Sentenza 20 maggio 2004
Massime • 1
Il difensore della persona offesa, nominato ai sensi dell'art. 101 cod. proc. pen., può, nell'interesse della stessa, proporre opposizione alla richiesta di archiviazione senza necessità di procura speciale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/05/2004, n. 42357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42357 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 20/05/2004
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - N. 903
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 037385/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AN TO, N. IL 16/03/1945;
nel proc.
contro
:
2) MA DO, N. IL 12/01/1945;
3) DU SC, N. IL 23/04/1940;
4) TO ON, N. IL 03/01/1936;
5) TO AN, N. IL 05/03/1933;
6) BU ES, N. IL 27/11/1951;
avverso DECRETO del 06/04/2003 GIP TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DI POPOLO ANGELO;
lette le conclusioni del P.G., che ha richiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.
OSSERVA
Con l'impugnato provvedimento è stata disposta l'archiviazione previa declaratoria di inammissibilità della opposizione alla richiesta di archiviazione perché proposta da difensore non munito di procura speciale.
Ricorre per Cassazione la persona offesa denunciando violazione dell'art. 606 lett. c) in relazione all'art. 410 c.p.p.. Il ricorso è fondato.
Il difensore della persona offesa può proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione presentata dal P.M. in virtù della previsione contenuta nell'art. 101, comma 1, c.p.p., per la quale la persona offesa può nominare un difensore nelle forme previste dall'art. 96 comma 2 c.p.p. per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti.
La necessità di specifico mandato speciale è prevista solo per la proposizione del ricorso per Cassazione avverso il provvedimento di archiviazione.
Conseguentemente va annullato il provvedimento, che erroneamente ha prefigurato il difetto di legittimazione dell'opponente. E gli atti vanno restituiti al Tribunale di Roma per il prosieguo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla senza rinvio il provvedimento impugnato ed ordina trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma per il prosieguo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 maggio 2004. Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2004