Sentenza 20 maggio 2010
Massime • 1
La dichiarazione di non esecutività della sentenza di condanna da parte del giudice dell'esecuzione restituisce efficacia al provvedimento cautelare, in assenza di determinazioni contrarie del giudice della cognizione o di declaratoria di invalidità o di inefficacia degli atti processuali, non essendo necessaria una specifica richiesta del pubblico ministero, ma a condizione che non vi siano elementi che facciano ritenere la sopravvenuta mancanza della sua iniziale determinazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/05/2010, n. 35515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35515 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 20/05/2010
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - rel. Consigliere - N. 837
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 9803/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) S.I. N. IL (omesso) ;
avverso l'ordinanza n. 2711/2009 TRIB. LIBERTÀ di MILANO, del 04/01/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
lette/sentite le conclusioni del PG, Dott. Galati Giovanni, di rigetto.
FATTO E DIRITO
Con ordinanza emessa il 4.1.10, il tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza emessa il 17.12.09 dalla corte di assise della stessa sede, in funzione di giudice dell'esecuzione, con la quale, dichiarata la non esecutività della sentenza di condanna alla pena di 15 anni di reclusione emessa dalla carte di assise di appello nei confronti di S.I. , ritenuto l'automatico ripristino dell'efficacia del titolo cautelare, ordinava l'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal gip del tribunale di Milano il 2.11.05, in ordine ai reati ex art. 110 c.p., art. 600 c.p., commi 1 e 3, artt. 611 e 624 c.p., art. 625 c.p., nn. 4 e 5, art. 628 c.p., commi 2 e 3, n. 1, per aver ridotto e mantenuto in schiavitù alcuni minori di nazionalità XXXXXX, per averli indotti, con minacce e violenza, a commettere reati contro il patrimonio, per aver commesso, in concorso con i minori i reati di furto e rapina, nonché in ordine al reato D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 12, commi 3 e 3 ter per aver convinto i suddetti minori all'ingresso illecito nel territorio dello Stato.
Il difensore del S. ha presentato ricorso peri seguenti motivi:
1. violazione di legge in riferimento agli artt. 279, 291, 293 segg., 660 e 670 c.p.p.; vizio di motivazione: l'intervenuta declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna e la sua contestuale sospensione non possono determinare la rinnovata automatica efficacia di un'ordinanza cautelare già caducata, perché revocata e sostituita dall'ordine di esecuzione della pena detentiva, emesso dalla procura a carico del S. . La norma che tinge da cerniera tra fase cautelare e fase esecutiva, contenuta nell'art. 670 c.p.p., comma 1, nel prevedere la possibilità, per il giudice di esecuzione,
di sospendere il titolo esecutivo, prevede anche la possibilità di provvedere alla liberazione del condannato e non altro: non prevede assolutamente la reviviscenza della misura cautelare disposta nella fase di cognizione.
È stato inoltre violato il principio della obbligatorietà della domanda cautelare, ex art. 291 c.p.p., da parte del p.m., che, nella specie è il procuratale generale e che deve indirizzarla alla corte di assise di appello, competente nella successiva fase giurisdizionale, in cui l'intero procedimento avrebbe dovuto ripartire per l'eventuale impugnazione della sentenza.
2. violazione di legge in riferimento agli artt. 274 e 292 c.p.p.: il giudice del riesame ha ritenuto tuttora ricorrenti le esigenze cautelari del pericolo di fuga, desunte dal fatto che il S. è stato arrestato in XXXXXX e dall'entità della pena e del pericolo di reiterazione di reati, desunto dalle modalità esecutive delle condotte criminose. Non badato però contezza della verifica sull'attualità della ritenuta pericolosità del soggetto e sulla permanenza delle condizioni che giustificarono, a suo tempo, l'emissione della misura cautelare.
Il ricorso non merita accoglimento.
Quanto al primo motivo, si rileva che correttamente il tribunale di Milano ha ritenuto che, confermata l'assenza di una sentenza definitiva, il processo a carico ha ripreso, a tutti gli effetti, la sua fase di cognizione e, in assenza di determinazioni contrarie del giudice di merito o di formale declaratoria di invalidità o comunque di inefficacia degli atti processuali, hanno ripreso efficacia tutti i provvedimenti, compresi quelli attinenti la libertà personale dell'imputato (ordinanza cautelare decreto di latitanza). Questa automaticità di ripresa di efficacia, ha comportato correttamente la superfluità di specifica richiesta del titolare dell'accusa, il cui necessario impulso alla coercizione personale dell'imputato, ex art. 291 è in ogni caso da ritenersi ugualmente operante ed efficace, in assenza di una volontà incompatibile con quella precedentemente manifestata.
In questo contesto normativo e di concreta evoluzione processuale, appare del tutto infondato, oltre che irrazionale, concepire il ritorno in libertà del S. .
Quanto al secondo motivo, si osserva che ugualmente è da ritenersi infondata la doglianza di ricorrente, attinente all'insussistenza dell'attualità delle esigenze cautelari, legittimanti il mantenimento della limitazione della libertà dell'imputato. Quanto al pericolo di fuga, il tribunale del riesame ha fatto riferimento non solo alla gravità della pena, ma anche alla propensione del S. ad allontanarsi dal territorio (omesso), in cui non ha stabili legami, propensione la cui attualità è stata correttamente ritenuta dimostrata con il richiamo ai frequenti suoi spostamenti in XXXXXXX e il altri paesi europei, tra cui la XXXXXX. Sotto quest'ultimo profilo, nell'ordinanza viene sottolineata la rilevante circostanza che proprio in questo paese è avvenuto, nel XXXX, l'arresto, che ha posto fine alla latitanza, la quale è chiaro segno rivelatore della tendenza ostruzionistica all'esecuzione del provvedimento coercitivo. Quanto alle esigenze di prevenzione speciale, il tribunale ha messo in luce il pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie, desunta logicamente dall'accertato meccanismo - costruito con il fratello, in maniera solida, collaudata e resistente agli eventi - capace di reclutare in XXXXXXX minori, di attirarli in XXXXXX e qui avviarli al furto sistematico, controllandoli e riducendoli all'obbedienza totale. Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 20 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2010