Sentenza 9 gennaio 2003
Massime • 1
Nel rapporto di lavoro privato, in caso di illegittima esclusione del lavoratore dalla partecipazione ad un concorso per la promozione ad una qualifica superiore, le domande di risarcimento del danno aventi per oggetto, da un lato, il pregiudizio derivante dalla mancata promozione (promozione configurata come sicura in caso di partecipazione al concorso) e, dall'altro, la perdita di "chance", cioè la mera probabilità di conseguire la promozione in conseguenza della partecipazione al concorso, costituiscono domande diverse, non ricomprese l'una nell'altra, in relazione alla diversità di fatti e circostanze da cui desumere l'entità della probabilità per l'interessato per vincere il concorso. (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di appello, che aveva ritenuto inammissibile la domanda di risarcimento danni da perdita di "chanche" derivante dalla esclusione del dipendente dalla graduatoria dei partecipanti alla selezione per i corsi di formazione ai fini dell'inquadramento in un'area superiore, formulata esplicitamente per la prima volta in appello, escludendo che si potesse ritenere ricompresa nella domanda di risarcimento danni per mancata promozione).
Commentari • 2
- 1. Si alla liquidazione in via equitativa della perdita di chanceAccesso limitatoAlessandro Ferretti · https://www.altalex.com/ · 9 giugno 2011
- 2. Danno da mancata promozione e perdita di chancesAccesso limitatoLuigi Viola · https://www.altalex.com/ · 22 febbraio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2003, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVATORE SENESE - Presidente -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - rel. Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
Dott. ULPIANO MORCAVALLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN IC, elettivamente domiciliato in Roma, via R. Lanciani n. 69 (studio legale Adotti), presso l'avv. Antonio De Michele, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FERROVIE DELLO STATO - Società di Trasporti e Servizi p.a., in persona del procuratore speciale avv. Giancarlo Alvino, in virtù di procura speciale per atto del notaio Dott. Paolo Castellini del 23 febbraio 1999, rep. n. 56911, elettivamente domiciliata in Roma, via Claudio Monteverdi n. 16, presso l'avv. Giuseppe Consolo, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1697 del Tribunale di Foggia depositata il 6 marzo 2000 (R.G. n. 994/99). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1^ luglio 2002 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Gianfranco Ruggieri per delega avv. Giuseppe Consolo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 4 dicembre 1998 il Pretore di Foggia rigettava la domanda proposta da IC SI nei confronti della sua ex datrice di lavoro SOC. Ferrovie dello Stato, per il risarcimento dei danni, determinati nell'importo di lire 59.961.657, oltre rivalutazione monetaria e interessi, derivanti dalla mancata promozione al profilo di capo gestione sovrintendente nell'area quadri di ottavo livello.
A sostegno della sua pretesa, il SI aveva dedotto che:
aveva prestato servizio presso la stazione ferroviaria di Termoli sino al 31 maggio 1995 (data del suo collocamento in pensione); aveva partecipato nel 1991, avendo all'epoca un'anzianità di tre anni nel settimo livello e di nove anni nella settima categoria, alla selezione per il passaggio all'ottava categoria, area quadri;
l'apposita graduatoria stilata dopo l'espletamento delle prove selettive non era mai stata pubblicata;
con accordo 25 marzo 1993 tra le organizzazioni sindacali di categoria e le Ferrovie dello Stato era stato previsto il passaggio dei dipendenti alle aree superiori con la formazione delle c.d. code di tipo B, cioè con l'inserimento in testa alle graduatorie per gli avanzamenti di tutti i dipendenti che avessero partecipato a precedenti selezioni senza conseguire il superiore inquadramento per mancanza di posti, a prescindere dalla frequenza di corsi formazione;
nel 1993 avrebbe dovuto ottenere il passaggio all'area superiore in luogo di Mario GU, con anzianità inferiore nello stesso profilo, in forza delle suesposte disposizioni contrattuali e, in ogni caso il comportamento del datore di lavoro era lesivo dei principi di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. La società convenuta, nel costituirsi in giudizio, aveva resistito, deducendo che il SI non aveva mai superato alcuna selezione per l'ammissione ai corsi di formazione, per cui non era stato inserito nelle c.d. code di tipo B, e che l'altro dipendente, a cui il SI aveva fatto riferimento, era stato inquadrato nella categoria superiore non per anzianità di servizio, ma ai sensi del disposto di cui all'art. 103, comma decimo, del ccnl 1990/92, con provvedimento discrezionale, in base ad una valutazione dei fattori di qualificazione e predisposizione professionale. La suddetta decisione, appellata dal lavoratore, veniva confermata dal Tribunale della stessa sede con pronuncia depositata il 6 marzo 2000, in base alle seguenti argomentazioni. L'appellante non aveva frequentato i corsi all'esito dei quali conseguire l'idoneità al superiore inquadramento, a cui non era stato neppure ammesso, non avendo superato alcuna prova selettiva di ammissione. Il SI non poteva neanche dolersi che nella promozione al livello superiore gli fosse stato preferito il collega GU, poiché quest'ultimo era stato promosso in base alla clausola contrattuale di cui all'art. 103, decimo comma, che per un periodo transitorio, per esigenze particolari e in pendenza della realizzazione dei corsi di formazione da attivare entro il 30 ottobre 1990, aveva consentito all'azienda di tenere conto discrezionalmente di parametri attitudinali e professionali, ulteriori e diversi rispetto alla mera anzianità di servizio. L'applicazione di detta eccezionale procedura non poteva ritenersi legittima dopo l'accordo sindacale del 25 marzo 1993, che nel dettare nuovi e più approfonditi criteri per l'attribuzione delle promozioni, in via transitoria, al punto 9, aveva fatto salve le sole eventuali selezioni già effettuate per passaggi di area con metodi diversi, con ciò implicitamente abrogando lo stesso art. 103, comma decimo, del ccnl 1990/92. Dalla illegittimità della promozione discrezionale dei dipendenti dopo il 25 marzo 1993 non poteva però conseguire alcun diritto alla promozione per il ricorrente, il quale perciò non poteva neppure lamentare l'ingiustizia del danno derivante dal mancato passaggio al livello superiore.
Inammissibile, in quanto domanda nuova proposta per la prima volta in appello, era la richiesta di risarcimento dei danni derivanti dalla perdita di chance per la mancata attivazione dei corsi di idoneità al superiore inquadramento.
Di quest'ultima pronuncia il SI ha richiesto la cassazione con ricorso articolato in quattro motivi. La società Ferrovie dello Stato ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 2697 cod. civ. e si addebita al Tribunale di avere ritenuto dimostrato, solo in base alle affermazioni fatte in proposito dalla società, che il ricorrente non aveva superato la selezione per la partecipazione ai corsi di idoneità all'inquadramento superiore, mentre, invece, avrebbe dovuto rilevare l'inadempimento, da parte dell'azienda, dell'onere ad essa incombente di produrre in giudizio la graduatoria attestante l'esito negativo della selezione per il lavoratore. Anche nella ipotesi in cui non fosse stata stilata una graduatoria della selezione, gravava sulla società l'onere di provare che il SI non aveva superato la prova selettiva, e che quindi non aveva titolo per partecipare ai corsi suddetti.
Con il secondo motivo, così rubricato "violazione dell'art. 360 comma 1^ n. 3 cpc in relazione al disposto dell'art. 103 comma 10^ del ccnl - inesatta applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale - con riferimento al disposto degli artt. 1175 e 1375 cod. civ." si critica la sentenza impugnata per non avere considerato che le promozioni dei dipendenti secondo il criterio di cui all'art. 103, comma decimo, del ccnl erano consentite sino alla data del 30 ottobre 1990, entro la quale avrebbero dovuto essere attivati i corsi di formazione, e che successivamente l'azienda, non avendo dato inizio a detti corsi, avrebbe dovuto procedere a alle promozioni solo in base a criteri oggettivi, fra coloro che avessero gli stessi requisiti, e utilizzare il parametro dell'anzianità. La promozione del collega GU, che a parità di requisiti, era meno anziano di esso ricorrente, ha costituito violazione delle norme di correttezza e di comportamento nel rapporto contrattuale, produttiva di danni.
Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione e si addebita alla sentenza impugnata di non avere, malgrado l'affermata illegittimità della promozione del GU, tratto le dovute conseguenze da tale affermazione in ordine ai danni causati al ricorrente dal comportamento dell'azienda.
Con il quarto motivo si denuncia violazione dell'art. 437 cod. proc. civ. Erroneamente il Tribunale ha ritenuto domanda nuova,
formulata per la prima volta in appello, quella di risarcimento dei danni per la perdita di chance: tale richiesta era stata già avanzata con il ricorso introduttivo laddove esso ricorrente aveva affermato il diritto all'espletamento e all'osservanza delle procedure selettive definite con gli accordi del marzo 1993, con ciò lamentando che non gli era stata concessa l'opportunità di seguire i corsi propedeutici al superiore inquadramento, e la richiesta era compresa in quella di risarcimento del danno per mancata promozione, fondata sulla omissione da parte dell'azienda delle procedure concorsuali con la prevista attivazione dei corsi innanzi citati. Quest'ultima censura deve essere esaminata con precedenza rispetto a quella proposta con il primo mezzo di annullamento, per il suo carattere eventualmente assorbente. Infatti, nella ipotesi di rigetto dell'ultimo motivo, l'altra doglianza, relativa all'inadempimento della società per non avere pubblicato, e neppure predisposto, la graduatoria per la selezione indetta per la partecipazione dei dipendenti ai corsi di idoneità alla qualifica superiore, che può avere incidenza soltanto in relazione alla perdita di chance, rimarrebbe priva di decisività ai fini della controversia.
Il quarto motivo è però infondato. Dal ricorso introduttivo del giudizio, il cui esame è consentito a questa Corte per il dedotto vizio in procedendo, risulta che il SI, pur avendo prospettato di avere partecipato alle prove selettive per la partecipazione ai corsi di idoneità alla qualifica superiore, aveva però richiesto il "risarcimento del danno subito per la mancata promozione al superiore profilo di capo gestione sovrintendente nell'ambito area quadri di ottavo livello retributivo e, comunque, per non aver espletato le procedure selettive previste dall'accordo del 25/3/1993", danno determinato in lire 59.961.657, oltre interessi e rivalutazione, e, in subordine, rimesso alla valutazione equitativa del giudice adito. A sostegno di tali richieste, come ha evidenziato la sentenza impugnata senza che sul punto sia stata avanzata alcuna specifica censura, il ricorrente aveva dedotto la lesione del suo diritto alla promozione in base all'accordo intervenuto il 25 marzo 1993 tra l'azienda e le organizzazioni sindacali, il quale prevedeva la formazione delle c.d. code di tipo B con l'inserimento in testa alle graduatorie per gli avanzamenti, e in base alla medesima procedura utilizzata illegittimamente dall'azienda per la promozione di altro collega (tale GU), che, sebbene meno anziano di esso ricorrente, era stato a lui preferito nell'assegnazione del posto di capo gestione sovrintendente nella sede di Rocchetta S. Antonio.
Ma correttamente, in linea con la giurisprudenza di legittimità (v. sentenza 10 novembre 1998 n. 11340), il Tribunale ha concluso per la diversità del fatto costitutivo - inserimento in testa alle graduatorie per gli avanzamenti, c.d. code di tipo B - del diritto alla promozione fatto valere in giudizio, da quello per la perdita di chance derivante dalla esclusione dalla graduatoria dei partecipanti alla selezione per i corsi di formazione per l'inquadramento all'area superiore, corsi peraltro mai attuati come ha precisato lo stesso ricorrente. In effetti, una cosa è l'affermazione di un diritto alla promozione che il soggetto ritenga acquisito al suo patrimonio, altra è la situazione di chi abbia solo una possibilità di promozione, dovendo in tal caso essere verificate una serie di circostanze (numero dei candidati alla promozione, posizione in graduatoria, numero dei posti a concorso) al fine di valutare la consistenza dell'aspettativa dedotta, e la cui allegazione è onere della parte che vanti la suddetta possibilità, sì che si tratta di ipotesi diverse di danno fondate su fatti differenti e perciò domande non comprese necessariamente l'una nell'altra.
Immune da censura è perciò la statuizione, relativa alla richiesta di danno per la perdita di chance, di domanda nuova avanzata per la prima volta in appello.
Rigettato il quarto motivo, resta di conseguenza assorbito il primo.
Neanche il secondo mezzo di annullamento può essere accolto. Come è noto la interpretazione dei contratti collettivi di lavoro di diritto privato, data la loro natura negoziale, è riservata istituzionalmente al giudice del merito, ed è sindacabile in sede di legittimità soltanto per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione, ed il ricorrente ha l'onere - qui invece non adempiuto - di indicare specificamente il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia discostato dai principi dettati dagli artt. 1362 ss. cod. civ., o in quale modo la interpretazione sia obiettivamente carente, contraddittoria o illogica, potendo il sindacato di legittimità riguardare unicamente la coerenza formale della motivazione, ovvero l'equilibrio dei vari elementi che ne costituiscono la struttura argomentativa (giurisprudenza consolidata, cfr. fra le più recenti Cass. 10 settembre 2001 n. 11539). Riguardo alla violazione dei principi di correttezza e buona fede denunciata dal ricorrente in relazione al comportamento tenuto dall'azienda nel procedere alla promozione del dipendente GU, essa è nella specie irrilevante e non può essere fonte di danno, poiché il ricorrente l'ha rapportata alla promozione del collega meno anziano di lui, e non deduce che dalla violazione delle richiamate regole sia derivata la sua mancata promozione. Privo di fondamento è pure il terzo motivo, avendo la sentenza impugnata spiegato come dalla inosservanza dell'accordo 25 marzo 1993 tra organizzazioni sindacali e azienda, a cui questa aveva dato luogo promuovendo il dipendente GU mediante scelta meramente discrezionale, non potesse derivare danno risarcibile all'odierno ricorrente: questi, ha sottolineato il Tribunale, non aveva alcun diritto ad ottenere la promozione al di fuori delle "procedure di evidenza concordate" con le parti sindacali nel succitato accordo, promozione che, se adottata in contrasto con la previsione contrattuale, sarebbe stata anch'essa illegittima. Sono queste argomentazioni coerenti e prive di errori giuridici, che sfuggono alle censure di illogicità mosse dal ricorrente, dovendosi rilevare che tale vizio di motivazione consiste nell'attribuire agli elementi di giudizio considerati un significato fuori dal senso comune, od ancora la mancanza di coerenza fra le varie ragioni esposte, quindi l'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e l'insanabile contrasto degli stessi (Cass. 30 marzo 2000 n. 3904). Del resto, il ricorrente non spiega quale la illogicità in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, poiché il rilievo mosso in proposito - "(la sentenza) omette di prefigurare le ovvie conseguenze della impostazione data" - è estremamente generico e non indica le incoerenze delle argomentazioni svolte dal Tribunale, il quale, invece, interpretando l'accordo collettivo del 25 marzo 1993, ha specificato che la società, per gli avanzamenti dei dipendenti, era tenuta al rispetto dei criteri di valutazione previsti in detta pattuizione. L'argomentazione svolta dal ricorrente, secondo cui le Ferrovie, avendo necessità di ricoprire posti vacanti di ottava categoria, "avrebbero dovuto provvedere alla bisogna, avvalendosi di un criterio di scelta, che non si sarebbe potuto basare su ragioni di carattere obiettivo, quale quello della maggiore anzianità del SI rispetto a quella del concorrente" (v. pag. 5 del ricorso) non evidenzia alcuna illogicità della sentenza impugnata, limitandosi a contrapporre inammissibilmente ai criteri previsti dalle parti contrattuali per le promozioni e che la azienda era tenuta ad osservare, un criterio che se considerato come esclusivo, o comunque fondamentale, sarebbe stato più favorevole al ricorrente. Il ricorso va dunque rigettato.
Ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale fra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente fra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2003