Sentenza 6 giugno 2014
Massime • 1
In tema di patrocinio a spese dello Stato, la competenza per la liquidazione dei compensi professionali al difensore per i procedimenti incidentali "de libertate", spetta al giudice della fase o del grado del processo principale in cui è stata svolta l'attività difensiva da remunerare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/06/2014, n. 37361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37361 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 06/06/2014
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - N. 1833
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere - N. 8838/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIBUNALE RIESAME DI FIRENZE;
nei confronti di:
GIP TRIBUNALE FIRENZE;
con l'ordinanza n. 791/2012 TRIB. LIBERTÀ di FIRENZE, del 05/02/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE;
sentite le conclusioni del PG Dott. GAETA Pietro, che ha chiesto di dichiarare la competenza del Gip di Firenze.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 14.6.2013 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Firenze dichiarava inammissibile l'istanza di liquidazione del compenso presentata dal difensore degli indagati D'RA Raffaele e OV RA, ammessi al patrocinio a spese dello Stato, sul rilievo che "in relazione all'attività svolta davanti ad altro giudice ( Tribunale del riesame) l'istanza deve essere presentata a quel giudice.
Ricevuta la richiesta di liquidazione da parte del difensore, il Tribunale del riesame, ritenuta la competenza a provvedere del giudice del procedimento principale a norma del D.P.R. n. 113 del 2002, art. 83, comma 2, rilevava l'esistenza di un conflitto negativo di competenza e disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte a norma dell'art. 30 c.p.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il conflitto deve essere regolato con l'affermazione della competenza funzionale del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Firenze.
Secondo la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo Collegio, anche dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di patrocinio a spese dello Stato prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 si deve ritenere che la competenza per la liquidazione dei compensi al difensore per i subprocedimenti cautelari spetta al giudice della fase o del grado del processo principale in cui si colloca il procedimento incidentale. Infatti, l'art. 105 del D.P.R. citato attribuisce espressamente al Giudice delle indagini preliminari la competenza alla liquidazione dei compensi dovuti al difensore per ogni attività difensiva svolta in quella fase, e ragioni di carattere sistematico inducono ad attribuire la competenza alla liquidazione dei compensi al difensore remunerato dallo Stato allo stesso giudice della fase o del grado di merito già competente per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e per l'analoga procedura di liquidazione dei compensi ai consulenti tecnici e agli ausiliari del magistrato, a norma rispettivamente del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 93, comma 1 e art. 83, comma 2. (in tal senso Sez. 1^, n. 40869 del 17/09/2003, Confi. comp. in proc Szekeres, Rv. 226834; Sez. 1^, n. 35071 del 25/09/2002, Confi. comp. in proc. Perez, Rv. 222331).
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Firenze cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 6 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2014