Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2010, n. 3103
CASS
Sentenza 6 ottobre 2010

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Integra il reato di falsità materiale in cambiale, la condotta di colui che formi cambiali apponendovi l'indicazione, quale traente, di una società a responsabilità limitata e simulandone, con una sigla, la sottoscrizione del legale rappresentante (La Corte ha altresì precisato che non ha rilievo, a tal fine, il fatto che si tratti di sottoscrizione illeggibile, in quanto l'indicazione del nome e cognome del soggetto obbligato, ex art. 8 R.D. n. 1699 del 1933, è richiesta soltanto quando quest'ultimo sia una persona fisica, mentre, quando si tratti di sottoscrizione in nome e per conto di una persona giuridica, è sufficiente l'espressione della ragione sociale, senza che sia necessario propalare l'identità di colui che sottoscrive nella dichiarata qualità di legale rappresentante).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2010, n. 3103
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3103
    Data del deposito : 6 ottobre 2010

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