Sentenza 14 ottobre 1998
Massime • 1
In tema di falsità in valori bollati, qualora l'agente acquisti, riceva o detenga valori di bollo falsi (senza concerto ne' trattativa con l'autore della falsificazione) al fine di utilizzarli secondo la loro normale destinazione, non commette alcun reato fino a quando non ne faccia effettivamente uso. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso la configurabilità del delitto di ricettazione in un caso in cui l'agente aveva ricevuto numerosi francobolli, con la consapevolezza della loro falsità, al fine di utilizzarli per la spedizione di plichi postali).
Commentario • 1
- 1. Domanda di risoluzione proposta ante fallimento prosegue in sede concorsualeAccesso limitatoIrene Marconi · https://www.altalex.com/ · 28 febbraio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/10/1998, n. 11379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11379 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Francesco SIMEONE Presidente del 14/10/98
1. Dott. Francesco MORELLI Consigliere SENTENZA
2. " Nicola BOTTALICO " N. 989
3. " Giuseppe DIERRICO " REGISTRO GENERALE
4. " Giacomo FUMU " N. 14883/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da BE NU
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna in data 5.12.1997 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. G. Fumu Udito il Pubblico Ministero in persona del s.p.g. dott. A. Siniscalchi che ha concluso per l'annullamento senza rinvio Motivi della decisione
Con sentenza in data 18.4.1994 il tribunale di Modena dichiarava BE NU colpevole del delitto di cui all'art. 459 (in riferimento all'art. 455) c.p., per avere "acquistato o ricevuto" e, comunque, detenuto al fine di "commercio" numerosi valori bollati falsi.
La Corte d'appello, con la sentenza che qui viene impugnata, esclusa l'applicabilità al caso di specie delle predette norme incriminatrici e ritenuta la sussistenza di un episodio di acquisto o ricezione di cose provenienti da delitto, al fine di trarne il profitto consistente nel risparmio sulla spedizione dei plichi postali conseguibile mediante l'uso dei francobolli contraffatti, di costo notevolmente inferiore a quelli genuini, qualificava il fatto come ricettazione rideterminando la pena.
Il ricorrente denuncia:
1 - violazione degli artt. 459 e 648 c.p., in quanto la detenzione di valorì bollati che non sia finalizzata al commercio costituisce comportamento penalmente irrilevante;
2 - violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., per difetto di correlazione fra l'accusa contestata e la sentenza, avendo la Corte d'appello ritenuto la sussistenza di un fatto ontologicamente diverso da quello in ordine al quale egli era stato chiamato a discolparsi, sicché gli era stato impedito di fornire le proprie difese circa l'inesistenza del reato presupposto, del fine di profitto e della sussistenza del dolo.
Il primo motivo di ricorso è fondato ed il suo accoglimento rende superfluo l'esame del secondo.
È necessario precisare, innanzitutto, che questa Corte, in virtù di quanto accertato dal giudice di appello ed in assenza di gravarne del pubblico ministero, è vincolata a considerare insussistente, in capo al prevenuto, il dolo specifico di fare commercio ovvero di porre in circolazione i valori di bollo sequestrati, ed a ritenere che il loro acquisto e conseguente detenzione fosse finalizzato a ricavare il profitto consistente nel risparmio sui costi delle spedizioni postali come sopra precisato.
Ciò premesso, deve osservarsi che la condotta ascritta al ricorrente - la ricezione dei valori predetti con la consapevolezza della falsità, al fine della loro utilizzazione secondo la naturale destinazione - non è preveduta dalla legge come reato. Ed invero nel compiuto sistema normativo posto dal legislatore a tutela della regolare circolazione delle monete, delle carte di pubblico credito e dei valori di bollo, le condotte di ricezione o acquisto sono penalmente sanzionate (artt. 453 n. 3 e 4, 455 e 459) solo se volte alla spendita o messa in circolazione dei valori falsificati, e cioè se finalizzate ad attività successive idonee a porre concretamente in pericolo l'autorità e credibilità degli istituti di emissione, nonché gli interessi finanziari e patrimoniali dello Stato in questo fondamentale settore della vita pubblica.
Con specifico riferimento ai valori di bollo, poi, la legge ulteriormente punisce la condotta di chi, non essendo concorso nella falsificazione, faccia uso di valori contraffatti o alterati (art.464 c.p.); e la giurisprudenza di legittimità ha chiarito da tempo come essa si concreti nell'utilizzazione dei bolli secondo la loro naturale destinazione, così distinguendola dalla loro messa in circolazione, sanzionata dall'art. 459 (in riferimento agli artt. 453 e 455) c.p., che si realizza invece con il loro trasferimento a terzi (sez. V, 27.1.1983, Giulivi, m. 158461; sez. V, 26.11.1987, Maiullari, m. 178478; sez. V, 12.4.1989, Mencacci, m. 182148). E proprio dall'esame del testo dell'art. 464 c.p. si evince con chiarezza come tale disposizione presupponga un'area di acquisto, ricezione e detenzione non punibili ove finalizzati alla mera utilizzazione dei valori di bollo in conformità della loro ordinaria destinazione (e cioè, per tornare al caso di specie,
all'affrancatura della corrispondenza): mentre il primo comma punisce infatti "chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati", il secondo comma contempla un'ipotesi attenuata nel caso in cui i valori "siano stati ricevuti in buona fede", lasciando così chiaramente intendere come presupposto dell'applicazione del primo comma sia la ricezione in mala fede, che trova dunque sanzione esclusivamente ove seguita dall'uso, nel senso sopra specificato. Tale conclusione appare coerente con la considerazione che il legislatore, organicamente disciplinando la tutela penale della fede pubblica nel campo della circolazione delle monete e dei valori, abbia compiutamente sanzionato le condotte ritenute idonee a danneggiare o porre in pericolo l'interesse protetto, sicché non è consentito all'interprete ricorrere, in questo campo, all'applicazione di norme incriminatrici volte alla tutela di altri e diversi beni giuridici.
Deve pertanto ribadirsi il principio, già affermato da questa suprema Corte (sez. V, 22.2.1983, Tallon, m. 158495), secondo cui chiunque acquisti, riceva o detenga valori di bollo falsi (senza concerto ne' trattativa con l'autore della falsificazione) al fine di utilizzarli secondo la loro normale destinazione, non commette alcun reato fino a quando non ne faccia effettivamente uso. Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato senza rinvio perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato.
P.Q.M.
annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 1998