Cass. pen., sez. V, sentenza 25/01/2011, n. 10203
CASS
Sentenza 25 gennaio 2011

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Integra il delitto di cui all'art. 494 cod. pen. il conducente del veicolo che circoli, in contrasto con il codice della strada, in zona vietata qualora esponga il contrassegno di autorizzazione rilasciato a persona disabile che non si trovi sul veicolo, in quanto, in tal caso, egli simula la qualità di titolare o di guidatore autorizzato anche al trasporto occasionale del titolare; tale fatto è diverso da quello sanzionato in via amministrativa dall'art. 188 comma quarto c.d.s, che concerne la condotta di chi non sia munito del detto contrassegno o dello stesso disabile che non rispetti le condizioni ed i limiti prescritti.

Commentari2

  • 1Articolo 494 Codice Penale: sostituzione di persona
    Michele Di Iesu · https://www.filodiritto.com/ · 18 ottobre 2013

    Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno. Sommario: I. INTRODUZIONE ALLA NORMA. 1. Inquadramento generale. II. IL COMMENTO. 1. L'interesse protetto. 2. Il soggetto attivo. 3. La condotta tipica. 4. L'elemento soggettivo. 5. Consumazione. 6. Sussidiarietà della norma e rapporti con altri reati. III. LE QUESTIONI APERTE. …

     Leggi di più…

  • 2Circolazione, contrassegno disabili, utilizzo illegittimo, truffa, sostituzione personaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 febbraio 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 25/01/2011, n. 10203
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10203
Data del deposito : 25 gennaio 2011

Testo completo