Sentenza 6 ottobre 2010
Massime • 1
Integra il reato di falsità materiale in cambiale, la condotta di colui che formi cambiali apponendovi l'indicazione, quale traente, di una società a responsabilità limitata e simulandone, con una sigla, la sottoscrizione del legale rappresentante (La Corte ha altresì precisato che non ha rilievo, a tal fine, il fatto che si tratti di sottoscrizione illeggibile, in quanto l'indicazione del nome e cognome del soggetto obbligato, ex art. 8 R.D. n. 1699 del 1933, è richiesta soltanto quando quest'ultimo sia una persona fisica, mentre, quando si tratti di sottoscrizione in nome e per conto di una persona giuridica, è sufficiente l'espressione della ragione sociale, senza che sia necessario propalare l'identità di colui che sottoscrive nella dichiarata qualità di legale rappresentante).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2010, n. 3103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3103 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2010 |
Testo completo
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# 3 1 03 / 1 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 06/10/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
Dott. GIANGIULIO AMBROSINI Presidente - N. 2151
- Consigliere - Dott. ALFONSO AMATO REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 4005/2010 Dott. GENNARO MARASCA
- Rel. Consigliere - Dott. PAOLO OLDI
Dott. PIERO SAVANI
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) AZ BE N. IL 24/07/1956
avverso la sentenza n. 1010/2008 CORTE APPELLO di PERUGIA, del 07/04/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/10/2010 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO OLDI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gioacchino Izzo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
AI.
Con sentenza in data 7 aprile 2009 la Corte d'Appello di Perugia, conferman-
-do la decisione assunta dal locale Tribunale - sezione distaccata di Città di Castello -
in esito al giudizio abbreviato, ha riconosciuto BE NI responsabile del delit- to di falsità materiale in cambiale continuata;
ha quindi tenuto ferma la sua condanna alla pena di legge e al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
In fatto era accaduto che il NI, allo scopo di procurare liquidità, avesse formato quattro cambiali apponendovi l'indicazione, quale traente, della ditta Scioltini
s.r.l. e simulando, con una sigla, la sottoscrizione del legale rappresentante di essa;
e che ne avesse poi fatto uso consegnandole a GU RN per la messa in circolazio-
ne.
Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, af- fidandolo a un solo motivo. Con esso contesta la configurabilità del reato, non poten- dosi qualificare come sottoscrizione la sigla illeggibile apposta sui titoli, i quali pertan- to non potevano essere considerati cambiali in difetto del requisito di cui all'art. 8 R.D.
14 dicembre 1933 n. 1669.
Il ricorso non è fondato.
Nel verificare la sussistenza, nella sottoscrizione della cambiale, del requisito di cui all'art. 8 R.D. 14 dicembre 1933 n. 1669, è necessario tenere presente che l'in- dicazione del nome e cognome del soggetto obbligato è richiesta soltanto quando co- stui sia una persona fisica (sebbene, anche in tal caso, per l'identificazione di un im- prenditore individuale basti la ditta); quando invece il titolo sia sottoscritto in nome e per conto di una persona giuridica, basta che venga ad espressione la ragione sociale di essa, senza che sia necessario propalare l'identità di chi si sottoscrive nella dichiarata qualità di legale rappresentante. In tali condizioni, il vaglia cambiario la cui sottoscri- zione rechi la ragione sociale della società traente e la sigla - sia pur illeggibile - di colui che per essa si obbliga, spendendo la qualità di legale rappresentante, è perfetta- mente allineato al disposto della norma dianzi citata: onde non ha fondamento la tesi secondo la quale non sarebbe configurabile il reato in quanto la falsità non riguarde- rebbe, nel caso di specie, un titolo cambiario formalmente valido, né una promessa di pagamento.
-2- G. Il diverso approdo interpretativo cui è giunta la prima sezione civile di questa
Suprema Corte con la sentenza n. 1058 del 25 gennaio 2001 (citata dal ricorrente), in consapevole contrasto con Cass. civ. sez. 1, 19 giugno 1987 n. 5374, non convince perché contraddetto dal tenore letterale del citato art. 8 R.D. 14 dicembre 1933 n.
1669, che fa salva la validità del titolo cambiario anche quando l'identità del sottoscrit- tore, anziché con l'uso del nome e cognome, sia manifestata attraverso la denomina- zione della ditta: lo stesso criterio non può non ritenersi applicabile alla società, la cui identità è univocamente espressa dalla ragione sociale, mentre i poteri del sottoscritto- re sono verificabili attraverso l'indicazione del rapporto organico, donde deriva la le- gale rappresentanza del soggetto collettivo.
L'aver dunque emesso quattro vaglia cambiari recanti la mendace indicazione, quale traente, della società Scioltini s.r.l., con l'apposizione della sigla falsamente at- tribuita al suo amministratore, facendone poi uso con la consegna ad altri per la pre- sentazione in banca, ha ripetutamente integrato il delitto di cui agli artt. 476, 482, 485
e 491 c.p., così come correttamente statuito dal giudice di merito.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2010.
IL PRESIDENTE
ане IL CONSIGLIERE EST.
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DEPOSITATA IN CANCELLERIA
addi 28 GEN 2011
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carmela Lanzuise
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