Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/10/2006, n. 36324
CASS
Sentenza 9 ottobre 2006

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In tema di estradizione per l'estero, il divieto di pronuncia favorevole, che l'art. 705, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen. stabilisce per i casi in cui emerga che l'estradando è stato o verrà sottoposto ad un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali, non riguarda l'eventuale procedimento interno previsto dallo Stato richiedente per la verifica delle sussistenza delle condizioni per richiedere l'estradizione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto irrilevante la mancata citazione della persona condannata all'udienza camerale svoltasi davanti alle autorità giudiziarie rumene per decidere in ordine alla richiesta della sua estradizione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/10/2006, n. 36324
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36324
    Data del deposito : 9 ottobre 2006

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