Sentenza 24 maggio 2007
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 331 cod.pen. è necessario che sia interrotto o turbato nel suo complesso il servizio pubblico o di pubblica necessità, restando esclusa dalla previsione normativa la condotta limitata a singole utenze che incida solo marginalmente sul volume dell'attività svolta e che non sia in grado di comprometterne in modo apprezzabile il funzionamento. (Fattispecie in tema di interruzione di un'utenza telefonica, comprese le chiamate verso i numeri di emergenza, a seguito di controversia sorta a seguito di mancato pagamento di una fattura).
Commentario • 1
- 1. Art. 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessitàhttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza In riferimento alla fattispecie di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità, di cui all'art. 331, deve escludersi che il privato, il quale lamenti di essere leso da una turbativa del servizio, possa assumere la qualità di persona offesa. Ed infatti, il delitto in questione tutela un bene sopraindividuale, costituito dalla regolare prestazione di servizi pubblici in favore della collettività. Questa conclusione è desumibile dagli elementi costitutivi della fattispecie, e, in particolare da quello del turbamento della regolarità del servizio come conseguenza della condotta di interruzione o di sospensione dello stesso. Se, intatti, la condotta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/05/2007, n. 37083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37083 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 24/05/2007
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - N. 832
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 36383/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LF CA, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro 10 marzo 2006 n. 3 nel processo penale n. 1184/03 R.G.N.R. a carico di:
OP VI, nato l'[...] a [...];
Letta la memoria difensiva presentata il 9 maggio 2007 nell'interesse di LF CA;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. Giovanni GALATI, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Sentita l'arringa del difensore di p.c., avv. PALASCIANO Alessandro, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 10 marzo 2006 n. Ili il Tribunale di Catanzaro assolveva VI ST dal reato previsto dall'art. 331 c.p. - commesso in Catanzaro il 4 luglio 2002 perché, quale responsabile Telecom per il settore Fatturazione, crediti e frodi sud 2, disponeva l'interruzione del servizio telefonico relativo all'utenza 0961/937384, intestata a ED ES, comprese le chiamate verso i numeri di emergenza espressamente previste dagli artt. 19 e 31 delle condizioni generali di abbonamento, così turbando la regolarità del servizio - perché il fatto non costituisce reato. Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso per Cassazione CA LF, parte offesa, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione ed erronea applicazione dell'art. 331 c.p. (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), laddove il Tribunale di Catanzaro ha assolto l'imputato per la natura privatistica del rapporto, peraltro compatibile con la fornitura di un servizio pubblico o di pubblica necessità, e per la mancanza di una condotta cosciente e volontaria integrante il grado di colpevolezza per il reato suddetto, mentre in atti vi era l'ammissione dell'imputato di aver controllato nel caso concreto l'avvenuta risoluzione contrattuale, per cui l'intensità dell'elemento psicologico era tale da integrare il dolo specifico (coscienza e volontà dell'evento), oltre quello generico richiesto dalla norma;
2. violazione degli artt. 125 e 546 c.p.p. e carenza di motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). L'impugnazione è inammissibile.
La norma incriminatrice dell'art. 331 c.p., punisce la condotta di chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti in modo da turbarne la regolarità, si riferisce all'attività imprenditoriale mediante la quale si fornisce il servizio, per cui ai fini della configurabilità del reato è necessario che sia interrotto o turbato nella sua regolarità il servizio nel suo complesso, restando esclusa dalla previsione normativa la condotta limitata a singole utenze, che incide solo marginalmente sul volume dell'attività svolta e non è quindi in grado di interromperla o di comprometterne in modo apprezzabile il funzionamento.
In particolare, quando il servizio è sottoposto a disciplina privatistica, l'interruzione di fornitura riguardante singole utenze da luogo a infrazioni di natura contrattuale, prive come tali di rilevanza penale.
Pertanto non costituisce reato la sospensione della fornitura da parte del gestore del servizio di telefonia relativamente a una determinata utenza in seguito a una controversia insorta col titolare della stessa riguardo al pagamento di una fattura, trattandosi di questione di natura civilistica che dev'essere risolta, anche per quanto riguarda la responsabilità, secondo le regole del diritto civile.
La soluzione non cambia neppure se la vicenda viene considerata con riguardo alla sospensione del servizio con riferimento alle chiamate d'emergenza - che per le ragioni anzi dette costituisce anch'essa oggetto specifico di inadempimento di un'obbligazione di natura civilistica nonostante la funzione pubblica dell'utenza corrispondente al numero d'emergenza - alla quale possono ricollegarsi, oltre al risarcimento dei danni, responsabilità anche penali in relazione alla verificazione di particolari conseguenze pregiudizievoli, ma non quella relativa al reato di cui all'art. 331 c.p. in quanto si tratta di fattispecie criminosa diversa. Nè la condotta contestata è suscettibile di essere giuridicamente qualificata in rapporto alla norma dell'art. 340 c.p., rispetto alla quale il principio che ai fini dell'integrazione del reato è necessario che l'evento del reato costituito dal turbamento della regolarità dell'ufficio o del servizio riguardi il funzionamento del servizio nel suo complesso e non già soltanto di un settore limitato di esso (Cass., Sez. 6, 7 gennaio 2003 n. 6257, ric. Buonocore;
Sez. 6, 6 marzo 2003 n. 15750, ric. Cancelli;
Sez. 6, 8 giugno 2000 n. 35399, ric. Novella;
Sez. 6, 19 aprile 2000 n. 8725, ric. Cannata). A quest'orientamento si è correttamente uniformato il Giudice di merito, per cui i vizi di violazione di legge e difetto di motivazione dedotti dal ricorrente appaiono manifestamente infondati. Pertanto il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali e al versamento di Euro 1000,00 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2007