Sentenza 7 agosto 2012
Massime • 1
Nella determinazione della pena nel reato tentato, il giudice può procedere ad una differenziata diminuzione di pena per la sanzione pecuniaria e per quella detentiva, attesa la particolare funzione retributiva e sanzionatoria di ciascuna di esse, salvo l'obbligo della motivazione. (Fattispecie in cui nel reato di tentata estorsione il giudice ha ridotto della metà la reclusione e in misura minore la multa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 07/08/2012, n. 32158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32158 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2012 |
Testo completo
32 158 / 12 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE FERIALE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 07/08/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 38/2012 Dott. ANTONIO ESPOSITO - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ALDO CAVALLO - Consigliere -N. 24609/2012 Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA Dott. GUICLA MULLIRI - Consigliere - Dott. GAETANO DE AMICIS - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) UM TO N. IL 04/02/1974 avverso la sentenza n. 862/2007 CORTE APPELLO di MILANO, del 13/10/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/08/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Guseppe Volpe che ha concluso per l'acommissibilità del rano. Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1. MI AT è stato ritenuto colpevole - sia all'esito del giudizio di primo grado, che di quello di appello, svoltosi dinanzi alla Corte di Appello di Milano - del reato di tentata estorsione in danno di CA MA, ed è stato condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed € 400,00 di multa.
1.1 Secondo la ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito, la notte del 12 dicembre 2003, il CA, proprietario di una macchina fotografica digitale, ritornando a casa a bordo della propria autovettura dopo un servizio fotografico, aveva avuto in Paderno Dugnano una collisione con un motorino, sul quale viaggiavano il MI e OR EN, imputato non ricorrente;
poiché il motorino non era più in grado di marciare, il CA, dopo aver cercato di occultare la propria macchina fotografica tra i sedili dell'auto, aveva riaccompagnato a casa con la propria auto, sia il OR, che si collocava nella vettura sul sedile posteriore, sia il MI, che si sedeva su quello anteriore accanto al guidatore. Lasciati i due, il CA constatava la presenza sul sedile posteriore dell'auto della sola custodia vuota della macchina fotografica. Interpellato telefonicamente dal CA, a cui in occasione del sinistro, essendo il proprietario del motorino danneggiato aveva fornito il proprio numero di telefono per accordarsi sul risarcimento del danni, il MI, incontrata la persona offesa, si era dichiarato estraneo al furto dell'apparecchio fotografico ma disponibile a farglielo recuperare, se rubato dal OR, il quale lo avrebbe restituito, previo pagamento di una somma di denaro. Il CA, in compagnia del padre, si recava allora presso la locale caserma dei Carabinieri per sporgere denuncia, venendo raggiunto dai due imputati che ribadivano che per la restituzione dell'apparecchio, asseritamente in possesso del OR, lo stesso avrebbe dovuto pagare 100 o 200 Euro;
somma che la persona offesa si riflutava di pagare, denunziando il fatto il giorno successivo ai Carabinieri, nel luogo di sua residenza.
1.2 Ai fini dell'affermazione di responsabilità la Corte territoriale, condividendo le valutazioni compiute dal giudice di prime cure, valorizzava il racconto dei fatti compiuto dalla persona offesa, rilevando che lo stesso aveva trovato significativa e sostanziale conferma nelle dichiarazioni del padre e del teste ON, l'operante dei Carabinieri, che aveva riferito di una contemporanea presenza in caserma sia del CA e di suo padre, sia dell'imputato MI e del suo amico OR, precisando, quanto alla deposizione del ON, che : cen contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'imputato, la stessa non smentiva, in effetti, il contenuto delle dichiarazioni della persona offesa, reputate attendibili e scevre da intenti calunniosi, avendo il teste confermato che il CA oltre a riferire del furto della macchina fotografica aveva fatto riferimento anche alla richiesta di pagamento di una somma di denaro per riottenerla, sia pure senza scendere nei dettagli avendo preferito non sporgere formale denunzia, interessandogli esclusivamente di rientrare in possesso della macchina fotografica.
2. Nel ricorso proposto nell'interesse del MI si prospettano due motivi di impugnazione a sostegno della richiesta di annullamento della sentenza di condanna.
2.1 Seguendo l'ordine espositivo adottato dal ricorrente, con il primo motivo d'impugnazione si denunzia erronea applicazione della legge penale (art. 56 cod. pen.) In quanto la Corte territoriale avrebbe omesso di verificare la congruità della pena pecuniaria comminata all'imputato (€ 400,00). Nell'evidenziare che il delitto di estorsione è punito con la pena della reclusione da cinque a dieci anni e con la pena della multa da € 516,00 ad € 2065,00, in ricorso si deduce che i giudici di appello mentre hanno determinato la pena della reclusione per il tentativo contestato all'imputato nell'esatta metà del minimo edittale previsto per il delitto consumato (anni due e mesi sei di reclusione) incomprensibilmente hanno determinato invece la pena pecuniaria nella misura di € 400,00, ossia in misura assai differente rispetto alla metà della pena minima prevista per l'ipotesi consumata (€ 258,00).
2.2 Con il secondo motivo, logicamente preliminare rispetto al primo, si deduce l'illegittimità dell'impugnata sentenza per manifesta illogicità della motivazione, in quanto incongruamente i giudici di appello hanno ritenuto che la deposizione del teste ON confermasse quella del CA relativamente alla richiesta di denaro pervenutagli, sostenendosi al riguardo in ricorso che ad espressa domanda del giudice quindi diciamo che non è stato detto con chiarezza che era stata chiesta una somma di denaro per la restituzione di questa [la macchina fotografica]» il teste aveva risposto negativamente. Orbene, si fa rilevare da parte del ricorrente, se la deposizione del teste ON fosse stata valutata correttamente, giudici di appello sarebbero pervenuti certamente ad una decisione di segno diametralmente opposto rispetto a quella adottata. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 flen 1. L'impugnazione proposta nell'interesse del MI è inammissibile in quanto basata su motivi manifestamente infondati.
1.1 Ed invero, quanto al secondo motivo il cui esame, afferendo alla declaratoria di penale responsabilità del ricorrente è preliminare rispetto al primo, che attiene invece alla sola misura della pena è agevole rilevare che il ricorso, nel denunciare un travisamento della prova testimoniale si rivela del tutto *non autosufficiente». Ed invero, a prescindere dalla pur decisiva ed assorbente considerazione che la deposizione del teste ON che si assume travisata non rappresenta affatto l'unico elemento di prova a carico dell'imputato, risultando il principale elemento di accusa le dichiarazione della persona offesa, ritenute dai giudici di merito, con sintoniche decisioni, attendibili e scevre da intenti calunniatori, deve in ogni considerarsi, che «in forza della regola della "autosufficienza" del ricorso, operante anche in sede penale, il ricorrente che intenda dedurre in sede di legittimità il travisamento di una prova testimoniale ha l'onere di suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone, non consentendo la citazione di alcuni brani delle medesime l'effettivo apprezzamento del vízlo dedotto. (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008 - dep. 03/10/2008, Buzi, Rv. 241023).
1.2 Quanto poi al secondo motivo, a prescindere dai profili di novità della questione dedotta, essendosi il ricorrente limitato, in sede di appello, ad invocare una riduzione della pena inflitta in primo grado, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, nessun profilo di illegittimità è comunque ravvisabile nella decisione impugnata, relativamente alla determinazione della pena pecuniaria, ove si consideri, per un verso, che intanto per la determinazione della pena nel delitto tentato il gludice può operare in modo sintetico, senza scindere il momento della determinazione della pena per il delitto oggetto del tentativo da quello della diminuzione a norma dell'art. 56 cod. pen. (in termini, Sez. 6, n. 12378 del 07/07/1989 - dep. 18/09/1989, Cava, Rv. 182092); dall'altro, che il giudice nel determinare, ai sensi dell'art. 56 cod. pen., la riduzione della pena eletta a base, può comunque adottare differenti diminuzioni per le singole pene (pecuniaria e detentiva), attesa la particolare funzione retributiva e sanzionatoria di ciascuna di esse, salvo l'obbligo della motivazione (così Sez. 6, n. 12049 del 06/10/1982 - dep. 18/12/1982, Piccone, Rv. 156709), che nella specie risulta assolto, ove si consideri che la specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena Irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per сен 3 circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere. (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009 - dep. 18/09/2009, Denaro, Rv. 245596).
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero in mancanza di elementi indicativi dell'assenza di colpa (Corte Cost, sent. n. 186 del 2000) - al versamento alla Cassa delle ammende di una somma congruamente determinabile in € 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 1000,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 agosto 2012. Il presidente Il consigliere estensore Celo callдело DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 09 AGO 2012 IL CANCELLIERE! ALCANCE on pj Dum Færin.gi Esposito 4