Sentenza 21 maggio 2008
Massime • 1
Ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, l'elemento della minaccia ricorre solo quando questa sia ingiusta ed il male prospettato risulti idoneo a condizionare la sfera della libertà morale del soggetto passivo. (Fattispecie in cui si è ritenuto che l'intenzione, manifestata dai dirigenti di una banca, di non consegnare al legale rappresentante di una società assegni circolari emessi su incarico di un comune e destinati al pagamento delle spettanze dei dipendenti della società, ha concretato il mero inadempimento di una modalità di soddisfazione del credito, in ragione degli accordi intercorsi tra la banca e la società relativamente alla contestuale cessione, in favore della banca verso la quale la società era debitrice, di una parte del credito vantato dalla società nei confronti del comune).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/05/2008, n. 31695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31695 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2008 |
Testo completo
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3 16 95 /08 M Followere Sentenza n.850
Registro generale n. 4907 del 2008
Udienza pubblica del 21 maggio 2008 (n. 8 del ruolo)
RE P UB BLI CA I TALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale
Composta dai Signori:
Dott. Giovanni de Roberto Presidente
Consigliere 1. Dott. AN S. Agrò
Consigliere 2. Dott. Arturo Cortese
3. Dott. Giorgio Colla Consigliere
4. Dott. Giovanni Conti Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) IA BE, n. ad Orbetello il 5. .7.1940
2) TI AN, n. a Magliano in Toscana il 4.11.1945
avverso la sentenza in data 1° ottobre 2007 della Corte di appello di Firenze
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale dott. Vito Monetti, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi;
Uditi gli avvocati Renato Borzone e Ippolito Pollini, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
Fatto e diritto
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, accoglimento dell'appello del Procuratore della Repubblica in presso il Tribunale di Grosseto avvero la sentenza assolutoria in data 31 marzo 2005 del medesimo Tribunale, condannava BE
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IA e AN TI alla pena di mesi due di reclusione ciascuno, sostituita con la multa di euro 2.280, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, in quanto responsabili del reato di cui agli artt. 110, 393 c.p., perché, in concorso tra loro, il IA quale direttore generale della
Banca di credito Cooperativo di Saturnia e il IN quale direttore della filiale di Scansano del medesimo istituto, al fine di esercitare un preteso diritto di credito nei confronti della Athena soc. coop. a r.
1. ONLUS, correntista della predetta banca, si facevano arbitrariamente sottoscrivere dal legale rappresentante della società Leonardo Cortesi due cessioni di credito per gli importi complessivi di lire 140 milioni e lire 110 milioni, minacciando il Cortesi di non consegnare e anzi stracciare gli assegni circolari emessi dalla banca, nella qualità di Tesoreria del Comune di Manciano, a seguito di legittimo mandato di pagamento a vantaggio dei dipendenti della Athena e oggetto di transazione tra questa e il predetto Comune (in Grosseto, il 4 luglio 2001).
Rilevava la Corte di appello che l'accertata minaccia di stracciare gli assegni circolari emessi dal Comune di Manciano, che la banca avrebbe dovuto consegnare alla società Athena perché questa provvedesse al pagamento delle spettanze dei propri dipendenti, integrava a il reato contestato agli imputati;
i quali avevano così agito per vincere le resistenze della Athena, che era debitrice verso la banca della somma di lire 260 milioni, a cedere ad essa parte del credito, per circa lire 1 miliardo, che vantava nei confronti del Comune.
Ricorrono per cassazione gli imputati.
Con un primo atto, sottoscritto congiuntamente dagli imputati e dai loro difensori avvocati Ippolito Pollini e Renato Borzone, si denuncia: 1. Erronea applicazione della legge penale e processuale
(artt. 393, 110, 120 c.p.; 336 e s. e 529 c.p.p.)
In primo luogo, si osserva che non era stata proposta querela da parte del Comune che era il solo soggetto che, in ipotesi avrebbe subito un danno dalla minaccia di non eseguire la consegna degli assegni.
Ne derivava, nel merito, che non poteva essere individuato nella società Athena il soggetto su cui cadevano gli effetti della minaccia. 40, 110 e 393 c.p. e vizio di 2. Violazione degli artt. motivazione in punto di valutazione delle prove e circa la mancata acquisizione delle prove indicate dalla difesa.
A fronte della innocua prospettazione di non consegnare gli assegni restava il fatto che esistevano i mandati di pagamento
Er emessi dal Comune e bene avrebbero potuto i dipendenti della Athena ottenere i pagamenti direttamente presso la sede di Manciano ovvero di richiedere alla Tesoreria l'invio di assegni o bonifici.
Con un secondo atto, sottoscritto dagli avvocati Ippolito
Pollini e Renato Borzone, si denuncia, sotto un triplice profilo, la violazione degli artt. 40, 110, 393 c.p. e il vizio di motivazione in punto di sussistenza degli elementi integranti il reato contestato.
Non era stata offerta adeguata motivazione circa l'effettiva esistenza delle minacce di cui alla imputazione. Non era stato dato conto del nesso di causalità tra la di supposta minaccia e la successiva sottoscrizione degli atti cessione da parte della Athena.
Non era stata verificata l'idoneità della supposta minaccia al conseguimento del risultato perseguito, dato che stante l'esistenza dei mandati di pagamento del Comune, la società Athena ben avrebbe potuto disporre delle somme accreditategli con altri mezzi
Osserva la Corte che i ricorsi, nella parte in cui contestano la configurabilità del delitto di ragion fattasi, appaiono fondati,
e in tale statuizione deve ritenersi assorbita la doglianza circa la non procedibilità dell'azione penale per mancata proposizione della querela da parte del Comune di Manciano, peraltro manifestamente infondata, data l'evidente sussistenza della qualità di persona offesa in capo allo società Athena.
In punto di fatto è stato accertato che la Banca di credito cooperativo di Saturnia era stata incaricata dal Comune di Manciano di predisporre alcuni assegni circolari destinati al pagamento dei dipendenti della società Athena, nei confronti della quale il
Comune era in posizione debitoria.
Il Tribunale di Grosseto, in primo grado, aveva assolto gli imputati per la ritenuta mancanza di dolo, in relazione all'equivoco atteggiamento del responsabile della Athena, Enea
Cortesi, che in un primo tempo aveva assicurato la parziale cessione dei crediti vantati nei confronti del Comune a favore della banca, verso la quale la società era debitrice, e poi, nel corso dell'incontro del 4 luglio 2001 con i funzionari della banca, aveva fatto "marcia indietro".
Ora, a prescindere dall'aspetto soggettivo, deve ribadirsi che il reato in esame, ove realizzato mediante minaccia, è integrato solo quando questa sia ingiusta (v. tra le tante Cass., sez. VI, 18 giugno 1999, De Montis). дя $
Nella specie tale qualità dell'azione non ricorre, posto che, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, la emissione degli assegni, negli accordi intercorsi tra la banca e la società era stata correlata alla contestuale cessione da parte di questa, a favore della banca creditrice, di parte del credito vantato nei confronti del Comune.
Ma, a prescindere da ciò, deve ritenersi che la prospettazione di non consegnare gli assegni (in ciò risolvendosi in termini concreti la "minaccia" di strapparli), era di per sé inidonea a condizionare la libertà morale della società Athena, dato che
l'indiscusso credito vantato da questa nei confronti del Comune, liquido ed esigibile, stante il mandato di pagamento emesso a favore della stessa, era comunque suscettibile di essere soddisfatto, attraverso le normali procedure previste dalla legge a presidio delle ragioni del creditore;
risolvendosi dunque la manifestata intenzione della banca di non consegnare gli assegni in mero mancato adempimento di una materiale modalità di un soddisfacimento del credito stesso, di rilievo esclusivamente civilistico. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso addì 21 maggio 2008.
क्ष Presidente Il Consigliere estensore depr деть DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 29 LUG 2008
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
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