Sentenza 30 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2002, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
IN NOME D OP O ITA ANO01258 /02 Aula 'A' REPUBBLICA ITAHA LA CORTE SUPR ADICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 8218/99 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Cron. 3069 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Ud. 23/10/01 Dott. Aldo DE MATTEIS Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: CO ST TO, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA A ZOAGLI MAMELI 9, presso lo studio dell'avvocato BEVILACQUA GIANCARLO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARASCO LELIO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 2001 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 4043 rappresentato e difeso dagli avvocati CERIONI -1- VINCENZO, PROSPERI VALENTI FAUSTO MARIA, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 428/98 del Tribunale di LAMEZIA TERME, depositata il 07/12/98 R.G.N. 5/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/01 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato PICCIOTTO per delega PROSPERI VALENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza 19 novembre/7 dicembre 1998 n. 428 il Tribunale di Lamezia Terme, in riforma della sentenza Andorrio pretorile, ha respinto la domanda di AT Pastorino volta al riconoscimento dell' indennità antitubercolare da parte dell'Inps. Il Tribunale ha riepilogato, facendoli propri, gli argomenti diagnostici della ctu rinnovata in grado di appello i quali escludono che l'assicurato fosse affetto da tubercolosi in fase attiva: la radiografia eseguita durante il ricovero nell'ospedale "G. Ciaccio" non ha consentito di mettere in evidenza alcun dato specifico in tale senso;
l'esame dell'espettorato ha dato esito negativo;
l'esame una funzione respiratoria spirometrico ha evidenziato normale. Il Tribunale ha dato atto di due argomenti contrari: la riscontrata positività al test della tubercolina, ma vi ha attribuito scarso significato perché, come illustrato dal consulente tecnico, tale mezzo diagnostico esprime una certa affidabilità solo in relazione alle affezioni pregresse;
non ha poi ritenuto decisiva la febbricola rilevata al momento del ricovero e non più presente al momento della dimissione, perché trattasi di dato aspecifico. 3 Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il AT Pastorino, con tre motivi. L' intimato Istituto si è costituito con sola procura, ed ha svolto difesa orale in udienza. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione dell'art. 441, 2° comma, c.p.c. (art. 360, n. 3 c.p.c.), per avere il ctu di secondo grado depositato l'elaborato peritale oltre il termine fissato da tale norma, e precisamente tre giorni prima dell'udienza di decisione, così pregiudicando il diritto di Ази difesa. Il motivo non è fondato. L'art. 441 c.p.c. invocato, nel testo risultante dalla L. 11 agosto 1973, n. 533, nel primo comma faculta il collegio di appello, nel rito del lavoro, a nominare un consulente tecnico d'ufficio, e nel secondo comma pone l'obbligo per il consulente di depositare il proprio parere almeno dieci giorni prima della nuova udienza. di questa Corte è consolidata nel La giurisprudenza irritualità nell'espletamento della ritenere che le consulenza tecnica che incidano sulle garanzie del contraddittorio, come ad es. quelle consistenti nell'omissione delle comunicazioni di cui agli artt. 90 e 91 disp. trans. c.p.c., ne determinano la nullità, che è però solo relativa, e resta quindi sanata se non opposta nella prima udienza successiva al deposito della relazione peritale (Cass. 2 maggio 1990 n. 3615; Cass. 9 febbraio 1995 n. 1457). Più in particolare per quanto riguarda il termine per il deposito della ctu, questo non ha carattere perentorio (Cass. 23 novembre 1985 n. 5853; Cass. 14-1-1986 n. 166; Cass. 25-07-1986 n. 4787), e, pertanto, la sua violazione preclude la possibilità acquisizione e dinon di utilizzazione della relazione peritale tardivamente depositata (Cass. 4787/1986 cit.). Asy La sua inosservanza però, in quanto riduce il numero dei giorni che la legge vuole a disposizione della difesa per prendere visione della consulenza ed eventualmente farvi osservazioni all'udienza, può incidere sull' esercizio del diritto di difesa, e provoca un vizio di nullità relativa della stessa consulenza, che è sanato qualora non venga fatto valere nella prima istanza o difesa successiva al suo verificarsi (Cass. 166/1986 e 5853/1985 cit.; Cass. 29-03- 1995 n. 3747; Cass. 9 aprile 1999 n. 3488). Infine ove il consulente tecnico d'ufficio depositi la ctu dopo il termine assegnatogli dal giudice ma,ma nel rispetto 5 del termine di cui all'art. 441 2° comma, tale ritardo non comporta alcuna nullità (Cass. 3747/1995 cit.). Poiché nel caso di specie il ricorrente non deduce di avere fatto valere il vizio di nullità relativa all'udienza successiva al deposito della ctu, il motivo è inammissibile. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce nullità della sentenza per avere il consulente espletato la ricerca peritale senza visitare il paziente, nonostante che tale visita gli fosse stata prescritta dal Tribunale nell'ordinanza di assegnazione dell'incarico. Asy Anche per tale motivo valgono i principi sopra enunciati. In una fattispecie analoga, questa Corte ha ritenuto che la consulenza che si pronunci in ordine all'invalidità edell'assicurato in mancanza di visita di quest'ultimo, sulla base dei soli documenti processuali, nonostante l'impossibilità del medesimo di sottoporsi a visita presso il consulente nel giorno da questo fissato, è inficiata da nullità, con conseguente nullità della sentenza che accolga le conclusioni di tale consulenza;
ma il vizio non deducibile in Cassazione ove la nullità della consulenza + non sia stata dall'assicurato dedotta nei primi atti difensivi (Cass. 28 luglio 1994 n. 7036). 6 Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 5 c.p.c.) censura la sentenza impugnata per la valutazione della reazione alla tubercolina, riscontrata in misura piuttosto elevata, e per la omessa valutazione delle risultanze degli esami di laboratorio che hanno dato esito positivo per il titolo anticorporale. Trattasi di censure di merito inammissibili in questa sede di legittimità. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ove il giudice del merito ritenga di dovere aderire alle Axy conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, l'obbligo di motivazione è assolto con l'indicazione, come fonte di convincimento, della ctu, senza necessità di una particolareggiata motivazione;
lo stesso principio applicabile nel caso di due successive contrastanti consulenze tecniche d'ufficio, ove il giudice aderisca al parere del consulente che abbia espletato la sua opera per ultimo;
anche in tal caso è sufficiente la sinteticamente ragionata accettazione della nuova consulenza per ritenere implicitamente disattesi, senza necessità di specifica ed analitica confutazione, le argomentazioni ed i conclusivi rilievi della prima consulenza (da ultimo Cass. 17 gennaio 7 1998 n. 418; Cass. 18 giugno 1998 n. 6106, secondo cui la motivazione della sentenza è sufficiente - ed è escluso quindi il vizio deducibile in cassazione di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c pur se l'adesione alla seconda consulenza tecnica non sia specificamente giustificata, ove il secondo parere tecnico fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione o aliunde deducibili). Nel caso di specie il Tribunale ha specificamente e congruamente motivato su tutti i singoli argomenti h diagnostici, positivi e negativi, che l'anno condotto, con corretto iter logico, al risultato decisionale censurato. Il ricorso deve essere pertanto respinto. Nulla per le spese, a norma dell'art. 152 d. a.c.p.c. La Code:
p.q.m.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA Sezione Lavoro, il 23 ottobre 2001. O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 Il Presidente: Vincenzo Miles DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 Il Consigliere Relatore;
Aldo Ас Маней Qp\ctu-termine deposito RG 8218/1999 IL CANCELLIERE Depositato in Cencabeza 300 oggi IL CANCELLER