Sentenza 16 maggio 2003
Massime • 2
Contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo, legittimato a proporre appello, ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., è anche il curatore del fallimento che, nell'espletamento dei compiti di amministrazione del patrimonio fallimentare, chieda la restituzione delle somme di denaro sequestrate, riferibili alla società fallita, ancorché derivanti da condotte illecite poste in essere dall'imprenditore (la Corte ha in sostanza riconosciuto che il curatore può essere qualificato come persona che, secondo la previsione dell'art. 322-bis cod. proc. pen., avrebbe diritto alla restituzione delle cose sequestrate).
Il sequestro preventivo prevale rispetto alla procedura fallimentare nei casi in cui svolge una funzione di prevenzione speciale rilevante "erga omnes", come nel caso in cui il vincolo è destinato ad impedire l'utilizzazione del bene, in quanto intrinsecamente illecita o suscettibile di aggravare la illiceità commessa; tale prevalenza deve invece escludersi quando il carattere "preventivo" finisca per coincidere con la finalità di impedire la dispersione delle garanzie patrimoniali cui è preordinato il sequestro conservativo, misura che essendo naturalmente anticipatoria rispetto ad una azione esecutiva individuale nei confronti dell'obbligato da delitto, ricade, in ipotesi di fallimento, nella generale inibitoria di cui all'art. 51 legge fall., con conseguente inefficacia nei confronti della massa patrimoniale.
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di Paola Filippi Sommario: 1. Liquidazione giudiziale, misure di prevenzione e misure cautelari penali. La direttiva della legge delega n. 155 del 2017 in materia penale. - 2. Il Titolo VIII “Liquidazione giudiziale e misure cautelari penali” del Codice della crisi e dell'insolvenza. - 3. Gli interessi sottesi alla liquidazione giudiziale e gli interessi sottesi alla misura penale. - 3.1. I soggetti che subiscono gli effetti ablativi della misura patrimoniale penale sul patrimonio dell'imprenditore commerciale insolvente. - 3.2. Gli effetti dell'adozione delle misure cautelari penali reali. - 3.3. L'obiettivo del salvataggio dell'azienda. - 3.4. La diseconomicità e l'inefficienza della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/05/2003, n. 24160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24160 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2003 |
Testo completo
241 60/03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 16/05/2003
SENTENZA
N. 00985/2003
Composta dagli Ill.mi sigg.:
Dott. COSENTINO GIUSEPPE N. PRESIDENTE
CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE 1.Dott.MORGIGNT ANTONIO Л N. 031504/2002 2.Dott.FENU LUIGI
3.Dott.PODO CARLA "
4.Dott.PAGANO FILIBERTO "
5.Dott.MACCHIA ALBERTO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
PUBBLICO MINISTERO PRESSO
TRIB. LIBERTA' di PESCARA
nei confronti di:
1) SAJEVA STEFANO N. IL 00/00/0000
avverso ORDINANZA del 28/06/2002
TRIB. LIBERTA' di PESCARA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sentita la relazione fatta dal Consigliere Cosentino UFFICIO COPIE MACCHIA ALBERTO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Richiesta copia studio
GRILL dal Sig. per diritti € 14.65
11. 01.07.03 IL CANCELLIERE
Eiuliano hil Forms to Percare OSSERVA
Con ordinanza del 28 giugno 2002, il Tribunale di Pescara, in accoglimento dell'appello proposto dalla curatela del fallimento della Bhakhai Servizi s.r.l. avverso l'ordinanza del 29 aprile 2002 del Tribunale di Pescara con la quale era stata respinta la richiesta di revoca del sequestro preventivo disposto con decreto del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il 28 aprile 2002 - ha ordinato il dissequestro della somma di lire 347 milioni costituita da deposito su libretto infruttifero e la sua restituzione al curatore fallimentare. Ha premesso, il Tribunale adito in sede di gravame cautelare, che il 15 marzo del 2000, il Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Pescara aveva emesso, a norma dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., decreto di sequestro preventivo della somma di lire 300 milioni, costituita da assegni circolari, e di lire 47 milioni in contanti, nell'ambito di un procedimento penale - sorto a seguito di richiesta di rogatoria avanzata dal Procuratore Generale della Repubblica di Albania - a carico di CH LE, nella sua qualità di amministratore unico della Bhakhai Servizi s.r.l., società di servizi avente sede in Pescara. Procedimento che aveva visto il CH ed altri rinviati a giudizio, con decreto del 18 dicembre 2001, *quali imputati dei reati di truffa, falso e violazioni tributarie, per avere, con artifici e raggiri, consistiti nella predisposizione di falsa documentazione (lettere di vettura internazionali, certificati di assicurazione, certificati di origine della merce di provenienza comunitaria, certificati di qualità), comprovante la fornitura, in realtà mai avvenuta, di merci in esecuzione di un contratto di subappalto stipulato tra la Bhakhai Servizi e la Albtelecom con sede in AN, indotto in errore la stessa Albtelecom circa la effettività delle prestazioni contrattualmente assunte, procurandosi così l'ingiusto profitto del corrispettivo della fittizia prestazione, ammontante a lire 1.631.962.191: somma, questa, che veniva materialmente erogata dall'Istituto San Paolo di Torino, succursale di Pescara, sulla base di lettera di credito documentario emessa nell'interesse della Albtelecom in favore della stessa Bhakhai Servizi s.r.l. Durante il procedimento penale, peraltro, interveniva il 4 dicembre 2001 - sentenza dichiarativa di fallimento ed il nominato curatore della procedura avanzava, così, previa autorizzazione del giudice delegato, istanza di revoca del sequestro preventivo al Tribunale, nel frattempo investito del giudizio di merito: da qui la pronuncia di rigetto che ha poi formato oggetto della impugnativa definita con l'ordinanza indicata in premessa. A fondamento della decisione ora posta a base del ricorso proposto dal pubblico ministero - il Tribunale ha dedotto anzitutto la circostanza che le somme sottoposte a sequestro preventivo e illecitamente conseguite dal CH, dovevano ritenersi riferibili alla società di cui lo stesso imputato era amministratore. Infatti, la somma sequestrata era parte del corrispettivo pattuito a fronte della fornitura di cavi telefonici - in realtà non eseguita
- nell'ambito di un contratto intercorso tra la AN EL e la AGF sh.p.k., società che, a sua volta, aveva girato la fornitura della merce alla Bhakhai, previo consenso della appaltante. Inoltre, soggiungeva il Tribunale, della intera vicenda vi era ampia traccia nella documentazione contabile e societaria ed era altresì suffragata
1 dalla emissione di una falsa fattura di vendita di oltre 2 miliardi di lire, a nulla rilevando la circostanza che, poi, l'erogazione di fondi da parte dell'istituto bancario non fosse transitata nei conti intestati alla società. Pertanto - ha concluso in Tribunale
- poichè l'intera operazione, ancorchè illecita, doveva essere riferita alla società poi fallita, ne discendeva, secondo i principi generali dettati dalla legge fallimentare, la necessità di devolvere la somma provento di tale operazione alla massa fallimentare ed il suo assoggettamento alla procedura concorsuale, “dovendo il sequestro preventivo originariamente disposto dal Giudice per le indagini preliminari di Pescara spccombere di fronte alle ragioni della curatela del fallimento intervenuto nei confronti della società cui i beni appartengono". Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero deducendo vari motivi di impugnazione. Nel primo, viene denunciata violazione di norma processuale, in quanto, nella fattispecie, si ravviserebbe «ictu oculi la sussistenza di una nullità a regime intermedio» della quale sarebbe «affetto il procedimento di appello e, per derivazione, l'impugnata ordinanza». Deduce, infatti, il ricorrente, che nel giudizio di appello nessun avviso sarebbe stato dato alla AN EL ed alla AN AN che, nella qualità di parti offese, sicuramente dovevano annoverarsi tra le "altre persone interessate" di cui all'art. 127, comma 1, cod. proc. pen., con conseguente nullità ex art: 178 lett. c), in collegamento con l'art. 180 cod. proc. pen. Vizio di norma processuale si lamenta anche nel secondo motivo, ove si deduce che il procedimento di appello, definito con l'ordinanza oggetto di ricorso, sarebbe stato promosso da soggetto sfornito di legittimazione (il curatore fallimentare), in quanto non riconducibile nel novero di quelli previsti dall'art. 322 –
-
bis cod. proc. pen. Il curatore, infatti, non rivestirebbe, ad avviso del ricorrente, la qualità di persona che avrebbe diritto alla restituzione delle somme sequestrate, giacchè tale qualità dovrebbe individuarsi soltanto in capo alla società albanese AN EL, in quanto soggetto passivo della truffa posta in essere. Nel terzo motivo si lamenta, infine, violazione di legge processuale, in quanto, per legittimare la revoca del sequestro si sarebbero dovute postulare nuove emergenze alla stregua delle quali ritenere venute meno le condizioni di applicabilità della misura: evenienza, questa, non realizzata dalla sentenza dichiarativa di fallimento, non potendo questa, a dire del ricorrente, rappresentare un "fatto nuovo" «idoneo a deprivare il soggetto passivo del rischio di vedere aggravato il pregiudizio patrimoniale subito». Anzi, la devoluzione del denaro alla massa, vedrebbe irrimediabilmente compromessi i diritti della persona offesa, ammessa, al più, alla insinuazione in via chirografaria. Il curatore del fallimento Bhakhai Servizi s.r.l. ha a sua volta prodotto documentata memoria, concludendo per la infondatezza del ricorso.
Le censure che sostengono la impugnazione proposta dal pubblico ministero non possono trovare accoglimento, traendo le stesse spunto dalla presupposizione di una assiomatica e generalizzata “prevalenza" della misura cautelare reale sulle esigenze della par conditio che sta alla base della procedura concorsuale, e, dunque, sulla legittimazione, ratione officii, del curatore a entrare nella disponibilità e gestire le somme di denaro sottoposte a vincolo, ancorchè provento della truffa allo stato
2 ascritta all'imputato, quale amministratore della società fallita. A svelare la infondatezza della prospettiva additata dal pubblico ministero ricorrente, sta, peraltro, il pregiudiziale rilievo rappresentato dalla specifica finalità che, nella ìpotesi in esame, ha sostenuto e legittimato l'adozione della misura cautelare reale: si legge, infatti, nel provvedimento impugnato, che il Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Pescara aveva a suo tempo emesso il decreto di sequestro preventivo della somma di lire 350 milioni circa, «al fine di evitare l'aggravamento ed il protrarsi delle conseguenze del reato ipotizzato, avendo il CH iniziato a disperdere la somma frutto della illecita operazione e inizialmente custodita in sei cassette di sicurezza presso la Banca Popolare di Ancona». Ipotizzandosi, quindi, la consumazione di un reato le cui connotazioni di lesività si proiettano esclusivamente sugli interessi di natura patrimoniale, ed avuto riguardo alla dichiarata destinazione della misura a garantire la non dispersione della somma, acquisita alle attività della società poi fallita a seguito della fraudolenta condotta posta in essere, fra gli altri, dal relativo amministratore, risulta evidente come - nella particolare ipotesi di specie - il sequestro preventivo abbia assunto, connotazioni del tutto analoghe alle funzioni cautelari “civili" che, nel sistema, sono ordinariamente soddisfatte dalla misura del sequestro conservativo. Se, infatti, di regola il sequestro preventivo, in quanto destinato a soddisfare una funzione di prevenzione speciale rilevante erga omnes, ha risalto poziore e prevalente rispetto alla procedura fallimentare - come avviene nelle ipotesi in cui il vincolo sia destinato ad introdurre una inibitoria in rem circa la stessa utilizzazione del bene, in quanto intrinsecamente illecita o suscettibile di aggravare la illiceitità commessa o “sospettata” (ad es. una industria inquinante, un macchinario privo dei requisiti di sicurezza, ecc.) - una simile caratteristica viene meno ove il carattere "preventivo" finisca per coincidere con il fine di impedire la dispersione delle garanzie patrimoniali cui è preordinato il sequestro di cui agli artt. 316 e segg. cod. proc. pen. Misura, quest'ultima, che, essendo naturalmente anticipatoria rispetto ad una azione esecutiva individuale nei confronti dell'obbligato da delitto, ricade, in ipotesi di fallimento, nella generale inibitoria sancita dall'art. 51: della legge fallimentare, con conseguente inefficacia nei confronti della massa. Ebbene, come ha correttamente posto in risalto il Tribunale nel provvedimento impugnato, i frutti che l'imprenditore si procura attraverso attività criminose e, in particolare, mediante truffe contrattuali, pur provenendogli per effetto di negozio concluso con induzione in errore o mediante dolo e, quindi, soggetti ad annullabilità per vizi di consenso, ugualmente entrano a far parte del patrimonio del fallito e ad esso fanno capo fino all'esito positivo di una eventuale azione di annullamento da intentarsi ad opera del :
deceptus. Una volta fatto ingresso nel patrimonio del fallito, tali beni diventano cespiti sui quali i creditori possono pretendere di soddisfare le proprie ragioni, con la conseguenza ulteriore - si è pure affermato - che le eventuali sottrazioni operate su di essi configurano, in caso di dichiarazione di fallimento dell'imprenditore, il reato di bancarotta per distrazione (cfr. fra le altre, Cass., Sez. III, 28 febbraio 1992, Duval, nonchè, più di recente, e sia pure con riferimento ad una ipotesi particolare, Cass., Sez. V, 22 marzo 1999, Di Maio). Posto, dunque, che l'apertura di credito disposta su benestare della contraente estera in favore della Bhakhai Servizi s.r.l. ha determinato
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la "confusione" dei relativi fondi con le attività di quest'ultima società, ne deriva che l'intervenuto fallimento legittima il curatore all'espletamento dei compiti di amministrazione del patrimonio fallimentare: patrimonio nel quale, dunque, vanno compresi anche quei beni fungibili che, come le somme di denaro derivanti da condotte illecite, legittimano le persone offese a concorrere con gli altri creditori sulla massa attiva, salva l'azione diretta ex delicto nei confronti dell'autore del fatto.
Per le ragioni anzidette, pertanto, il secondo ed il terzo motivo di ricorso si rivelano infondati. Analogamente è a dirsi, seppure per considerazioni diverse, anche in ordine al primo motivo, nel quale si lamenta il mancato avviso circa la celebrazione del giudizio cautelare di appello, alle parti offese. Al riguardo, infatti, occorre qui ribadire che la persona offesa dal reato non è legittimata a partecipare ai procedimenti di impugnazione relativi alla misura del sequestro preventivo, a meno che non rivesta la qualità di persona che avrebbe diritto alla restituzione delle cose sequestrate (v., in tema di riesame, Cass., Sez. I, 26 aprile 2000, Civiero): evenienza, quest'ultima, che deve escludersi nel caso di specie, giacchè, il diritto delle parti offese (attesa la natura del credito e le modalità secondo le quali lo stesso è venuto ad insorgenza e si è, poi, concretamente "realizzato") ha connotazione risarcitoria e non restitutoria. Inoltre, stante il regime del vizio dedotto, doveva essere denunciato, a norma dell'art. 182, cod. proc. pen, nel corso del procedimento di appello cautelare;
infine, considerato che come si è osservato la misura ha nella specie assunto
-
caratteristiche di cautela volta a garantire il soddisfacimento di interessi esclusivamente civili, e posto le parti offese sono portatrici, nella specie, soltanto di tali interessi, il pubblico ministero deve ritenersi parte non legittimata a ricorrere sul punto per carenza di interesse, posto che, nel sistema, l'unica ipotesi in cui la parte pubblica ha legittimazione in tema di azione civile è quella prevista dall'art. 77, comma 4, cod. proc. pen.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2003
Il Consigliere estensore lubAl PresidenteERIA Meman 3 GIU 27
IL CANCELLERE
_ Angelo Maria Cargami