Sentenza 19 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/05/2003, n. 7771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7771 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPRE07771/03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO opposizione ex art. SEZIONE TËRLA CIVILE 512 cpc Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 14025/01 Dott. Vincenzo Presidente CARBONE Dott. Paolo Consigliere VITTORIA Consigliere Cron. 17/24 Dott. Ernesto LUPO Rel. Consigliere Rep. 2040 Dott. Fabio MAZZA Consigliere Ud. 06/02/03 Dott. Antonio SEGRETO ha pronunciato la seguente SENTENZA elettivamente domiciliato in ROMA VIA R sul ricorso proposto da: GIULIANO ARTURO, G PISANELLI 4, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GIGLI, che lo difende unitamente anche disgiuntamente a se stesso, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, con sede in Roma, in persona del legale dott. Ademarorappresentante Lanzara, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G ANTONELLI 50, presso 10 studio dell'avvocato FRANCO 2003 COSENZA, che la difende, giusta procura speciale per 377 Notar Mario Liguori di Roma del 19/06/01 rep. n. 1 125423; controricorrente - nonchè
contro
AT RT, NZ OL;
- intimati avversO la sentenza n. 94/01 della Corte d'Appello di TRENTO, Sezione II Civile, emessa il 30/01/01 e depositata il 27/02/01 (R.G. 94/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/03 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito l'Avvocato Giuseppe GIGLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo L'avv. Arturo LI, intervenuto nella procedura esecutiva immobiliare promossa avanti al Tribunale di Trento dalla Banca Popolare di Verona nei confronti di IN LA e AT RT e nella quale era intervenuta anche la Banca Nazionale del Lavoro, propo- neva opposizione al piano di riparto. Lamentava che le banche predette non avevano prodotto entro il termine di cui all'art. 596 cpc. la documentazione attestante l'esatto ammontare dei loro crediti ipotecari, né, quindi, la misure degli interessi dovuti. Contestava 2 pertanto la collocazione dei crediti come disposta nel piano di riparto, chiedendo collocarsi il suo credito in prelazione ipotecaria di primo grado. Il Tribunale di Trento rigettava l'opposizione, ponendo le spese di 1 lite a carico del LI, che proponeva appello limi- tatamente alla collocazione del credito della BNL, de- nunciando altresì la nullità del capo di condanna alle spese in favore della predetta banca, per inesistenza del mandato ad litem. La Corte di Appello di Trento, con sentenza 27.2.2001, compensava per metà le spese di lite di primo grado e rigettava nel resto l'impugnazione. L'avv. LI ha proposto ricorso per cassazione con due motivi di gravame e ha prodotto me- moria. Resiste con controricorso la BNL. Motivi della decisione Con il primo motivo di gravame il ricorrente torna sul tema della asserita invalidità del mandato ad li- tem in quanto apposto con il riferimento "alla presente procedura". Osserva che, non essendo la esecuzione un giudizio, non è possibile ritenere che tale mandato si estenda al successivo giudizio di opposizione;
che inoltre esso risulta essere anonimo, non essendo possi- bile individuare colui che lo ha conferito. La censura non merita accoglimento. Alla dizione "presente proce- "dura non può riconnettersi un significato preclusivo 3 della estensione del mandato anche al successivo giudi- zio di opposizione, poiché, come esattamente rilevato dal giudice a quo, la controversia relativa al progetto di distribuzione è vicenda interna della procedura di esecuzione, priva di autonomia rispetto ad essa, cosic- ché, secondo ragionevole interpretazione, il riferimen- to in questione deve intendersi comprensivo anche della successiva fase della opposizione a riparto. Quanto al secondo punto della doglianza occorre ri- levare che esso è generico, e quindi inamissibile, non avendo il ricorrente censurato specificamente quanto Osservato dalla Corte di merito, che ha ritenuto la tardività della contestazione, perché proposta per la prima volta con la comparsa conclusionale, nonché la infondatezza di essa, sul rilievo secondo cui dagli at- ti risulta che il mandato fu conferito dal presidente della sezione autonoma del credito fondiario della ban- ca. Con il secondo mezzo di gravame il ricorrente torna sul tema, già esaminato dalla Corte di merito, della asserita tardività della produzione documentale, riba- dendo l'assunto secondo cui tutta la documentazione probatoria a sostegno del credito doveva essere prodot- to calla BNL al momento dell'intervento ex art. 566 successivamente, all'udienza di discussione срс, e non 4 del riparto o dopo l'opposizione ex art. 512 cpc. Anche tale censura è infondata. Nulla infatti autorizza a ri- tenere la validità di tale interpretazione normativa. Non il dato testuale delle due norme citate, che si li- mitano a dettare i tempi dell'intervento, ma non pongo- no preclusione alcuna circa la produzione documentale. Non ragioni di ermeneutica sistematica, poiché la natu- ra cognitiva del giudizio di opposizione a riparto con- sente la produzione in corso di causa come già affer- ' mato dal giudice di merito. Non i precedenti giurispru- denziali, compreso quello citato dal ricorrente, che è limitato al tema della deduzione del titolo dell'intervento. Il ricorso deve essere quindi rigetta- to, con regolamento delle spese del presente giudizio secondo quanto dispone l'art. 91 cpc.
P. Q. M.
La Corte Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa- gamento delle spese del giudizio di cassazione, che li- quida in euro tremila, di cui euro duemilanovecento per z i r onorari, in favore del resistente. e i l 3 e 0 c ' addì 6.2.2003. Così deciso in Roma 0 n 2 a . C G Il Presidente Il Cons. est. A n планина i M a 9 Y t . IL CANCEL WERE C1 a N 1 A , t i Dott.ssa Maria Aiello C s g g o 5