Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2013, n. 19915
CASS
Sentenza 17 dicembre 2013

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L'obbligo per il giudice di immediata declaratoria di una delle cause di non punibilità, di cui all'art. 129 cod. proc. pen., impedisce la proponibilità di una questione di legittimità costituzionale, pur se questa è finalizzata a conseguire un più vantaggioso epilogo assolutorio. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto non proponibile una questione di legittimità costituzionale il cui accoglimento avrebbe potuto incidere sulla formula di proscioglimento in ragione della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione).

L'azione penale non è preclusa ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen., in seguito alla irrogazione definitiva di una sanzione amministrativa per il medesimo fatto per il quale si procede. (Fattispecie in cui la Corte si è pronunciata prima del deposito, avvenuto il 4 marzo 2014, della decisione emessa dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo nella causa "Grande Stevens e altri contro Italia").

Nel giudizio di rinvio è inammissibile la proposizione della eccezione di legittimità costituzionale della norma che il giudice è tenuto ad applicare sulla base del principio di diritto già enunciato dalla Corte di cassazione, in quanto l'eventuale annullamento della norma in questione non potrebbe produrre effetti nel giudizio "a quo", non potendosi più porre in discussione un punto della sentenza su cui si è formato il giudicato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto irrilevante la questione di legittimità degli artt. 187 ter del T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, 569, comma quarto, e 649 cod. proc. pen. nella parte in cui quest'ultima norma non estende il divieto di "bis in idem" nei confronti di chi sia stato sanzionato per illecito amministrativo in relazione alla condotta oggetto della imputazione.- Sul tema, cfr. Corte Costituzionale ordinanze n. 501 del 2000 e n. 314 del 1996; v., inoltre, sentenze n. 138 del 1977, n. 11 del 1981, n. 21 del 1982, n. 345 del 1987, n. 30 del 1990, n. 257 del 1994, n. 58 del 1995, n. 321 del 1995, n. 197 del 2010, n. 293 del 2013).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2013, n. 19915
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19915
Data del deposito : 17 dicembre 2013

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