Sentenza 13 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/03/2003, n. 3732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3732 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2003 |
Testo completo
IN0.37 32 / 03 REPUBBLICA ITALIAN. LA CORTE S PREMA DI SA Oggetto COMPENSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE DELLE SPESF PROCESSUALI Composta dagli Ill.mi Sigg i Magistrati: Dott. Giovanni LOSAVIO Presidente R.G.N. 24903/01 Dot.t. Donato PIENTEDA Rel. Consigliere Dott. Walter CELENTANO Consigliere Cron. 8522 Cotz. Francesco FELICETTI Consigliere Rep. 1055 Ud. 07/11/2002 Dott. Caric DE CHIARA Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA ' sul ricorso proposto da: IMMOBILIARE FJLZI ENNEB SPA, in persona del legale rappresentante PIC tempore, elettivamer.te domiciliata in ROMA VIA UGO DE CAROLIS 18 , presso L'avvocato ENRICO VITALIANI, che la rappresenta ė di fende giusta Way unitamente all'avvocato ANTONINO PISTOLESI, mandato in c ice al ricorso;
- ricorrente
contro
SOCIETA' FINANZIARIA SVILUPPO EDILIZIO S.F.I.S.E. SPA;
- intimata 2002 avverso la sentenza T1. 234/01 della Corte d'Appello di 2010 MILANO, depositata il 26/01/ 1; udita la relazione della CALSA svolta nella pubblica udienza del 07/11/2002 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato VITALIANI, che ha chies o l'accoglimento del ricorso;
udito il F.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSC che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Nel dicembre 1965 la Banca Commerciale Italiana av- vió nei confronti della società Immobiliare Merlata una esecuzione immobiliare in forza del vaglia cambiario emesso il 10.5.1965 in favore della SOC. Colonificio Fratelli Dell'Acqua 3.p.a., in liquidazione, per I. J 51.000.000, Dervenuto alla Banca che aveva garantito con fideiussione un concordato preventivo della Cotoni - ficio. La esecuzione fu estinta per pagamento da parte m y della societá fise Società Finanziaria Sviluppo Edi- lizio, che aveva, al pari del predetto Istituto di cre dito, garantito il concordato. Con atzo del 29.3.1971 la SOC. Sfise convenne di- nanzi al Tribunale di Milano la Immobiliare Merlata, par ottenerna la condama al pagamento di L. 52.607.680, pari all'importo pagato per il vaglia car- 2 biario e i relativi accessori, in virtù del disposto degli artt. 1180 e 1201 CLC. a titolo di surrogazione volontaria, deliberata dalla banca, e in subordine in forza degli artt. 1203 n. 3 e 1260 C.C., per surroga- zione legale ovvero per cessione del credito. La domanda principale fu accolta dal tribunale con sentenza 10.7.1972, impugnata dalla Immobiliare Merla- tā, la quale contestó che fosse intervenuto l'atto di surrogazione volontaria e negò comunque la esistenza del debito, assumendo che la cambiale e a stata rila- sciata a titolo di favore. La Corte di Appello di Milanc confermo la decisione Coд sentenza 11.1.1974, che fu gravata da ricorso per cassazione da parte della Immobiliare Merlata. Questa Corte accclse il ricorso e rinvio alla Corte di Appello di Torino, affermando che i requisiti legali per la surrogazione per volontà del creditore nor cor- rispondevano alla fattispecie oggetto del giudizio. I.a corte piemontese rigettè la domanda C dichiarò inammissibile quella di arricchimento senza causa, per cné nuova. La domande di arricchimento fu proposta con atzo 30.4.1987 dalla Sfise dinanzi al Tribunale di Milano rei confronti della BOC, Immobiliare IL Fmmebi avevache, cinque anni prima, incorporato la S.p.a., 3 Immobiliare Merlata, per ottenere il pagamento della somma di L. 52.607.680, oltre rivalutazione ed interes- si;
la convenuta resistette e il tribunale accolse la protcaa con sentenza 18.12.1989. I.a Immobiliare IL impugnò la decisione, che la Corte di Appello di Milano confermò, respingendo ia ec- cezione di prescrizione, sul rilievo che il diritto di agire era SOI O con la definizione del giudizio rela- rivo alla azione infruttuosamente esercizata. La Immobiliare predetta ricorse per cassazione е questa Corte, con sentenza 1.X. 1996, accolse la impu- gnazione, stabilendo сле il termine di proscrizione av2vd avuto inizio il giorno del pagamento del vaqiia cambiario e cioè il 25.3.1866, in cui si era verificala la diainuxione patrimoniale deila Sfise e non il 18.4.1988, data del giudicato esterno, e che non pote- vano vaiere come atti inrterruttivi la diffida del 15.1.1971 e l'atto di riassunzione del 23.11.1978, DеI- ché compiuti in altri giudizi, con diversi petitum e causa pretendi e perché non pertinenti all'azione. Riassunta dalla robiliare IL, la causa è stata decisa dalla Corte di Appello di Milano che con senten- za 26.1.2001 ha dichiara caccoito l'appello e pre- हु scritto il credito azionazo dalla Sfise, con compensa- zione integrale delle spese di tutti i gradi di giudi- zio, fondandola sulle ragioni della decisione e sulla circostanza indiscussa dell'avvenuto pagamento, Ha ritenuto la Corte di merito, conformemento al principio di diritto enunciato dal giudice di legitti- mitá, che la prescrizione si fosse compiuta e che gli rovassero applicazione atti interruttivi pretesi alla specie. La Immobiliare IL ha proposto ricorso per cassa- zione con un motivo, illustrato da memoria;
non ha pre- sentalo difese la soc. Sfise. Motivi della decisione Con l'unico motivo la ricorrente denunzia la viola- zione degl± artt. 91,92 II° corma e 113 C.P.C. dell'art. 118 disg. 2LL. c.g.c. e dell'art. 111 Cost.. jeduce la illegittimità della pronuncia di integrale compensazione delle spese di tutti i gradi, poiché i fatti giuridici posti a fondamento della statuizione "le ragioni della decisione € l'avvenuto pagamento" non hanno natura processuale, che invece devono avere i fatti rilevanti por l'attribuzione de costo del pro- C0350, quale è la soccombenza. Anche i giusti motivi per la compensazione, rileva la ricorrente, devono avere quella natura, come la han- no _e spese eccessive 0 superflue € ia trasgressione del dovere di probitá e lealtà considerate dall' art. 92 c.p.c.. Osserva cho porre le ragioni della decisione come giusto motivo di compensazione presuppone un giudizio negativo in ordine alla giustizia e alla conformità а diritto di quelle ragioni e la sussistenza di un pre- giudizio ingiusto per a parte che ha perso la causa;
giudizio peró inammissibile, perché le ragioni del a decisione che giustificherebbero la deroga alla regola della condanna aile spese sono le stesse dai giudici di merito poste a fondamento della loro pronunzia. La decisione peraltro, con il generico richiamo al- la formula delle ragioni della decisione" che corri- sponde ad una clausola di stile - concrelizzerebbe una mancanza assoluta di motivazione. Motivo piú grave di illegittimità della pronunzia a ricorrente rinviere nel riferimento di compensazione dell'avvenuto pagamento de] vaglia alia circostanza cambiario. Afferma, infatti, che non solo i pagamento dell'assegno non è giusto motivo di deroga al principio della soccombenza, ma è un fatto giuridico che collega ia compensazione alla soccombenza della società che ha eseguito il pagamento. Il ricorso è privo di fondamento, sia laddove dedu- i C che i fatti posti a base della compensazione cioė "le ragioni della decisione e la circostanza indi- scussä dell'avvenuto pagamento" debbano avere natura processuale, sia laddove lamenta la genericità dei ri- chiamo alle ragioni predette, tale da concretizzare la mancanza assoluta della motivazione. L'art. 92 II' Comma c.p.c. richiede, perchè possa il giudice operare la compensazione, parziale o totale, deile spese del processo tra le parti, la soccombenza reciproca o altri giusti motivi c, a Fronze della am- piezza di tale previsione, arbitraria appare pro- spettazione di una indispensabile natura comune tra reciproca soccombenza e i giusti motivi, posto che la norma affida al giudice la libera individuazione di es- ai, che possono riguardare tanto il merito della Con- troversia, quanto aspotti processuali D di condotta processuale (Casa. 3911/1987), quali, quanto la soc- combenza reciproca, giustificano un intervento scl CO- sto del processo, determinato da valutazioni di oppor- tunità di tipo equitativo, tanto più quando non sia हु stato giuridicamente possibile assumere le ragioni so- stanziali delle parti nella decisione risolutiva della controversia. Se puċ condividerei la tesi della esigenza che la statuizione sulla compensazione, perché non risulti ar- bitraria, trovi nella moLivazione di merito, se ΠΑΠ specificamente in quella che regola le spese, le ragio- 7 ni del provvedimento (Cass.
5.5.1999 n. 4455), non ha precio 'ulteriore argomentazione, meno ancora se rite- rita all'avvenuto esborso da parte della SOC. Sfise della somma che ha poi vanamente chiesto di recuperare ca chi era obbligato in via di regresso, а causa della prescrizione intanto maluzata. La esposizione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata, iungo tutto il percorso giudiziale, che ha visto sullo sfondo l'adempimento di una obbligazione di garanzia rimasta 可 carico del garance, per l'evento estintivo predetto, avrebbe di per sé costituito ade- guata motivazione della compensazione operata;
'espresso riferimento alle ragioni della decisione A al pagamento rimasto senza regresao verso 1'obbligato principale ha pertanto privato in radice di qualunque fondamente la censura, sottraendo quelle ragioni, lina volla compiutamente esplicitate, al sindacato di legit- zimità. Nulla va disposto con riguardo alle spese di questo giudizio, in difetto di difese deli'intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Roma 7.11.2002. Il Consigliere estensore I Presidento Giovanni Losavio Donato Pleṛteda locavio ४ gria Depositate 13 MAR. 2003 IL CRY Luige Passine IL CANCELLIERE Миж ORTE UP SA : attesta la registrazione presso l'Agenzia elle Entrate di Roma 2 il 14-5-2003 erie 4 al n. 18590 versate € 149.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Ricci