Cass. pen., sez. III, sentenza 24/06/2014, n. 1324
CASS
Sentenza 24 giugno 2014

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La concessione della sospensione condizionale della pena può legittimamente essere subordinata alla eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante l'adempimento dell'obbligo di restituzione, anche qualora manchi una richiesta in tal senso per la mancata costituzione di parte civile della persona offesa. (Fattispecie di omesso versamento di contributi previdenziali, nella quale la Corte ha ritenuto legittima la subordinazione del beneficio al pagamento in favore dell'Inps delle quote non versate, pur in assenza di costituzione come parte civile dell'ente previdenziale).

Commentari2

  • 1Omessa denuncia contributiva: rilevanza penale e subordinazione della sospensione condizionale all’adempimento (Giudice Raffaele Muzzica)
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

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  • 2Alle Sezioni unite una nuova questione in materia di sospensione condizionale della pena
    Guido Colaiacovo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 18 aprile 2023

    Cass., sez. I, 4 novembre 2022 (dep. 5 gennaio 2023), n. 158, Tardio, Presidente, Bianchi, Relatore, Tampieri, P.m. (concl. diff.) Il caso La vicenda trae origine dal provvedimento con cui il Tribunale di Brescia, in qualità di giudice dell'esecuzione, aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena che, ex art. 165 c.p., era stato subordinato al pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento. Avverso detta decisione proponeva ricorso per cassazione il condannato a mezzo del suo difensore e censurava, tra l'altro, l'errata applicazione degli artt. 165 e 168 c.p. sostenendo che la condizione fosse stata apposta in assenza di una formale costituzione di parte …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 24/06/2014, n. 1324
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1324
Data del deposito : 24 giugno 2014

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