Sentenza 21 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/01/2004, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
Dott. GENOVESE Francesco Ant. - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA CA, elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa, giusta delega in atti, dall'avv. Gabriele CA;
- ricorrente -
Prefettura di Lucca;
- intimato -
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lucca n. 314 del 23 ottobre 2000. Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 24/6/03 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Antonio GENOVESE;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con Sentenza del 23 ottobre 2000 il Giudice di pace di Lucca respingeva l'opposizione avverso il verbale della Polizia stradale di Altopascio del 21 settembre 1999 con il quale veniva contestata la violazione dell'art. 142 del codice stradale alla signora MA SC.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione signora AB, affidato ad un unico motivo. La Prefettura di Lucca non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di impugnazione la ricorrente si duole della reiezione del proprio ricorso e del fatto che il Giudice di Pace abbia considerato legittima la contestazione differita della violazione, tanto più che i mezzi utilizzati per l'accertamento (ossia i misuratori autovelox) consentirebbero (anche per il tramite di un segnale sonoro) di individuare subito il trasgressore e procedere al fermo del veicolo.
2. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Questa Corte ha, ormai da tempo, affermato (Cassazione n. 3017 del 2002) che, è condizione di legittimità del verbale di violazione amministrativa per eccesso di velocità, rilevato a mezzo di apparecchiatura "autovelox", e non contestato immediatamente, quella secondo la quale nel verbale di contravvenzione l'amministrazione provveda ad indicare concretamente e specificamente i motivi della mancata contestazione diretta ed immediata della violazione. Onde qualora l'organo accertatore abbia dato atto a verbale dei motivi che hanno reso impossibile procedere a contestazione immediata e tali motivi configurino una delle ipotesi previste dall'art. 384, lett. e), del regolamento di esecuzione del codice della strada, non è consentito al giudice un apprezzamento al riguardo, con l'indicazione di apparecchi più adeguati o con la prospettazione di una diversa organizzazione del servizio, risolvendosi una tale valutazione in una inammissibile ingerenza nel modus operandi della pubblica amministrazione, in linea di principio non sindacabile dal giudice ordinario (Cassazione n. 4048 del 2002).
3. Non avendo l'intimata Prefettura svolto attività difensiva non v'è ragione di provvedere sulle spese di questo grado.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, dai magistrati sopraindicati, il 24 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004