Sentenza 4 aprile 2012
Massime • 1
In tema di riesame di misure cautelari reali, qualora il tribunale non abbia fissato l'udienza entro il termine previsto dall'art. 324, comma quinto, cod. proc. pen., l'interessato può richiedere al gip di dichiarare l'inefficacia della misura. (Nella specie, la Corte, ritenendo abnorme il provvedimento del tribunale del riesame, cui il Gip, richiesto di dichiarare l'inefficacia della misura, aveva irritualmente rimesso l'istanza dell'interessato, ha disposto la trasmissione degli atti al Gip affinché provvedesse).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/04/2012, n. 15969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15969 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 04/04/2012
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 575
Dott. FAZIO Anna M. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 9014/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN IO NA;
avverso la ordinanza del 3.1.2012 del Tribunale della Libertà di Perugia;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Maria Fazio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza su indicata, il Tribunale della Libertà di Perugia ha dichiarato inammissibile l'istanza di revoca del sequestro preventivo, disposto ai danni di AN IO NA, e relativo a rapporti bancari di cui la detta indagata è titolare, sotto il profilo che nei procedimenti di riesame in materia di misure reali non è applicabile il disposto dell'art. 309 c.p.p., comma 5 e, dunque, non avesse alcun effetto la mancata fissazione della udienza di riesame, nonostante fosse stato proposto ricorso il 29 settembre 2011.
2. Ricorre il difensore della AN e deduce con il primo motivo violazione di legge in relazione all'art. 324 c.p.p.; richiamata la giurisprudenza formatasi in sede di legittimità, sulla applicabilità o meno della sanzione della inefficacia alla misura cautelare reale in caso di mancata trasmissione degli atti nel termine di cinque giorni, ed in specie quella a sezioni unite 28 maggio 2008 che ha a suo dire sostanzialmente ribadito che entrambi i termini previsti dall'art. 324 c.p.p., avrebbero natura perentoria, rileva che in ogni caso nella ipotesi decisa dal Tribunale non era stata fissata del tutto la udienza, a seguito del rituale suo ricorso, il che vuoi significare che ha ritenuto ordinatori tutti i termini previsti dalle norme;
con il secondo motivo, lamenta che in violazione dell'art. 624 c.p.p., commi 5 e 6 la sua istanza di revoca per inefficacia, che era stata depositata al Gip ex art. 321, era stata decisa dal Tribunale del riesame non competente sul punto, il quale peraltro non fissando l'udienza dovuta ex art. 324 cpp e pronunziando declaratoria di inammissibilità aveva creato una abnorme stasi del procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il provvedimento è da annullare senza rinvio e gli atti sono da trasmettere al Gip del Tribunale di Perugia.
2. Vale premettere in punto di fatto che la AN ha ritualmente proposto riesame avverso la ordinanza genetica della misura cautelare in data 29 settembre e che l'adito tribunale non si è pronunciato entro il termine di cui all'art. 324 c.p.p., comma 5. 3. In conseguenza, la ricorrente, ritenendo si sia verificata una causa di inefficacia della misura, a sensi del citato art. 324 c.p.p., comma 7, ha chiesto al giudice monocratico la relativa declaratoria e questi, senza provvedere, ha rimesso gli atti al Tribunale del Riesame, che ha dichiarato la inammissibilità della istanza.
4. Ora, in relazione alla detta situazione processuale, ne' il Gip, nè il Tribunale dei Riesame censurato hanno fatto corretta applicazione del consolidato principio più volte espresso da questa Corte, secondo cui la legittimità genetica di un provvedimento con il quale viene imposto un vincolo reale deve essere contestata mediante il mezzo del riesame, nei termini di decadenza all'uopo previsti, laddove con istanza di revoca da proporre al giudice che procede, viene riconosciuto, a chi ne abbia interesse, la possibilità di contestare la legittimità della permanenza della misura, mediante la deduzione di circostanze sopravvenute rispetto alla fase di imposizione del vincolo.
5. È evidente, al riguardo, che la causa di inefficacia invocata dalla AN, non riguardava i presupposti per la applicazione della misura e le conseguenze successive, ma era attinente alla specifica sanzione di inefficacia derivata dalla mancata decisione del riesame nei termini di legge.
Tanto rilevato, il provvedimento del tribunale di Perugia è senz'altro da definirsi abnorme, poiché del tutto stravagante rispetto alle regole processuali: invero, non solo alla parte è stata denegata dal giudice competente la pronuncia allo stesso richiesta, in aderenza al disposto normativo, ma l'organo giurisdizionale non competente, se non per l'eventuale appello ex art. 322 bis c.p.p., si è pronunciato su una causa di inefficacia non rimessa al suo controllo.
Lo stesso è dunque da rimuovere, mediante l'annullamento senza rinvio e gli atti vanno rimessi al giudice competente ossia al Gip del Tribunale, che valuterà la esistenza della sopravvenuta causa di estinzione della misura.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti Tribunale di Perugia.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2012