Sentenza 22 aprile 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/2004, n. 21605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21605 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 22/04/2004
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 1982
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 043105/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TL. PALERMO - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) VA SC OL, ORDINANZA del 03/11/2003 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. GALASSO Aurelio, che ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte di Appello di Palermo. In esito al conflitto negativo di competenza tra la corte di appello di Palermo e il tribunale della stessa città in ordine alla liquidazione dell'onorario per la fase incidentale de liberiate avanzata dall'avv. Calogero Velia nel procedimento penale a carico di VA AN OL;
OSSERVA
1. Con ordinanza del 27 febbraio 2003, il tribunale di Palermo, adito ai sensi dell'art. 310 c.p.p., rigettava la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere applicata a VA AN OL con una misura cautelare più blanda.
L'avv. Calogero Velia, difensore di fiducia del Bova ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato con decreto del 24 settembre 2002, avanzava richiesta di liquidazione dell'onorario alla corte di appello di Palermo per l'attività svolta davanti al tribunale del riesame, ma la corte, con ordinanza del 23 giugno 2003, sul rilievo che il giudizio incidentale de liberiate costituisce un sistema in sè concluso, dichiarava la propria incompetenza a provvedere sulla richiesta liquidazione, trasmettendo gli atti al tribunale di Palermo.
Il quale, con ordinanza del 3 novembre 2003, richiamandosi all'orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità, faceva presente che il recente DPR n. 115/2002 contenente il testo unico in materia di spese di giustizia aveva praticamente escluso una competenza in subiecta materia del tribunale della libertà sul rilievo che l'ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure derivate ed incidentali comunque connesse. Rilevava pertanto un caso di conflitto di competenza, rimettendo alla Corte di Cassazione copia degli atti necessari alla sua risoluzione.
2. Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità del conflitto in rito, perché dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento è derivata una situazione di stasi processuale, che è irrisolvibile senza l'intervento di questa Suprema Corte.
Ciò premesso, competente a provvedere sulla richiesta di liquidazione dell'onorario avanzata dal difensore del Bova è la corte di appello di Palermo.
Per determinare la competenza di quest'organo appare decisivo far riferimento alla intervenuta abrogazione della l. n. 217/1990 sul patrocinio dei non abbienti a spese dello Stato e alla entrata in vigore del c.d. testo unico in materie di spese di giustizia costituito dal D.L.vo 30 maggio 2002, n. 115 in vigore dal 1 luglio 2002.
Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare, risolvendo un analogo conflitto di competenza (Cass., Sez. 1^, 17 settembre 2003, n. 3988, confl., in proc. pen. Szekeres;
Id., Sez. 1^, 25 settembre 2002, n. 2868, confl., in proc. pen. Perez Bobadilla Denise), durante la vigenza della vecchia legge, si era arrivati alla conclusione che la competenza a liquidare il compenso al difensore dell'imputato ammesso al gratuito patrocinio spettasse, per ciascun grado di giudizio, interamente ed inderogabilmente al giudice di merito del grado e, per l'attività prestata nel corso delle indagini preliminari, al G.i.p. (così l'art. 7 l. n. 217/1990). Il giudice di merito della fase o del grado era tenuto a liquidare i compensi per i subprocedimenti incidentali innestatisi nel corso della fase o del grado di sua competenza, non esclusi quelli de liberiate, stante la tassativa indicazione degli artt. 7 e 12 comma 2 di questa legge (Cass., Sez. 1^, 22 maggio 2002, confl., in proc. pen. Piccolo). La ratio della disciplina era di assegnare la decisione sulla liquidazione all'organo ritenuto più idoneo a valutare ed apprezzare l'importanza complessiva dell'opera professionale svolta dal difensore, così da quantificare il compenso alla stregua delle tariffe professionali, che fanno riferimento alle caratteristiche del procedimento nel suo complesso, secondo parametri variabili in ragione della tipologia dell'ufficio giudiziario competente per il merito.
La nuova disciplina introdotta dal D.L.vo n. 115/2002, pur confermando la competenza del G.i.p. per la fase delle indagini preliminari, non ha ripetuto il riferimento al giudice "della fase o del grado" in cui è avvenuta la prestazione professionale del difensore (art. 82), ma tale omissione non incide sulla ratio sottostante, sicché la competenza del giudice di merito del grado può tuttora desumersi da considerazioni sistematiche, in ragione della presupposta competenza per l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato (art. 93 comma 1) e di quanto espressamente stabilito per le parallele procedure di liquidazione dei compensi ai consulenti tecnici ed ausiliari del giudice (art. 83 comma 2). Nel caso in esame, il giudice di merito del grado in cui l'avv. Velia svolge la sua opera professionale nell'interesse del Bova è la corte di appello di Palermo, cui gli atti devono essere pertanto trasmessi perché provveda alla liquidazione dell'onorario richiesto dallo stesso legale in riferimento all'opera svolta nel subprocedimento de libertate concernente il suo assistito.
P.Q.M.
Visto l'art. 32 c.p.p.;
Risolvendo il conflitto dichiara la competenza della Corte di appello di Palermo, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2004