CASS
Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/05/2026, n. 16876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16876 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 193/2024 R.G. proposto da: EN Acquedotti IA in Liquidazione Coatta Amministrativa, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Sicari unitamente all’avvocato SE Lo NA, domiciliazione telematica legale -ricorrente- contro IP NG -intimata- Civile Sent. Sez. 3 Num. 16876 Anno 2026 Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Relatore: PORRECA PAOLO Data pubblicazione: 29/05/2026 2 avverso la sentenza del Tribunale di Trapani n. 349/2023 depositata il 12/05/2023. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/04/2026 dal Consigliere OL OR. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale RO IE, che ha concluso riportandosi alla requisitoria depositata e chiedendo che la Corte rigetti il ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione notificato il 26.11.2020 NG IP, intestataria di un contratto di fornitura idrica, conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace l’E.A.S. in l.c.a., quale fornitore, al fine di dichiarare non dovute le pretese di credito versate in una fattura del 2.12.2019 relativa a “consumi idrici 2015”, in una seconda fattura del 19.12.2019 per “consumi idrici 2016”, e in una terza fattura del 26.03.2020 inerente a “consumi idrici 2017”. 2. A supporto della domanda, deduceva, in particolare, l’intervenuta prescrizione biennale ex art. 1 della legge n. 205 del 2017. 3. Il Giudice di Pace, davanti al quale resisteva la convenuta, accoglieva la domanda formulata, ritenendo maturata la prescrizione biennale, con pronuncia confermata, in sede di appello, dal Tribunale, secondo cui la norma in parola ha derogato all’art. 2948, n. 4, cod. civ., introducendo uno speciale regime prescrizionale da applicare a tutte le fatture con scadenza successiva al 1° gennaio 2020, pur riferite e da ancorare temporalmente a consumi pregressi quali fatti costitutivi dell’insorgenza ed esigibilità del diritto di credito, disponendo, così, implicitamente, un’applicazione retroattiva dello speciale e novello regime prescrizionale. 4. Avverso questa decisione ricorre per cassazione l’ente Acquedotti IA in l.c.a., articolando tre motivi. È rimasta intimata NG IP. 3 5. Con ordinanza interlocutoria n. 19683 del 2025 veniva disposto il rinvio alla pubblica udienza. Il Sostituto Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta. MOTIVI DELLA DECISIONE 6. Con il primo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 4 e 10, della legge n. 205 del 2017, e dell’art. 2935, cod. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato, in particolare, mancando di considerare che la scadenza di pagamento indicata nella fattura determinava non l’inizio dell’applicazione retroattiva della prescrizione biennale, ma quello del decorso del termine prescrizionale stesso, non essendovi riferimento, nella disciplina legislativa speciale, ai consumi, sicché non era maturata alcuna estinzione in relazione alle pretese creditorie revocate in discussione. 7. Con il secondo motivo prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 4 e 10, della legge n. 205 del 2017, 11, preleggi, 2948, cod. civ., 74-bis, legge n. 633 del 1972, poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che la prescrizione biennale doveva trovare applicazione ai consumi successivi al 1° gennaio 2020, a maggior ragione nei casi di pregresse operazioni di verifica del consumo, svolte da soggetti non più gestori poiché in sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa. 8. Con il terzo motivo prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di motivare in ordine alla non decorsa prescrizione del canone di depurazione e della fognatura, compresi nelle “bollette”, cui non poteva applicarsi la discussa e nuova prescrizione biennale. 9. Il primo motivo è fondato per quanto di ragione, con assorbimento logico del secondo. 10. Questa Corte ha di recente affermato che, in tema di prescrizione più breve, l’art. 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2017, 4 n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), laddove prevede che «Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva […] c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020», va interpretato nel senso che il termine biennale ridotto si applica alle fatture – relative al settore idrico - la cui scadenza di pagamento sia successiva al 1° gennaio 2020 e il dies a quo per il computo della prescrizione decorre dalla data di scadenza di pagamento delle fatture, purché – quanto alle prestazioni anteriori avvenute fino al 1° gennaio 2020 – a norma della legge precedente, non residui un termine minore, utilizzando la regola generale desumibile dall’art. 252 delle disposizioni di attuazione cod. civ. (Cass., 29/05/2024, n. 15102). 11. L’arresto ha precisato che dall’interpretazione dell’art. 1, comma 10, della legge n. 205 del 2017, emergono due differenti questioni: la prima attiene all’applicazione del termine di prescrizione ridotto - da cinque a due anni - anche ai consumi idrici degli anni precedenti all’entrata in vigore della legge (e nella specie essi riguardano gli anni 2015, 2016, 2017), e quindi, per i consumi in parola, al 1° gennaio 2020, come da norma transitoria;
la seconda concerne l’individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione stesso. 12. Riguardo alla prima questione la norma, art. 1, comma 10, legge n. 205 del 2017, è letteralmente chiara nel senso che deve farsi riferimento «alle fatture la cui scadenza di pagamento è successiva…» alle date specificate a seconda della tipologia di consumi. 13. Sul punto, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis cod. proc. civ., la Prima Presidente di questa Corte, pur dichiarandolo inammissibile, con riferimento proprio al regime giuridico della prescrizione in ordine ai corrispettivi dovuti per i consumi idrici, «quando i consumi siano da collocare temporalmente anteriormente al 1° gennaio 2020», ha chiarito che «la disposizione transitoria di cui all’art. 1, comma 5 10, della legge n. 205 del 2017 determina esplicitamente l’evento temporalmente rilevante ai fini della decorrenza del regime prescrizionale biennale, individuandolo nella data di scadenza del pagamento delle fatture e non nella erogazione od effettuazione dei consumi» (decreto n. 12522 del 10 maggio 2023). 14. La seconda questione, come detto, attiene all’individuazione del dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale ridotto, con riferimento – come nella fattispecie – a consumi verificatisi prima del 1° gennaio 2020, ma con emissione di fatture recanti scadenza di pagamento successiva al 1 ° gennaio 2020. 15. La decorrenza dev’essere individuata da quando i crediti diventino esigibili, e dunque in questo senso dalla corretta data di scadenza del pagamento indicata nella fatturazione. 16. Sul punto dev’essere ribadita, ricostruttivamente, nei termini che seguono, la conclusione fatta propria dal precedente del 2024 sopra richiamato. 17. È stato in passato affermato che: - il prezzo della somministrazione d'acqua da parte di un ente fornitore configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo, sicché è incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., e il relativo credito è soggetto alla prescrizione breve quinquennale (Cass., 27 gennaio 2015, n. 1442; conforme, sulla somministrazione di energia elettrica, Cass., 21 giugno 1999, n. 6209); - il termine di prescrizione, nell’ambito dei contratti di somministrazione, va individuato alla scadenza del periodo di consumo, laddove «condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra (art. 2935 cod. civ.) è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga da tale esercizio, 6 rilevando peraltro a tal fine solo la possibilità legale e non influendo per contro, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l’impossibilità di fatto in cui il detto titolare venga a trovarsi, vale a dire i semplici ostacoli fattuali a tale esercizio, come la difficoltà d’integrale contabilizzazione del credito (Cass., n. 6209 del 1999, cit.). 18. Tali conclusioni non possono essere mantenute quando intervenga una novella normativa che riduca il periodo di prescrizione, portandolo da cinque a due anni, con l’intento di restringere i tempi d’incertezza nel rapporto tra ente e utente. 19. La riduzione, dunque, non può essere interpretata nel senso di determinare, pur da un certo e futuro momento, una retrodatazione dell’effetto estintivo prescrizionale lesiva del generale affidamento fatto nelle norme pregresse, desumibile dall’art. 11 delle preleggi in coerenza con i canoni di ragionevole tutela dei diritti cui agli artt. 3 e 24 Cost. 20. È vero che il legislatore potrebbe aver inteso, differendo, come nel caso, in avanti nel tempo l’acquisto di efficacia del nuovo regime regolatorio, che il creditore non avrebbe potuto più far affidamento sulle previsioni precedenti da quella futura data, dando così il tempo per evitare prescrizioni (nel caso, la legge del 2017, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, ha stabilito, per i consumi idrici, l’efficacia delle nuove previsioni di prescrizione biennale dal 1° gennaio 2020, con un lasso temporale di due anni). 21. Ma tutto ciò avrebbe dovuto essere affermato esplicitamente proprio perché in discostamento dal principio generale, laddove depone in senso contrario la stessa novella che ha contenuto tale differimento a soli due mesi, ad esempio, per i consumi elettrici (lettera a) del comma 10 dell’art. 1 citato). 21.1. D’altra parte, dev’essere ricordato che l’art. 1, comma 4, citato, stabilisce anche che «L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il 7 sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo». 21.2. L’ARERA ha quindi provveduto a regolare attuativamente il settore a cominciare, in particolare, dalla delibera n. 97 del 2018 e poi con altre delibere quali in specie la n. 547 del 2019 e la n. 610 del 2021, integrative della normativa primaria, specie con riferimento ai tempi di fatturazione, alla fatturazione dei conguagli e a quella dei consumi risalenti a più di due anni, suggerendo, sin dalla prima delle delibere menzionate, che «la prescrizione biennale prevista dalla legge di bilancio 2018 decorre dal termine entro cui l’esercente il servizio è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente». In particolare, il Pubblico Ministero (non essendo dirimente, come si vedrà, in questo caso, il tema dell’onere della specifica prova desunta da un atto amministrativo non prodotto, su cui v. Cass., 19/03/2025, n. 7387) sottolinea, per lumeggiare la ricostruzione, che la delibera n. 547 del 2019 ha individuato in 45 giorni solari successivi alla chiusura del periodo di riferimento il termine entro il quale i gestori sono obbligati ad emettere la fattura per i consumi idrici, «con la conseguenza che il termine prescrizionale biennale in discorso debba farsi coincidere, nel caso di ritardata emissione della fattura, con la scadenza del termine ultimo per emettere fattura previsto dalla suindicata delibera di ARERA» (pag. 2 delle conclusioni scritte). 21.3. Una volta andato a regime il nuovo assetto, la previsione attuativa di cui sopra potrà evitare – integrando la norma primaria e dando della stessa tale complessiva lettura ermeneutica nel valorizzare un contenuto in essa focalizzabile seppure inespresso – che sia lo stesso 8 gestore del servizio ovvero fornitore creditore a poter unilateralmente posporre il termine di decorrenza della prescrizione, potendosi individuare la stessa dal momento di corretta fatturazione ovvero dell’insorgenza dell’obbligo della stessa, con possibilità di dedurre, in tesi, che tale fatturazione è stata, in ipotesi, appunto differita in violazione del complessivo perimetro regolatorio. 21.4. Deve dunque ritenersi rilevante non il tempo in cui siano avvenute le forniture idriche, ma il momento in cui il fornitore emette la fattura (con relativa scadenza di pagamento) o, in caso di ritardo, il tempo in cui egli era tenuto ad emettere il documento di fatturazione. A tale momento va quindi agganciato il dies a quo di decorrenza della prescrizione, che è di entità biennale per le fatture il cui termine di scadenza sia successivo al 1° gennaio 2020, anche qualora i consumi risalgano ad un'epoca antecedente a tale data. Così disponendo il legislatore ha inteso richiamare i gestori ad un corretto e tempestivo comportamento nella fatturazione dei consumi, assegnando agli stessi un termine congruo per allinearsi con l'emissione delle fatture, stante la divaricazione temporale tra l'entrata in vigore della legge 205/17 (1° gennaio 2018) e il termine (1° gennaio 2020) a decorrere dal quale fare applicazione della nuova prescrizione biennale. 22. Ciò posto, occorre aggiungere quanto segue in ordine al periodo a cavallo della data del 2 gennaio 2020. 23. Nel caso in cui il termine biennale di prescrizione inizi a decorrere dalla data di scadenza del 2 gennaio 2020 prevista nella fattura, il gestore creditore potrebbe – nei casi in cui sono più remote le prestazioni - beneficiare di un termine di prescrizione più lungo dei cinque anni di cui alla vecchia normativa: per consumi annuali del 2015, con dies a quo individuato al 1° gennaio 2016, con termine di scadenza di pagamento indicato nella fattura successivo al 1° gennaio 2020, la 9 prescrizione maturerebbe nell’anno 2022, quindi oltre i cinque anni di prescrizione desunti dalla pregressa disciplina. 23.1. Per tale ragione deve farsi applicazione analogica (Cass., n. 15012 del 2024, cit., con ivi richiamata ulteriore giurisprudenza) del principio di cui all’art. 252 delle disposizioni di attuazione del codice civile, il quale prevede «quando per l’esercizio di un diritto ovvero per la prescrizione o per l’usucapione il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalla legge anteriore, il nuovo termine si applica anche all’esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapione in corso, ma il nuovo termine decorre dal 1° luglio 1939 se lo stesso è stabilito dal libro I del codice, dal 21 aprile 1940 se è stabilito dal libro II, dal 28 ottobre 1941 se è stabilito dal libro III e dall’entrata in vigore del codice stesso se è stabilito dagli altri libri, purché, a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore». 24. Valorizzando la parte finale della disposizione in cui è formulato il caveat «purché, a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore», deve quindi ritenersi che, nel caso di abbreviazione del termine prescrizionale, il dies a quo dev’essere computato a decorrere dalla nuova legge, sempre che, alla luce del dettato dell’articolo 252 disp. att. cod. civ., al momento di entrata in vigore della nuova legge, non rimanga a decorrere, a norma della legge precedente, un termine inferiore. 25. Come ancora rammentato dall’arresto inizialmente richiamato e che si sta sul punto ribadendo e riprendendo, si è così affermato (Cass., 9 aprile 2003, n. 5522, Cass., Sez. U., 4 marzo 2008, n. 5784, che si è discostata dal precedente appena richiamato per altri aspetti) che occorre far riferimento all’articolo 252, disp. att. cod. civ., posto che a questa disposizione - secondo la giurisprudenza costituzionale che ha scrutinato una fattispecie analoga (Corte cost. n. 20 del 1994) - va attribuito valore di regola generale. 10 26. Ribadisce pertanto l’arresto che «quando per l’esercizio di un diritto la nuova legge stabilisca un termine, in particolare di prescrizione, più breve di quello fissato dalla legge anteriore, il nuovo termine si applica anche all’esercizio dei diritti sorti anteriormente, con la decorrenza dalla data di entrata in vigore della nuova legge, ma a condizione che a norma della legge precedente rimanga a decorrere un termine superiore». 27. Pertanto, il termine di prescrizione non potrà essere mai superiore ai cinque anni, in relazione ai consumi verificatisi prima del 1° gennaio 2020; 28. E allora, nella fattispecie in esame la nuova prescrizione biennale decorreva dalla data di scadenza di pagamento di cui alle fatture, tutte pacificamente e documentalmente dal 2 gennaio 2020 in poi, ma senza che potesse essere esteso il precedente periodo quinquennale con scadenza: - per i consumi idrici 2015 al 31 dicembre 2020, essendo irrilevante che la fattura riporti, come accertato dal Tribunale, la data di scadenza del 2 gennaio 2020, non potendo rimettersi alla parte creditrice il differimento unilaterale della prescrizione;
- per i consumi 2016 al 31 dicembre 2021, per le stesse ragioni (data di scadenza della fattura accertata parimenti al 19 gennaio 2020); - per i consumi 2017, comunque nel 2022 (data di scadenza della fattura accertata parimenti al 29 aprile 2020). Va detto, a questo punto, che non potrebbe ragionarsi (come sembra fare il Pubblico Ministero), come se – ritenuta la delibera ARERA del 2019 applicabile retroattivamente dalla fine dei periodi di riferimento pregressi, ovvero, in tesi ma ultronea rispetto al combinato disposto con il dato legislativo, dal momento della sua adozione nel 2019 – ciò comportasse, nel contempo, l’applicazione da quel momento, retroattivamente, della prescrizione biennale in ragione, ad instar di una sanzione, della singola tardiva fatturazione. 11 La prescrizione biennale opera sempre in ragione delle scadenze dal 2 gennaio 2020: a) sia nel caso di quelle riportate nelle fatture per periodi “pregressi” rispetto all’ipotesi sub b), ferma l’applicazione del principio evincibile dall’art. 252 delle disposizioni di attuazione del codice civile;
b) sia per le altre dal 2 gennaio 2020 secondo la disciplina regolamentare attuativa e a decorrere da quel momento anche se fatturate tardivamente, secondo quanto sopra specificato. Ciò proprio in compiuta coerenza con l’individuata finalità del legislatore di dare al gestore e creditore, fino a quella data, tempo per prepararsi alla fatturazione e il recupero dei crediti con il nuovo regime prescrizionale, fermo quello precedente nei limiti così ricostruiti. 29. Atteso che l’originaria domanda giudiziale (di contestazione delle pretese creditorie ricevute) è stata pacificamente notificata nel novembre 2020 (come indicato in ricorso e documentato in atti), ne segue che la prescrizione non era decorsa: la decisione del Tribunale dev’essere perciò cassata. 30. Il terzo motivo è inammissibile. 31. Difatti, la questione dell’inclusione dei canoni sollevata, risulta nuova non discorrendone appunto la decisione, e come tale non ammissibile per la prima volta in questa sede implicando altri accertamenti di fatto (v. solo ad esempio Cass., 13/12/2019, n. 32804). 31.1. La parte non dimostra né spiega specificatamente in ricorso di averla effettivamente dedotta per tempo, né di averla idoneamente supportata con documentazione potenzialmente decisiva. 32. Spese al giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo di ricorso;
dichiara assorbito il secondo motivo;
dichiara inammissibile il terzo 12 motivo. Cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Trapani, perché in diversa composizione proceda a nuovo esame, facendo del suindicato principio applicazione, e pronunci anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 14/4/2026. Il Consigliere Estensore OL OR Il Presidente GI ES AR
la seconda concerne l’individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione stesso. 12. Riguardo alla prima questione la norma, art. 1, comma 10, legge n. 205 del 2017, è letteralmente chiara nel senso che deve farsi riferimento «alle fatture la cui scadenza di pagamento è successiva…» alle date specificate a seconda della tipologia di consumi. 13. Sul punto, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis cod. proc. civ., la Prima Presidente di questa Corte, pur dichiarandolo inammissibile, con riferimento proprio al regime giuridico della prescrizione in ordine ai corrispettivi dovuti per i consumi idrici, «quando i consumi siano da collocare temporalmente anteriormente al 1° gennaio 2020», ha chiarito che «la disposizione transitoria di cui all’art. 1, comma 5 10, della legge n. 205 del 2017 determina esplicitamente l’evento temporalmente rilevante ai fini della decorrenza del regime prescrizionale biennale, individuandolo nella data di scadenza del pagamento delle fatture e non nella erogazione od effettuazione dei consumi» (decreto n. 12522 del 10 maggio 2023). 14. La seconda questione, come detto, attiene all’individuazione del dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale ridotto, con riferimento – come nella fattispecie – a consumi verificatisi prima del 1° gennaio 2020, ma con emissione di fatture recanti scadenza di pagamento successiva al 1 ° gennaio 2020. 15. La decorrenza dev’essere individuata da quando i crediti diventino esigibili, e dunque in questo senso dalla corretta data di scadenza del pagamento indicata nella fatturazione. 16. Sul punto dev’essere ribadita, ricostruttivamente, nei termini che seguono, la conclusione fatta propria dal precedente del 2024 sopra richiamato. 17. È stato in passato affermato che: - il prezzo della somministrazione d'acqua da parte di un ente fornitore configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo, sicché è incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., e il relativo credito è soggetto alla prescrizione breve quinquennale (Cass., 27 gennaio 2015, n. 1442; conforme, sulla somministrazione di energia elettrica, Cass., 21 giugno 1999, n. 6209); - il termine di prescrizione, nell’ambito dei contratti di somministrazione, va individuato alla scadenza del periodo di consumo, laddove «condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra (art. 2935 cod. civ.) è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga da tale esercizio, 6 rilevando peraltro a tal fine solo la possibilità legale e non influendo per contro, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l’impossibilità di fatto in cui il detto titolare venga a trovarsi, vale a dire i semplici ostacoli fattuali a tale esercizio, come la difficoltà d’integrale contabilizzazione del credito (Cass., n. 6209 del 1999, cit.). 18. Tali conclusioni non possono essere mantenute quando intervenga una novella normativa che riduca il periodo di prescrizione, portandolo da cinque a due anni, con l’intento di restringere i tempi d’incertezza nel rapporto tra ente e utente. 19. La riduzione, dunque, non può essere interpretata nel senso di determinare, pur da un certo e futuro momento, una retrodatazione dell’effetto estintivo prescrizionale lesiva del generale affidamento fatto nelle norme pregresse, desumibile dall’art. 11 delle preleggi in coerenza con i canoni di ragionevole tutela dei diritti cui agli artt. 3 e 24 Cost. 20. È vero che il legislatore potrebbe aver inteso, differendo, come nel caso, in avanti nel tempo l’acquisto di efficacia del nuovo regime regolatorio, che il creditore non avrebbe potuto più far affidamento sulle previsioni precedenti da quella futura data, dando così il tempo per evitare prescrizioni (nel caso, la legge del 2017, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, ha stabilito, per i consumi idrici, l’efficacia delle nuove previsioni di prescrizione biennale dal 1° gennaio 2020, con un lasso temporale di due anni). 21. Ma tutto ciò avrebbe dovuto essere affermato esplicitamente proprio perché in discostamento dal principio generale, laddove depone in senso contrario la stessa novella che ha contenuto tale differimento a soli due mesi, ad esempio, per i consumi elettrici (lettera a) del comma 10 dell’art. 1 citato). 21.1. D’altra parte, dev’essere ricordato che l’art. 1, comma 4, citato, stabilisce anche che «L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il 7 sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo». 21.2. L’ARERA ha quindi provveduto a regolare attuativamente il settore a cominciare, in particolare, dalla delibera n. 97 del 2018 e poi con altre delibere quali in specie la n. 547 del 2019 e la n. 610 del 2021, integrative della normativa primaria, specie con riferimento ai tempi di fatturazione, alla fatturazione dei conguagli e a quella dei consumi risalenti a più di due anni, suggerendo, sin dalla prima delle delibere menzionate, che «la prescrizione biennale prevista dalla legge di bilancio 2018 decorre dal termine entro cui l’esercente il servizio è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente». In particolare, il Pubblico Ministero (non essendo dirimente, come si vedrà, in questo caso, il tema dell’onere della specifica prova desunta da un atto amministrativo non prodotto, su cui v. Cass., 19/03/2025, n. 7387) sottolinea, per lumeggiare la ricostruzione, che la delibera n. 547 del 2019 ha individuato in 45 giorni solari successivi alla chiusura del periodo di riferimento il termine entro il quale i gestori sono obbligati ad emettere la fattura per i consumi idrici, «con la conseguenza che il termine prescrizionale biennale in discorso debba farsi coincidere, nel caso di ritardata emissione della fattura, con la scadenza del termine ultimo per emettere fattura previsto dalla suindicata delibera di ARERA» (pag. 2 delle conclusioni scritte). 21.3. Una volta andato a regime il nuovo assetto, la previsione attuativa di cui sopra potrà evitare – integrando la norma primaria e dando della stessa tale complessiva lettura ermeneutica nel valorizzare un contenuto in essa focalizzabile seppure inespresso – che sia lo stesso 8 gestore del servizio ovvero fornitore creditore a poter unilateralmente posporre il termine di decorrenza della prescrizione, potendosi individuare la stessa dal momento di corretta fatturazione ovvero dell’insorgenza dell’obbligo della stessa, con possibilità di dedurre, in tesi, che tale fatturazione è stata, in ipotesi, appunto differita in violazione del complessivo perimetro regolatorio. 21.4. Deve dunque ritenersi rilevante non il tempo in cui siano avvenute le forniture idriche, ma il momento in cui il fornitore emette la fattura (con relativa scadenza di pagamento) o, in caso di ritardo, il tempo in cui egli era tenuto ad emettere il documento di fatturazione. A tale momento va quindi agganciato il dies a quo di decorrenza della prescrizione, che è di entità biennale per le fatture il cui termine di scadenza sia successivo al 1° gennaio 2020, anche qualora i consumi risalgano ad un'epoca antecedente a tale data. Così disponendo il legislatore ha inteso richiamare i gestori ad un corretto e tempestivo comportamento nella fatturazione dei consumi, assegnando agli stessi un termine congruo per allinearsi con l'emissione delle fatture, stante la divaricazione temporale tra l'entrata in vigore della legge 205/17 (1° gennaio 2018) e il termine (1° gennaio 2020) a decorrere dal quale fare applicazione della nuova prescrizione biennale. 22. Ciò posto, occorre aggiungere quanto segue in ordine al periodo a cavallo della data del 2 gennaio 2020. 23. Nel caso in cui il termine biennale di prescrizione inizi a decorrere dalla data di scadenza del 2 gennaio 2020 prevista nella fattura, il gestore creditore potrebbe – nei casi in cui sono più remote le prestazioni - beneficiare di un termine di prescrizione più lungo dei cinque anni di cui alla vecchia normativa: per consumi annuali del 2015, con dies a quo individuato al 1° gennaio 2016, con termine di scadenza di pagamento indicato nella fattura successivo al 1° gennaio 2020, la 9 prescrizione maturerebbe nell’anno 2022, quindi oltre i cinque anni di prescrizione desunti dalla pregressa disciplina. 23.1. Per tale ragione deve farsi applicazione analogica (Cass., n. 15012 del 2024, cit., con ivi richiamata ulteriore giurisprudenza) del principio di cui all’art. 252 delle disposizioni di attuazione del codice civile, il quale prevede «quando per l’esercizio di un diritto ovvero per la prescrizione o per l’usucapione il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalla legge anteriore, il nuovo termine si applica anche all’esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapione in corso, ma il nuovo termine decorre dal 1° luglio 1939 se lo stesso è stabilito dal libro I del codice, dal 21 aprile 1940 se è stabilito dal libro II, dal 28 ottobre 1941 se è stabilito dal libro III e dall’entrata in vigore del codice stesso se è stabilito dagli altri libri, purché, a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore». 24. Valorizzando la parte finale della disposizione in cui è formulato il caveat «purché, a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore», deve quindi ritenersi che, nel caso di abbreviazione del termine prescrizionale, il dies a quo dev’essere computato a decorrere dalla nuova legge, sempre che, alla luce del dettato dell’articolo 252 disp. att. cod. civ., al momento di entrata in vigore della nuova legge, non rimanga a decorrere, a norma della legge precedente, un termine inferiore. 25. Come ancora rammentato dall’arresto inizialmente richiamato e che si sta sul punto ribadendo e riprendendo, si è così affermato (Cass., 9 aprile 2003, n. 5522, Cass., Sez. U., 4 marzo 2008, n. 5784, che si è discostata dal precedente appena richiamato per altri aspetti) che occorre far riferimento all’articolo 252, disp. att. cod. civ., posto che a questa disposizione - secondo la giurisprudenza costituzionale che ha scrutinato una fattispecie analoga (Corte cost. n. 20 del 1994) - va attribuito valore di regola generale. 10 26. Ribadisce pertanto l’arresto che «quando per l’esercizio di un diritto la nuova legge stabilisca un termine, in particolare di prescrizione, più breve di quello fissato dalla legge anteriore, il nuovo termine si applica anche all’esercizio dei diritti sorti anteriormente, con la decorrenza dalla data di entrata in vigore della nuova legge, ma a condizione che a norma della legge precedente rimanga a decorrere un termine superiore». 27. Pertanto, il termine di prescrizione non potrà essere mai superiore ai cinque anni, in relazione ai consumi verificatisi prima del 1° gennaio 2020; 28. E allora, nella fattispecie in esame la nuova prescrizione biennale decorreva dalla data di scadenza di pagamento di cui alle fatture, tutte pacificamente e documentalmente dal 2 gennaio 2020 in poi, ma senza che potesse essere esteso il precedente periodo quinquennale con scadenza: - per i consumi idrici 2015 al 31 dicembre 2020, essendo irrilevante che la fattura riporti, come accertato dal Tribunale, la data di scadenza del 2 gennaio 2020, non potendo rimettersi alla parte creditrice il differimento unilaterale della prescrizione;
- per i consumi 2016 al 31 dicembre 2021, per le stesse ragioni (data di scadenza della fattura accertata parimenti al 19 gennaio 2020); - per i consumi 2017, comunque nel 2022 (data di scadenza della fattura accertata parimenti al 29 aprile 2020). Va detto, a questo punto, che non potrebbe ragionarsi (come sembra fare il Pubblico Ministero), come se – ritenuta la delibera ARERA del 2019 applicabile retroattivamente dalla fine dei periodi di riferimento pregressi, ovvero, in tesi ma ultronea rispetto al combinato disposto con il dato legislativo, dal momento della sua adozione nel 2019 – ciò comportasse, nel contempo, l’applicazione da quel momento, retroattivamente, della prescrizione biennale in ragione, ad instar di una sanzione, della singola tardiva fatturazione. 11 La prescrizione biennale opera sempre in ragione delle scadenze dal 2 gennaio 2020: a) sia nel caso di quelle riportate nelle fatture per periodi “pregressi” rispetto all’ipotesi sub b), ferma l’applicazione del principio evincibile dall’art. 252 delle disposizioni di attuazione del codice civile;
b) sia per le altre dal 2 gennaio 2020 secondo la disciplina regolamentare attuativa e a decorrere da quel momento anche se fatturate tardivamente, secondo quanto sopra specificato. Ciò proprio in compiuta coerenza con l’individuata finalità del legislatore di dare al gestore e creditore, fino a quella data, tempo per prepararsi alla fatturazione e il recupero dei crediti con il nuovo regime prescrizionale, fermo quello precedente nei limiti così ricostruiti. 29. Atteso che l’originaria domanda giudiziale (di contestazione delle pretese creditorie ricevute) è stata pacificamente notificata nel novembre 2020 (come indicato in ricorso e documentato in atti), ne segue che la prescrizione non era decorsa: la decisione del Tribunale dev’essere perciò cassata. 30. Il terzo motivo è inammissibile. 31. Difatti, la questione dell’inclusione dei canoni sollevata, risulta nuova non discorrendone appunto la decisione, e come tale non ammissibile per la prima volta in questa sede implicando altri accertamenti di fatto (v. solo ad esempio Cass., 13/12/2019, n. 32804). 31.1. La parte non dimostra né spiega specificatamente in ricorso di averla effettivamente dedotta per tempo, né di averla idoneamente supportata con documentazione potenzialmente decisiva. 32. Spese al giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo di ricorso;
dichiara assorbito il secondo motivo;
dichiara inammissibile il terzo 12 motivo. Cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Trapani, perché in diversa composizione proceda a nuovo esame, facendo del suindicato principio applicazione, e pronunci anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 14/4/2026. Il Consigliere Estensore OL OR Il Presidente GI ES AR