Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/05/2007, n. 37083
CASS
Sentenza 24 maggio 2007

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Massime1

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 331 cod.pen. è necessario che sia interrotto o turbato nel suo complesso il servizio pubblico o di pubblica necessità, restando esclusa dalla previsione normativa la condotta limitata a singole utenze che incida solo marginalmente sul volume dell'attività svolta e che non sia in grado di comprometterne in modo apprezzabile il funzionamento. (Fattispecie in tema di interruzione di un'utenza telefonica, comprese le chiamate verso i numeri di emergenza, a seguito di controversia sorta a seguito di mancato pagamento di una fattura).

Commentario1

  • 1Art. 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza In riferimento alla fattispecie di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità, di cui all'art. 331, deve escludersi che il privato, il quale lamenti di essere leso da una turbativa del servizio, possa assumere la qualità di persona offesa. Ed infatti, il delitto in questione tutela un bene sopraindividuale, costituito dalla regolare prestazione di servizi pubblici in favore della collettività. Questa conclusione è desumibile dagli elementi costitutivi della fattispecie, e, in particolare da quello del turbamento della regolarità del servizio come conseguenza della condotta di interruzione o di sospensione dello stesso. Se, intatti, la condotta …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/05/2007, n. 37083
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37083
Data del deposito : 24 maggio 2007

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