Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2003, n. 123
CASS
Sentenza 9 gennaio 2003

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Nel rapporto di lavoro privato, in caso di illegittima esclusione del lavoratore dalla partecipazione ad un concorso per la promozione ad una qualifica superiore, le domande di risarcimento del danno aventi per oggetto, da un lato, il pregiudizio derivante dalla mancata promozione (promozione configurata come sicura in caso di partecipazione al concorso) e, dall'altro, la perdita di "chance", cioè la mera probabilità di conseguire la promozione in conseguenza della partecipazione al concorso, costituiscono domande diverse, non ricomprese l'una nell'altra, in relazione alla diversità di fatti e circostanze da cui desumere l'entità della probabilità per l'interessato per vincere il concorso. (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di appello, che aveva ritenuto inammissibile la domanda di risarcimento danni da perdita di "chanche" derivante dalla esclusione del dipendente dalla graduatoria dei partecipanti alla selezione per i corsi di formazione ai fini dell'inquadramento in un'area superiore, formulata esplicitamente per la prima volta in appello, escludendo che si potesse ritenere ricompresa nella domanda di risarcimento danni per mancata promozione).

Commentari2

  • 1Si alla liquidazione in via equitativa della perdita di chanceAccesso limitato
    Alessandro Ferretti · https://www.altalex.com/ · 9 giugno 2011

  • 2Danno da mancata promozione e perdita di chancesAccesso limitato
    Luigi Viola · https://www.altalex.com/ · 22 febbraio 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2003, n. 123
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 123
Data del deposito : 9 gennaio 2003

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