Sentenza 24 giugno 2014
Massime • 1
La concessione della sospensione condizionale della pena può legittimamente essere subordinata alla eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante l'adempimento dell'obbligo di restituzione, anche qualora manchi una richiesta in tal senso per la mancata costituzione di parte civile della persona offesa. (Fattispecie di omesso versamento di contributi previdenziali, nella quale la Corte ha ritenuto legittima la subordinazione del beneficio al pagamento in favore dell'Inps delle quote non versate, pur in assenza di costituzione come parte civile dell'ente previdenziale).
Commentari • 2
- 1. Omessa denuncia contributiva: rilevanza penale e subordinazione della sospensione condizionale all’adempimento (Giudice Raffaele Muzzica)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Svolgimento del processo Il PM in sede citava a giudizio Pi.Al., con decreto emesso il 10/6/2020, affinché lo stesso rispondesse all'udienza del 12/11/2020 del reato in rubrica contestato. In quell'udienza il Giudice, rilevato che l'imputato aveva ricevuto a mani proprie l'avviso ex art, 415 bis c.p., contenente l'invito ad eleggere domicilio in mancanza del quale questo si sarebbe radicato nel luogo in cui riceveva l'atto, ordinava la rinnovazione della notifica del decreto di citazione per l'udienza del 6/5/2021 e, successivamente, per l'udienza del 21/10/2021 nella quale, accertata la regolarità della notifica e sussistendone i presupposti di legge, il Giudice dichiarava procedersi in …
Leggi di più… - 2. Alle Sezioni unite una nuova questione in materia di sospensione condizionale della penaGuido Colaiacovo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 18 aprile 2023
Cass., sez. I, 4 novembre 2022 (dep. 5 gennaio 2023), n. 158, Tardio, Presidente, Bianchi, Relatore, Tampieri, P.m. (concl. diff.) Il caso La vicenda trae origine dal provvedimento con cui il Tribunale di Brescia, in qualità di giudice dell'esecuzione, aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena che, ex art. 165 c.p., era stato subordinato al pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento. Avverso detta decisione proponeva ricorso per cassazione il condannato a mezzo del suo difensore e censurava, tra l'altro, l'errata applicazione degli artt. 165 e 168 c.p. sostenendo che la condizione fosse stata apposta in assenza di una formale costituzione di parte …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/06/2014, n. 1324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1324 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 24/06/2014
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - SENTENZA
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - N. 1920
Dott. GENTILI Andrea - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 5725/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN TI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza n. 4610/2013 della Corte di appello di Palermo del 2 dicembre 2013;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CANEVELLI Paolo il quale ha concluso chiedendo l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata per i fatti commessi da ottobre a novembre 2006 per essersi i relativi reati estinti per prescrizione;
annullamento con rinvio sulla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento delle somme omesse in favore dell'INPS.
Rigetto nel resto.
RITENUTO IN FATTO
VO TI - condannato alla pena di giustizia, con sentenza sostanzialmente confermativa della decisione del Tribunale di Trapani con la quale era stata dichiarata la sua penale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 81 cpv. cod. pen. ed al D.L. n. 463 del 1983, art. 2, comma 1, per avere omesso il versamento all'INPS di diverse mensilità delle ritenute previdenziali operate sui trattamenti retributivi corrisposti ai propri dipendenti nel periodo dall'ottobre 2006 del luglio 2010, dalla Corte di appello di Palermo, la quale aveva disposto la sospensione condizionale, negata dal Tribunale di Trapani, della pena inflitta subordinandola tuttavia al pagamento in favore dell'INPS delle quote contributive non versate - ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza, lamentando in primo luogo proprio il fatto che la Corte territoriale avesse subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena in sostanza al risarcimento del danno, senza che ci fosse stata costituzione di parte civile ne' avendo operato alcuna verifica sulla possibilità da parte sua di adempire a quanto prescrittogli, così violando l'art. 165 cod. pen.. Deduceva, altresì, il difetto di motivazione della sentenza impugnata quanto al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Lamentava, ancora, la mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ed infine si doleva del mancato riconoscimento, riferito alle violazioni commesse sino al dicembre 2006, della estinzione del reato per intervenuta prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, risultato infondato, non è, pertanto, meritevole di accoglimento.
Con riferimento al primo motivo di ricorso, avente ad oggetto la dedotta t v y" illegittimità della subordinazione della concessione della sospensione condizionale della pena al versamento in favore dell'INPS delle ritenute previdenziali omesse pur in assenza della costituzione di parte civile dell'ente previdenziale, questa Corte deve dare atto della esistenza sul punto di una disparità di orientamento giurisprudenziale in seno a sè medesima. Infatti, secondo un certo indirizzo, ancora di recente ripreso da questa Corte, non è consentito al giudice subordinare la sospensione condizionale della pena, in difetto della costituzione di parte civile, all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni di beni conseguiti per effetto del reato, perché queste, come il risarcimento, riguardano solo il danno civile e non anche il danno criminale, che si identifica con le conseguenze di tipo pubblicistico che ineriscono alla lesione o alla messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma penale e che assumono rilievo, a norma dell'art. 165 cod. pen., solo se i loro effetti non sono ancora cessati (Corte di cassazione, sezione 2^ penale, 29 gennaio 2014, n. 3958). Analogamente, nel passato, si era espressa questa la Corte nell'affermare che l'obbligo delle restituzioni e del risarcimento, cui può essere subordinata la sospensione della pena, presuppone la condanna (sia pure implicita) dell'imputato all'adempimento in favore della persona danneggiata, e, quindi, l'esercizio da parte di quest'ultima dell'azione civile nel processo penale;
in mancanza di tale azione, infatti, la condanna anzidetta si sarebbe risolta, secondo l'illustrata impostazione, in una pronuncia abnorme, emessa senza la domanda della parte che aveva il potere di chiedere l'attuazione della volontà della legge, cioè senza il presupposto essenziale per l'esercizio dell'attività giurisdizionale (Corte di cassazione, Sezione 3^ penale, 4 luglio 1976, n. 7761); ed ancora negli stessi termini è l'affermazione, sempre proveniente da questa Corte, che, data l'inscindibilità della condanna alle restituzioni e al risarcimento dei danni dal presupposto dell'accertamento in sede penale di un'obbligazione civile in favore della parte danneggiata, costituitasi parte civile, ne consegue che è illegittima l'eventuale pronuncia del giudice che sottoponga la concessione del beneficio della sospensione della pena alla condizione dell'adempimento del suddetto obbligo civilistico, senza che tale richiesta provenga da una costituita parte civile (Corte di cassazione, Sezione 6^ penale, 10 dicembre 1980, n. 13052). A tale orientamento, come visto assai risalente nel tempo ma nondimeno tuttora seguito, se ne è contrapposto un altro, secondo il quale rientra nella nozione di condotte volte alla eliminazione delle conseguenze dannose del reato, a cui può essere subordinata la sospensione condizionale della pena irrogata anche in assenza di una richiesta in tal senso conseguente alla mancata costituzione di parte civile, la restituzione delle somme di denaro illegittimamente percepite in relazione al fatto criminoso (Corte di cassazione, Sezione 2^ penale, 23 novembre 2010, n. 41376). Nello stesso senso, distinguendo fra il concetto di risarcimento del danno, logicamente subordinato ad una richiesta in tale senso formulata attraverso la costituzione di parte civile nel giudizio penale, da quello di restituzione, che può anche prescindere da una espressa domanda giudiziale, si era già dichiarata questa Corte con la sentenza n. 2684 del 2000, ove si legge che "la subordinazione della concessione della sospensione condizionale all'adempimento dell'obbligo risarcitorio presuppone, a differenza della subordinazione all'obbligo delle restituzioni, la costituzione di parte civile, perché solo in tal caso il giudice penale può prendere in esame, per l'individuazione degli adempimenti imponibili, gli accadimenti lesivi connessi causalmente al reato" (Corte di cassazione, Sezione 2^ penale, 3 marzo 2000, n. 2684; parimenti orientata anche Corte di cassazione, Sezione 3 penale, 7 luglio 1998, n. 7933). Ritiene questo Collegio, pur consapevole dello sforzo ricostruttivo che la informata sentenza da ultimo emessa da questa Corte sul punto ha compiuto, che, tanto più in una fattispecie quale quella ora in esame, sia più aderente al testo normativo l'orientamento opposto a quello espresso con la sentenza n. 3958 del 2014. Osserva, infatti, la Corte che l'art. 165 cod. pen. prevede, espressamente, al comma 1, che la sospensione condizionale della pena possa essere subordinata "all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso".
È, pertanto, di tutta evidenza che le due ipotesi previste dalla norma - l'adempimento dell'obbligo delle restituzioni e quella del pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno - sono state intese dal legislatore in termini di separazione, dovendosi, quindi, distinguere fra le stesse.
Appare, pertanto, ragionevole ritenere che il vincolo costituito dalla necessità della esistenza di una preventiva domanda giudiziale spiegata nel giudizio penale tramite la costituzione di parte civile del danneggiato, concerna solamente l'ipotesi in cui la subordinazione della sospensione condizionale della pena concerna espressamente, in tutto od in parte, il preventivo adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno e non anche quello delle restituzioni.
Tanto più che vi è d'altra parte da considerare, riprendendo in tale senso un'indicazione desumibile dalla citata sentenza n. 41376 del 2010, che in una fattispecie delittuosa quale è quella in esame - nella quale l'aspetto fenomenico del reato in questione si realizza direttamente ed in maniera tale da esaurirne in toto il profilo dell'evento attraverso la mera omissione del versamento all'ente previdenziale delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni da questo corrisposte ai propri dipendenti - l'adempimento sia pure tardivo dell'obbligo del versamento di tali ritenute costituisce anche forma di eliminazione delle conseguenze dannose del reato.
In altre parole: posto che nel reato in esame l'evento penalmente rilevante, tale da determinare il danno penale, è esattamente il mancato versamento della contribuzione previdenziale da parte dell'agente, è chiaro che, attraverso l'adempimento, ancorché postumo, dell'obbligo contributivo - obbligo precisamente determinato nel suo ammontare essendo così rispettato il necessario canone della tassatività - si intende elidere le conseguenze dannose del reato in esame, rendendo, altresì, visibile, tramite appunto la rimozione degli effetti dannosi del suo operato, la recuperata adesione del condannato ai valori sociali dell'ordinamento, accrescendo la attendibilità della favorevole prognosi sul suo successivo comportamento, necessaria ai fini della concessione del beneficio in questione (sulla eliminazione delle conseguenze dannose del reato quale sintomo del ravvedimento del condannato e, pertanto, della sua futura astensione dalla violazione della legge penale: Corte di cassazione, Sezione 3 penale, 23 gennaio 2014 n. 3139). Essendo cosi certo che la possibilità di subordinare la sospensione condizionale della pena alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato può prescindere dalla previa formalizzazione della costituzione di parte civile del danneggiato dal reato, posto che in un caso ci si riferisce al danno civile mentre l'altro caso riguarda il danno penale, ecco che in una fattispecie quale la presente non è ravvisabile alcuna illegittimità nella subordinazione della sospensione condizionale della pena al versamento di quanto dovuto a titolo di contribuzione previdenziale omessa all'INPS, pur non essendosi quest'ultimo ente costituito parte civile in giudizio.
Nè, infine sul punto, è causa di illegittimità il fatto che il giudice del merito del disporre la predetta subordinazione non abbia valutato le concrete possibilità che il condannato ha, data la sua situazione finanziaria, di adempiere all'obbligo elevato a condizione.
Infatti, in tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all'adempimento di un obbligo a contenuto patrimoniale, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato, in quanto rientrerà, in caso di inadempimento, nella competenza del giudice dell'esecuzione valutare se vi è stata assoluta impossibilità di soddisfare la condizione che, a sia volta, è elemento ostativo alla revoca del beneficio (Corte di cassazione Sezione 3 penale, 18 settembre 2013, n. 38345; nello stesso senso anche Corte di cassazione, Sezione 1 penale, 25 ottobre 2013, n. 43905). Con riferimento al secondo motivo di impugnazione, avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio applicato al prevenuto, rileva questa Corte che il giudice del gravame si è dato ampiamente carico di valutare le doglianze dell'odierno ricorrente, motivando in maniera congrua ed immune da vizi logici o giuridici le ragioni che lo hanno indotto a confermare la pena già irrogata dal giudice di prime cure nonché la immeritevolezza del VO rispetto al riconoscimento delle attenuanti generiche.
L'avvenuta concessione da parte del giudice del gravame della sospensione condizionale della pena rende priva di interesse allo stato la doglianza in ordine alla mancata conversione della pene detentiva irrogata in pena pecuniaria.
Infine, riguardo alle dedotta, sia pur parziale, prescrizione dei reati contestati osserva la Corte quanto segue: a) essendo i singoli reati contestati dei delitti, per essi il termine prescrizionale, in presenza di fattori interattivi, è, quindi, pari nel massimo ad anni sette e mesi sei;
b) il dies commissi delicti per il più lontano degli illeciti contestati al VO, da collocarsi al giorno 16 del primo mesi successivo a quello in cui vi è stata l'omissione del versamento contributivo, va fissato alla data del 16 novembre 2006;
e) ai fini del computo della prescrizione deve essere aggiunto, ai sensi del D.L. n. 463 del 1983, art. 2, comma 1-quater il termine di tre mesi previsto dall'art. 2, comma 1-bis della medesima disposizione.
Da tutto quanto precede risulta che la prima data di prescrizione dei reati commessi dal prevenuto sarebbe maturata il 16 agosto 2014, quindi in epoca successiva alla pronunzia della presente sentenza. Al rigetto del ricorso segue la condanna del VO al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2015