Cass. pen., sez. II, sentenza 14/10/1998, n. 11379
CASS
Sentenza 14 ottobre 1998

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In tema di falsità in valori bollati, qualora l'agente acquisti, riceva o detenga valori di bollo falsi (senza concerto ne' trattativa con l'autore della falsificazione) al fine di utilizzarli secondo la loro normale destinazione, non commette alcun reato fino a quando non ne faccia effettivamente uso. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso la configurabilità del delitto di ricettazione in un caso in cui l'agente aveva ricevuto numerosi francobolli, con la consapevolezza della loro falsità, al fine di utilizzarli per la spedizione di plichi postali).

Commentario1

  • 1Domanda di risoluzione proposta ante fallimento prosegue in sede concorsualeAccesso limitato
    Irene Marconi · https://www.altalex.com/ · 28 febbraio 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 14/10/1998, n. 11379
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11379
Data del deposito : 14 ottobre 1998

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