deleonardis, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza deliberata il 06/05/2016, il Tribunale del riesame di Lecce ha confermato l'ordinanza del 06/04/2016 con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lecce aveva disposto l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di RA IO e di TO AN LI, sottoposti ad indagini preliminari per il reato di concorso in intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, perché svolgevano un'attività organizzata di intermediazione reclutando manodopera e organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento mediante minaccia e intimidazione (consistite nel prospettare in modo continuo e aggressivo la possibilità di licenziamento) e approfittando dello stato di bisogno o di necessità di più di tre lavoratori.
2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce hanno proposto ricorso per cassazione RA IO e TO AN LI, con un unico atto e attraverso il difensore avv. C. Deleonardis, denunciando nei termini enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione. Volontà del legislatore è quella di colpire le organizzazioni criminali che si arricchiscono con il caporalato, sicché non può essere punito il caporale che svolga in proprio l'attività illecita, laddove erroneamente il Tribunale del riesame ha affermato che il concetto di attività organizzata di intermediazione non evoca necessariamente una condotta a carattere associativo. Con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, nel caso in esame non vi è stata un'attività organizzata caratterizzata dallo sfruttamento dei lavoratori mediante violenza: AR NZ ha dichiarato di aver lavorato solo un paio di mesi nel 2014, mentre dagli accertamenti di P.G. sui mezzi utilizzati non può trarsi conferma di tali dichiarazioni. Considerando che per raggiungere i luoghi di lavoro era necessaria circa un'ora e mezza e che i prodotti trattati sono facilmente deperibili, le ore effettive spesso di protraggono oltre quelle ordinarie, mentre per calcolare le ore effettive di lavoro occorre tener presente la pausa pranzo e l'ulteriore pausa riferita da NZ. Nulla può trarsi dalla circostanza del possesso della tessera magnetica per l'accesso ai servizi igienici, trattandosi di scelta dell'azienda e non essendo dimostrata una forte limitazione all'uso dei 2 servizi, tanto più che il badge risulta utilizzato solo per qualche giorno. Il Tribunale del riesame non ha motivato su tali circostanze, risultando pertanto mancante la motivazione. E' strano che gli inquirenti abbiano sentito solo la NZ senza tentare ulteriori riscontri presso gli altri lavoratori, laddove le conversazioni intercettate ad esempio, quella del 24/09/2015 non si - - prestano ad un'interpretazione univoca e le dichiarazioni di TR e LE non fanno riferimento a minacce, intimidazioni o violenze. Le condizioni economiche dei lavoratori escussi erano precarie, ma nulla consente di affermare che gli indagati abbiano approfittato di tali condizioni. Quanto agli emolumenti, a parte le dichiarazioni di NZ, non vi sono elementi per sostenere che i lavoratori venissero sottopagati, essendo solo emerso che la buste paga non riportavano l'intero straordinario, ma la IO si limitava a ricevere le direttive dell'azienda. Gli operai erano regolarmente assunti dal datore di lavoro, le buste paga corrispondevano alle ore di lavoro espletate e alla paga prevista dai contratti di categoria, gli importi corrispondevano agli assegni emessi dall'azienda e le giornate erano quelle pretese dai lavoratori per poter accedere ai benefici della disoccupazione, mentre i mezzi di trasporto degli indagati erano in comodato d'uso all'azienda. IO era un punto di riferimento sia per il datore di lavoro, sia per gli operai, ma soggiaceva alle direttive dell'azienda. Con riguardo alle esigenze cautelari, TO LI non svolge più attività agricola dal 15/12/2015, essendo titolare e gestore di un'attività di commercio al dettaglio di apparecchiature di telecomunicazioni, mentre erroneamente l'ordinanza impugnata lo indica come contabile della situazione, in quanto la documentazione rinvenuta all'esito della perquisizione era ferma al novembre del 2015, ossia ad epoca anteriore all'inizio dell'attività. Non sussistono elementi concreti e attuali per ritenere, con riferimento a RA IO, l'inadeguatezza di qualsiasi misura non custodiale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere rigettati.
2. La censura concernente il requisito dell'attività organizzata di intermediazione (espunto dalla fattispecie incriminatrice a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1, 1. 29 ottobre 2016, n. 199, più sfavorevole, sotto questo profilo, rispetto alla formulazione anteriore) non fondata. Lungi dal configurare il reato ex art. 603 bis cod. pen. come necessariamente a forma associativa, il riferimento normativo all'attività organizzata di intermediazione integra un requisito modale della condotta, la quale deve svolgersi in modo non 3 occasionale, ma attraverso una strutturazione che comporti l'impiego di mezzi. Impiego della cui sussistenza nel caso di specie, come si vedrà, l'ordinanza impugnata rende congruamente ragione.
3. Ciò premesso, deve osservarsi che l'ordinanza impugnata, richiamati i plurimi elementi indiziari valorizzati dall'ordinanza applicativa, ha rilevato, in replica alle deduzioni proposte con la richiesta di riesame, come l'attività di indagine abbia consentito di accertare che i lavoratori organizzati dai due indagati prestavano attività lavorativa che, tenuto conto anche delle ore di viaggio, si protraeva dalle 12 alle 18 ore giornaliere, per 7 giorni alla settimana, con tempi di recupero che non consentivano neppure l'espletamento delle normale incombenze domestiche: nel percorso motivazionale del giudice del riesame, il quadro delineato emerge in modo inconfutabile dalle dichiarazioni acquisite, dai servizi di osservazione della polizia giudiziaria, dai sistemi di rilevamento satellitare installati sui furgoni utilizzati dagli indagati per il trasporto dei braccianti nei campi. Le persone offese, osserva ancora l'ordinanza impugnata, erano sotto costante minaccia di licenziamento, ossia di perdere la loro unica fonte di sostentamento: le più che esplicite minacce di licenziamento sono state rivolte nei confronti di diversi lavoratori (soprattutto, lavoratrici) da RA IO, che svolgeva un'attività di reclutamento di lavoratori agricoli che venivano impiegati per raccogliere uva e confezionarla nell'interesse di "O.P. Gruppo Tarulli Società Consortile a r.l.", curando tutti gli aspetti relativi all'organizzazione dell'attività lavorativa ed essendo consapevole dello stato di bisogno in cui versavano i lavoratori, come emerge dalle nitide dichiarazioni di AR NZ, dagli accertamenti disposti dalla polizia giudiziaria con riferimento a CI TR e a IS LE e dalle intercettazioni telefoniche relative a VI OL, a ON CC e a tale Gina, non meglio identificata. Alla costante minaccia di licenziamento, rileva ancora il Tribunale del riesame, si accompagnava, per un verso, la sistematica corresponsione di retribuzioni palesemente inferiori a quanto previsto dalla normativa e dai contratti e, comunque, del tutto sproporzionate alle reali prestazioni lavorative effettuate e, per altro verso, la costante violazione delle norme in tema di riposo settimanale e di orario di lavoro e le condizioni di lavoro e di trasporto pericolose e degradanti. L'ordinanza impugnata osserva inoltre che gli indagati utilizzavano due furgoni di loro proprietà, ma concessi in comodato d'uso alla società Tarulli, secondo uno schema, all'evidenza, del tutto atipico, che testimonia le notevoli disponibilità economiche degli indagati, che, in caso di controlli di polizia, costringevano gli operai a scendere dai veicoli e proseguire il tragitto a piedi (come avvenuto il 15/10/2015). Inoltre, i lavoratori non erano neppure liberi di 4 recarsi autonomamente, all'occorrenza, presso i servizi igienici, dovendo utilizzare, previa autorizzazione, la scheda magnetica in possesso della sola IO, che così poteva "monitorare" l'utilizzo del bagno da parte dei braccianti: le indagini svolte con riguardo ai giorni 23, 24 e 25 settembre 2015 hanno condotto ad accertare che solo il badge assegnato alla IO era stato adoperato in quei giorni e che il numero di volte era assolutamente incompatibile con le esigenze fisiologiche della sola indagata. Osserva ancora il giudice del riesame che RO ha partecipato all'attività illecita della madre IO, sia occupandosi di condurre i lavoratori con uno dei due furgoni, sia tenendo la "contabilità parallela" che dava conto delle giornate e delle ore di lavoro effettivamente svolte.
4. A fronte della diffusa motivazione dell'ordinanza impugnata (che, peraltro, richiama adesivamente anche i contenuti dell'ordinanza applicativa), le ulteriori doglianze proposte dai ricorrenti con riguardo al requisito indiziario della misura cautelare sono inammissibili per plurime, convergenti, ragioni. Molteplici censure sono articolate in termini aspecifici, in quanto prive di correlazione con la completa e puntuale individuazione degli atti processuali fatti valere (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 dep. 14/03/2012, S., Rv. 252349): è il caso, ad - esempio, della dedotta insussistenza di condizioni di sfruttamento, anche con riferimento agli emolumenti corrisposti, a fronte degli argomentati rilievi del giudici del riesame basati sugli elementi indiziari richiamati (ad esempio, la "contabilità parallela" sequestrata all'esito della perquisizione nei confronti di LI); rilievo, questo, riferibile anche alle varie doglianze che evocano le direttive impartite dall'azienda, doglianze che, oltre a non essere sostenute da elementi specificamente indicati, sono articolate in termini del tutto inidonei ad escludere la rilevanza penale delle condotte di cui all'imputazione provvisoria. -concernenti, ad esempio, le effettive ore di lavoro Sotto altri profili, le censure obliterano il confronto con gli indizi richiamati dai giudici cautelari (gli svolte accertamenti fondati sui dati acquisiti grazie ai sistemi di rilevamento satellitare installati sui furgoni utilizzati per il trasporto dei braccianti), risultando, pertanto, del tutto carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849). Le ulteriori doglianze, quando non risultano del tutto prive di consistenza argomentativa (è il caso degli insistiti riferimenti alle caratteristiche del lavoro agricolo), articolano, al più, questioni di merito (in ordine, ad esempio, alle risultanze derivate dagli accertamenti del badge assegnato alla sola IO, alle dichiarazioni di AR NZ, "nitide" nella loro valenza conoscitiva secondo il giudice del riesame, alle 5 risultanze di cui alle intercettazioni, richiamate peraltro in modo del tutto frammentario dal ricorso), volte a sollecitare una rivisitazione, esorbitante dai compiti del giudice di legittimità, della valutazione del materiale probatorio che il giudice del riesame ha operato, sostenendola con motivazione coerente con i dati indiziari richiamati ed immune da vizi logici.
5. Del pari inammissibili sono le censure relative alle esigenze cautelari. Quelle concernenti la posizione di LI sono generiche (in quanto articolare sulla base della deduzione circa l'epoca cui si riferirebbe la documentazione rinvenuta, deduzione articolata, ancora una volta, in assenza di completa e specifica individuazione degli atti processuali fatti valere) e, comunque, manifestamente infondate, posto che il giudice cautelare ha valorizzato, con argomentazione immune da cadute di conseguenzialità logica, la circostanza che ad aprile 2016 l'indagato deteneva ancora la "contabilità parallela", circostanza, questa, all'evidenza non scalfita dalla deduzione di una nuova attività che l'indagato avrebbe intrapreso. Del tutto generica e priva di consistenza argomentativa è la doglianza relativa all'indagata IO, in relazione alla quale i rilievi dell'ordinanza impugnata circa la sistematicità e la professionalità dell'attività delinquenziale cos come emergente dal compendio indiziario rendono congruamente ragione del ritenuto periculum libertatis.
6. Complessivamente valutati, il ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23/11/2016. Il Presidente Il Consigliere estensoreАтрево Серико IMPORTATA IN CANCELLERIA add 13 FEB 2017 IL PUNZIONARIO GIUDIZIARIO Complete Lanzuise You мн 6