Sentenza 9 ottobre 2006
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, il divieto di pronuncia favorevole, che l'art. 705, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen. stabilisce per i casi in cui emerga che l'estradando è stato o verrà sottoposto ad un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali, non riguarda l'eventuale procedimento interno previsto dallo Stato richiedente per la verifica delle sussistenza delle condizioni per richiedere l'estradizione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto irrilevante la mancata citazione della persona condannata all'udienza camerale svoltasi davanti alle autorità giudiziarie rumene per decidere in ordine alla richiesta della sua estradizione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/10/2006, n. 36324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36324 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 09/10/2006
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario Salvatore - Consigliere - N. 1641
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 25734/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino;
avverso la sentenza in data 15/05/2006 della Corte di Appello di Torino;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr.ssa DE SANDRO Anna Maria, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. FATTO E DIRITTO
1 .-. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino ricorre per Cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Torino, Sezione Seconda Penale, in data 16/05/2006, ha dichiarato non farsi luogo alla estradizione di ON IC, nata a [...] in data [...], richiesta dal Ministro della Giustizia della Repubblica di Romania, in quanto condannata con sentenza n. 511 del 20/04/2005 dalla Corte di Appello di Suceava alla pena di anni 2 di reclusione per i reati di minacce e violazione di domicilio.
Ad avviso del ricorrente, la Corte di Appello di Torino avrebbe errato nel non dare corso alla richiesta estradizione per "una grave violazione dei diritti fondamentali di difesa" della ON, in quanto la predetta non sarebbe stata citata per la udienza camerale tenutasi il 15/09/2005 innanzi alla Prima Corte di Falticeni per discutere sulla richiesta di estradizione e conseguentemente non sarebbe stata in grado di far valere le proprie eventuali ragioni contrarie alla estradizione.
In particolare, il Procuratore Generale rileva che tale udienza era stata disposta ai sensi della L. n. 302 del 2004, art. 67 della Repubblica di Romania soltanto al fine di verificare l'esistenza delle condizioni per l'inoltro della richiesta di estradizione della ON IC alla Autorità Giudiziaria Italiana. Si tratterebbe, pertanto, di un procedimento (interno alla Stato richiedente) di carattere meramente ricognitivo, adottato per adeguarsi alla normativa comunitaria: tale procedimento non potrebbe dispiegare alcun effetto sulla fase giurisdizionale del procedimento di estradizione (attraverso il quale viene valutata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento o meno della richiesta avanzata), che, ovviamente, ha luogo nello Stato richiesto.
Nella imminenza della odierna udienza camerale il difensore della ON ha depositato una memoria, con la quale ha richiesto il rigetto del ricorso.
2 .-. Il ricorso è fondato.
La Corte di Appello di Torino ha ritenuto che la mancata citazione di ON IC per la udienza camerale tenutasi in Romania in data 15/09/2005 innanzi alla Prima Corte di Falticeni per discutere sulla richiesta della sua estradizione abbia realizzato "una grave violazione dei diritti fondamentali di difesa", in quanto, non avendo avuto conoscenza della udienza in questione, la ON non aveva potuto nè far valere in quella sede le proprie ragioni ne' proporre, entro tre giorni dal deposito del provvedimento, ricorso in opposizione. Questa Corte ha già chiarito che l'art. 705 c.p.p., comma 2, individua alcune condizioni la cui presenza è assolutamente ostativa alla concessione della estradizione, pur nella esistenza di una convenzione tra gli Stati ovvero in presenza di un quadro accusatorio a carico dell'estradando caratterizzato dalla esistenza dei gravi indizi di colpevolezza o dopo la pronuncia all'estero di una sentenza irrevocabile di condanna nei confronti del medesimo. In sintesi, alla clausola di prevalenza delle norme internazionali (art. 696 c.p.p.) si contrappone una sorta di clausola di salvaguardia del diritto interno applicabile anche alla ipotesi di una specifica convenzione in materia di estradizione allorché rechi disposizioni contrastanti con i principi fondamentali del nostro ordinamento. Un primo limite riguarda il tipo di trattamento processuale riservato all'imputato, in particolare la verifica circa l'avvenuto rispetto del diritto di difesa consacrato nell'art. 24 Cost., e nella attuale formulazione dell'art. 111 Cost.; un secondo limite concerne la compatibilità della sentenza straniera da eseguire a seguito della estradizione con i principi fondamentali dell'ordinamento; un terzo limite attiene, infine, al rischio probabile per l'interessato di essere sottoposto ad atti, pene o trattamenti persecutori, discriminatori, disumani o degradanti ex art. 698 c.p.p., comma 1. È in queste coordinate che deve essere inquadrato il caso in esame. In buona sostanza, la mancata citazione della imputata alla udienza camerale, svoltasi, secondo le norme della Repubblica di Romania, in quello Stato per decidere in ordine alla richiesta della sua estradizione, avrebbe determinato, secondo la Corte di Appello di Torino, "una (così) grave violazione dei diritti fondamentali di difesa" da imporre una pronuncia contraria alla estradizione. In realtà, ai sensi dell'art. 705 c.p.p., comma 2, la Corte di Appello, a prescindere dalla esistenza o meno di una convenzione, deve (per ciò che interessa nel caso di specie) pronunciare sentenza contraria alla estradizione qualora emerga che l'estradando è stato o verrà sottoposto ad un giudizio che non garantisce il rispetto dei diritti fondamentali. In sostanza il processo relativo all'estradando deve rispondere alle garanzie previste dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dal Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici.
Il termine di riferimento è, come si è visto, il giudizio (o la sentenza, a norma del citato art. 705 c.p.p., comma 2, lettera b), in relazione al reato per il quale viene domandata la estradizione, giudizio che deve essere rispettoso dei diritti fondamentali, e, quindi, anche del diritto di difesa, salvaguardato dalla nostra Costituzione. Esula, invece, da queste previsioni il particolare procedimento interno seguito dallo Stato richiedente per verificare la sussistenza delle condizioni per richiedere la estradizione. Tale procedimento non necessariamente deve passare attraverso una udienza camerale, come stabilito dall'ordinamento della Repubblica di Romania, sicché la violazione riscontrata dalla Corte di merito non sussiste.
3 .-. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino per il nuovo giudizio di estradizione.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2006