Sentenza 4 febbraio 2010
Massime • 1
Integra non già il reato di ricettazione quanto quello di cui all'art. 464 cod. pen., e ciò in applicazione del principio di specialità, la ricezione di valori bollati nella consapevolezza della loro falsità sempre che però si abbia il successivo uso del valore bollato, risultando altrimenti il fatto penalmente irrilevante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/02/2010, n. 7760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7760 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 04/02/2010
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 511
Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 38230/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'NI CO LI;
avverso la sentenza 19.2.08 della Corte d'Appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Passacantando Guglielmo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 19.2.08 la Corte d'Appello di Roma confermava la condanna emessa il 20.1.05 dal Tribunale di Latina nei confronti di D'NN RC AU per il delitto p. e p. ex art. 648 cpv. c.p. relativo ad una marca da bollo per patente contraffatta. Tramite il proprio difensore il D'NN ricorreva contro detta sentenza, di cui chiedeva l'annullamento per i motivi qui di seguito riassunti:
a) immotivatamente l'impugnata sentenza, pur rappresentandosi l'astratta possibilità che il possesso del bollo contraffatto da parte del D'NN derivasse da un accidentale suo rinvenimento o dalla diretta sottrazione all'originario possessore, aveva escluso che ciò fosse in concreto avvenuto nel caso di specie;
b) in mancanza di un rigoroso accertamento tecnico della contraffazione della marca da bollo, mancava la prova del reato presupposto della ricettazione, con l'unica alternativa possibile costituita da una contraffazione tanto evidente da rendere inutile ulteriori indagini in proposito;
coerentemente a simile impostazione, la Corte territoriale avrebbe dovuto concludere per il reato impossibile ex art. 49 cpv. c.p. per inidoneità dell'azione, o per la configurabilità del reato di cui all'art. 712 c.p., ormai prescritto.
1 - Premesso che la condotta ascritta al D'NN consiste unicamente nella ricezione di una marca per patente con la consapevolezza della sua falsità, a prescindere dalle doglianze sollevate in ricorso l'impugnata sentenza va annullata senza rinvio perché - in realtà - il fatto non è previsto dalla legge come reato, non essendo punita nell'ordinamento la mera (pur consapevole) ricezione di valori bollati contraffatti di cui il ricevente (che non sia concorrente nel reato di falso) non abbia poi fatto uso. Invero, come questa S.C. ha già avuto modo di statuire, nel sistema normativo del titolo 7^ del libro 2^ c.p., posto a tutela della regolare circolazione delle monete, delle carte di pubblico credito e dei valori di bollo, le condotte di ricezione o di acquisto sono penalmente sanzionate (art. 453 c.p., nn. 3 e 4, artt. 455 e 459 c.p.) solo se volte alla spendita o messa in circolazione dei valori falsificati, vale a dire soltanto se finalizzate ad attività successive idonee a porre concretamente in pericolo l'autorità e credibilità degli istituti di emissione, nonché gli interessi finanziari e patrimoniali dello Stato.
Con specifico riferimento ai valori di bollo, la legge punisce la condotta di chi, non essendo concorso nella falsificazione, faccia uso di valori contraffatti o alterati (art. 464 c.p.), per esso intendendosi l'utilizzo dei bolli secondo la loro naturale destinazione, distinta dalla loro messa in circolazione, sanzionata dall'art. 459 c.p. (in riferimento agli artt. 453 e 455 c.p.), che si realizza invece con il trasferimento a terzi (sez. 5, 27.1.1983, Giulivi, m. 158461; sez. 5, 26.11.1987, Maiullari, m. 178478; sez. 5, 12.4.1989, Mencacci, m. 182148). Proprio dal testo dell'art. 464 c.p. si evince come tale disposizione presupponga un'area di acquisto, ricezione e detenzione non punibili (anche se finalizzati a successivo utilizzo) dei valori di bollo conformemente alla loro ordinaria destinazione: infatti, mentre il primo comma punisce "chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, il secondo comma contempla un'ipotesi attenuata nel caso in cui i valori "siano stati ricevuti in buona fede", lasciando così chiaramente intendere come presupposto dell'applicazione del comma 1, sia la ricezione in mala fede, che trova dunque sanzione esclusivamente ove seguita dall'uso, nel senso sopra specificato. Tale conclusione è coerente con la considerazione che il legislatore, organicamente disciplinando la tutela penale della fede pubblica nel campo della circolazione delle monete e dei valori, abbia compiutamente sanzionato le condotte ritenute idonee a danneggiare o porre in pericolo l'interesse protetto, sicché non è consentito all'interprete ricorrere, in questo campo, all'applicazione di norme incriminatrici volte alla tutela di altri e diversi beni giuridici.
Deve pertanto ribadirsi il principio, già affermato da questa suprema Corte (sez. 2, n. 11379 del 14.10.98, dep. 29.10.98, rv. 211649, Bertoli;
sez. 5, 22.2.1983, Tallon, m. 158495), secondo cui chiunque acquisti, riceva o detenga falsi valori bollati (senza concerto ne' trattativa con l'autore della falsificazione), sia pure - in ipotesi - al fine di utilizzarli secondo la loro normale destinazione, non commette alcun reato fino a quando non ne faccia effettivamente uso.
Nè la condotta addebitata all'odierno ricorrente può ricondursi alla figura incriminatrice dell'art. 648 c.p. richiamata nell'editto accusatorio, su cui prevale - stante il principio di specialità - quella di cui al cit. art. 464 c.p..
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010